RENDICONTO

 

FUNZIONE CERTIFICATIVA DEL RENDICONTO. Principio di intangibilità o immodificabilità del rendiconto

il cd. principio di intangibilità o immodificabilità del rendiconto, in termini generali, risulta codificato all’art. 150 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, laddove si prevede che “il rendiconto generale una volta chiuso ed approvato per legge è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti”.


Con riferimento agli Enti territoriali che non approvano il rendiconto con legge, quali i Comuni, l’intangibilità di quest’ultimo può ritenersi discendente dal principio di annualità del bilancio enunciato nell’All. n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011, secondo cui “i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l’anno solare [...]”.

Al contempo, lo speculare principio di flessibilità previsto dal medesimo allegato al D. Lgs. n. 118/2011 è riferito al solo bilancio di previsione (“nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente”).

Il principio di intangibilità del rendiconto approvato dagli Enti territoriali risulta, altresì, enunciato dalla giurisprudenza contabile.

Si è osservato infatti che «elementari regole di certezza di “diritto contabile” impongono all’Ente che voglia legittimamente e autonomamente compiere attività di riesame del proprio operato e delle operazioni contabili delle gestioni passate, di procedere, operando sulla gestione dei residui, con efficacia ex nunc, senza alterare il rendiconto della gestione di competenza. Altrimenti sarebbe inevitabilmente pregiudicata la funzione certificativa del rendiconto redatto ai sensi degli artt. 227 e 228 del TUEL. Modificare, pertanto, ex post tali dati con effetto retroattivo sulla gestione di competenza pregressa significherebbe vanificare la funzione di veridicità “storica” insita nel rendiconto» (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 117/2018/PRSE).

All’esito di ciò, deve ravvisarsi “la necessità di richiamare, in termini generali, il principio di intangibilità delle risultanze del rendiconto, più volte enunciato dalla giurisprudenza contabile (cfr. delib. Sez. contr. Piemonte n. 117/2018/SRCPIE/PRSE), che limita la possibilità di intervenire a posteriori con rettifiche e correzioni al rendiconto dell’anno precedente ormai concluso e certificato” (Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 5/2023/PRSE e deliberazione della stessa Sezione n. 133/2022/PRSP).

Nella stessa direzione, si è affermato che “la Sezione ritiene doveroso ribadire ulteriormente, in ossequio al principio dell'annualità del bilancio e dei principi contabili internazionali, la non rideterminabilità a posteriori dei risultati di amministrazione, già accertati in sede di approvazione dei rispettivi rendiconti, che assumono la natura di veri e propri dati storici immodificabili” (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 590/2017/PRSP).

Il principio sopra riferito è ricavabile anche da altre considerazioni sistematiche: va premesso, in particolare, che «Il nucleo della sana gestione finanziaria consiste (...) nella corretta determinazione della situazione economico- finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione finanziaria». Il principio di «trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge» (Corte cost. sent. n. 274/2017), è funzionale alla tutela dell’indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo» e «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato» (Corte cost. sent. n. 49/2018).

L’equilibrio di bilancio, a sua volta, «considerato nella sua prospettiva dinamica, la quale ‘‘consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche’’ (Corte cost. sent. n. 266/2013; in senso conforme, sent. n. 250/2013), esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione» (Corte cost. sent. n. 89/2017).

Infatti, l’assenza di un risultato univoco di amministrazione, l’incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo e l’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari – che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale – coinvolgono il rendiconto nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura: cosi che la c.d. riapertura del rendiconto si porrebbe in patente conflitto con il principio sopra espresso . È utile ribadire che «l’efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva e l’invalidità delle partite destinate, attraverso la necessaria aggregazione, a determinarne le risultanze, pregiudicano irrimediabilmente l’armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell’equilibrio del bilancio» (Corte cost. sent. n. 274/2017) anche negli esercizi successivi. (CCONTI SR EMILIA ROMAGNA 81/2024)

il rendiconto stesso «opera in termini di responsabilità degli amministratori per l’impiego di risorse finanziarie pubbliche nel rispetto dei canoni di legalità, efficienza, efficacia ed economicità della gestione amministrativa», e «di verifica della regolarità dei conti e della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni, ai fini della chiusura del ciclo di bilancio attraverso il confronto con i dati previsionali» (Corte cost. sent.n.250/2020), realizzando «sinergicamente» con il bilancio di previsione la «comune funzione di complessiva legittimazione dell’operato dell’amministrazione nell’ambito del ciclo di bilancio, (...) nel costituire la base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell’osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio» (Corte cost. sent. n. 250/2020).

 

 

 


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