RESIDUI ATTIVI
Al termine di ciascun esercizio, prima dell’inserimento in bilancio dei residui, l’ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie e debitorie. Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L’Ente, pertanto, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l’effettivo obbligo di riscuotere il credito e pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell’esistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento.
«la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi deve trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad una aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle correlate finalità di coordinamento della finanza pubblica»(Corte. cost. sent. n. 138/2013).
Il mantenimento di residui attivi di dubbia esigibilità, incidendo sull’attendibilità ed effettività del risultato di amministrazione, fa apparire come imprudente oltre che non conforme alla Legge (...), l’applicazione di un “avanzo” meramente contabile» (Sez. Piemonte, deliberazione n. 68/2019/SRCPIE/PRSP).