Preclusione” dei programmi di spesa privi di copertura o di sostenibilità finanziaria(art. 148-bis, c. 3)
Nell’articolazione della procedura di controllo prevista dall’art. 148-bis TUEL in due fasi, a fronte del momento iniziale (ove la Sezione regionale di controllo territorialmente competente accerti uno squilibrio di bilancio, fissa un termine per l’adozione delle misure correttive necessarie, e in cui ai sensi dell’art.148-bis, c. 3, TUEL «l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio»), allo scadere dei 60 giorni, la Magistratura contabile deve effettuare un secondo accertamento concernente: a) l’esistenza di misure correttive b) la loro idoneità ad assorbire lo squilibrio rilevato.
Le suddette misure correttive sono trasmesse alle Sezioni regionali della Corte dei conti che le verifica neltermine di trenta giorni dalla ricezione
In altri termini, nella procedura ai sensi dell'art. 148-bis, la valorizzazione dei dati del rendiconto di un determinato esercizio, sviluppa un percorso progressivo che parte dalla individuazione delle criticità (in sede di controllo) alla determinazione delle misure correttive (da parte dell'ente), alla valutazione della congruità delle stesse. La finalità della procedura di controllo è chiaramente di tipo cautelare. In tale senso si è orientato lo stesso Giudice delle leggi (sent. Corte cost. n. 40/2014) quando ha osservato che tali controlli mirano «a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013) [...]» «e, pertanto agiscono in modo “conformativo” sì da garantire la continuità dell’amministrazione in modo compatibile con le risorse disponibili, evitando al tempo stesso l’aggravio di situazioni di disquilibrio». «Detto in altri termini, esso è un “bene pubblico” [...] In quest’ottica, il blocco della spesa preserva e tutela il bilancio attraverso un presidio di effettività del suo equilibrio» (Sezione controllo Campania deliberazione n. 107/2018/PRSP).
Dal blocco si esclude la “spesa vincolata”, finanziata mediante risorse appositamente accantonate in fondi, nella misura in cui è preordinata ad assicurare i diritti fondamentali che rimane ancora un vincolo intangibile per le politiche di contenimento della spesa pubblica” (Corte cost., sentenza n. 275/2016).
L’effetto legale di tale accertamento è quindi la “preclusione” dei programmi di spesa privi di copertura o di sostenibilità finanziaria. Infatti, sempre l’art. 148-bis, c. 3, TUEL stabilisce che i provvedimenti adottati dall’ente locale interessato dalla prima pronuncia «sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria». Ove, dunque, la Sezione regionale di controllo, con una seconda pronuncia conseguente alla prima, accertasse la mancata adozione delle misure correttive, ovvero – delibato il merito delle stesse, tempestivamente adottate e trasmesse – rilevasse la permanenza della precarietà degli equilibri di bilancio, la legge dispone la preclusione dei programmi di spesa privi di copertura o sostenibilità finanziaria, ovvero il c.d. “blocco della spesa” diversa da quella obbligatoria. Ferma dunque l'intangibilità del rendiconto, le misure correttive debbono avere non tanto carattere formale, quanto sostanziale: nel senso che l'Amministrazione deve analizzare le cause che hanno cagionato le criticità e assumere le opportune misure affinché la reiterazione delle negatività venga eliminata o, quanto meno, efficacemente contrastata” (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, deliberazione n. 2/2016).
Ai fini della verifica della sussistenza della fattispecie legale cui consegue l’effetto preclusivo dell’art. 148-bis, il Giudice del controllo deve accertare la sussistenza dei due seguenti presupposti normativi: i) da un lato, la mancanza o l’inidoneità delle misure correttive; ii) dall’altro, la mancanza di provvista per i programmi di spesa deliberati nel bilancio di previsione [...] costituiscono misure correttive la correzione di scritture o l’adozione di un bilancio di previsione, o di una sua variazione, che si considerano in grado di riconoscere ed assorbire, in condizioni di equilibrio, “fattori di perturbazione contabile” che provengono dal passato, o che si prevede si realizzeranno negli esercizi che ricadono nell’orizzonte temporale del bilancio medesimo».
Il necessario reperimento di nuove risorse richiesto dalla previsione dell’art. 148-bis del TUEL, e dalla correlata doverosa effettuazione di variazioni di bilancio (Corte cost. sent. n. 250/2013) che contemplino misure effettive e concrete in termini di “provvista”, rappresenta quindi l’oggetto della verifica suddetta, circa la conformità delle scritture contabili alla clausola generale dell’equilibrio e ai parametri interposti di quest’ultima, ovvero le norme che presiedono la “produzione” della decisione di bilancio: non è fuor di luogo rammentare che la violazione delle norme e dei principi contabili del D. Lgs. n. 118/2011, nonché delle norme del TUEL in materia di bilancio, «non costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale presidiati dall’art. 81 Cost. La manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario [...], nel biennio successivo e nel lungo periodo di rientro dai disavanzi pregressi.» (Corte cost. sent. n. 279/2016).
L’ente locale può decidere di definire il piano di riequilibrio prima del termine previsto per legge, o di disporre con separato atto le immediate misure correttive, che saranno poi assorbite dal piano, facendo così venir meno, in caso di positiva valutazione delle misure adottate sul bilancio in corso, il blocco della spesa (Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 18/2020