CONDIZIONI DA RISPETTARE PER attivazione le fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento
art. 202 del TUEL -Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
art. 203 del TUEL -Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni :
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio ((di previsione)) nel quale sono((iscritti i relativi stanziamenti))2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio ((di previsione)), fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1.
Contestualmente ((adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi)) per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
le programmate operazioni di investimento devono essere accompagnate dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento,
le programmate operazioni di investimento devono essere accompagnate dall’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale deve risultare compatibile per ciascuna annulità prevista nel bilancio di previsione con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
Operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell’art. 3 comma 17 della Legge 350/2003, diverse da mutui e prestiti obbligazionari
Per gli enti (le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici), costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione.
l'assunzione di mutui,
l'emissione di prestiti obbligazionari,
le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie,
l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront),
le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015,
il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia.
Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.
((Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)).
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18.Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.eri corrispondenti
L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale deve risultare compatibile per ciascuna annulità prevista nel bilancio di previsione con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.
Estinzione anticipata dei mutui
La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. .....Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi
La Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 149/2024) ha espresso il seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 187, comma 2, del T.U.E.L., l’ente locale, nell’esercizio della propria autonomia e discrezionalità, previa approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio finanziario, può destinare all’estinzione anticipata di prestiti e mutui la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione così accertato, nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dalla legge”.