3° Decreto di aggiornamento al 118/11: DM 01/12/2015

Il terzo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 (D.M. 1° dicembre 2015) concerne, in particolare, l’accertamento delle entrate tributarie devolute alle Autonomie speciali e la copertura degli investimenti pluriennali con il risparmio corrente, necessari per l’adozione della  riforma contabile degli enti territoriali da parte delle Autonomie speciali. L’aggiornamento del principio riguardante la copertura degli investimenti risponde anche all’esigenza di attenuare gli effetti negativi sull’andamento degli investimenti pubblici derivanti dalla rigorosa disciplina del principio della competenza finanziaria e di quella sul debito derivante dall’applicazione della norma costituzionale sul pareggio di bilancio

Il 1° dicembre 2015 è stato emanato il terzo decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs n. 118/2011 che modifica il par. 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria in tema di modalità di accertamento delle entrate tributarie. Il par. disponeva l'accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti "sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale.". Il paragrafo consentiva agli enti territoriali di accertare le entrate tributarie sulla base di un criterio di cassa (accertamento pari alle riscossioni effettuate entro l'approvazione del rendiconto) ovvero di competenza. In quest'ultimo caso l'importo dell'accertamento non poteva essere superiore alla stima di gettito formulata dal Dipartimento delle Finanze

Tale postulato trovava applicazione, con riferimento all'addizionale all'IRPEF, a livello sia regionale (limitatamente al gettito derivante dalla cd manovra fiscale ovverosia la quota proveniente dalla maggiorazione dell'aliquota base pari all'1,23%) sia comunale. Era, quindi, possibile accertare convenzionalmente l'introito fiscale nell'esercizio di competenza (corrispondente all'anno di imposta) avendo come tetto le stime ministeriali.

Nella versione novellata dal citato terzo decreto di aggiornamento, l'accertamento convenzionale è consentito solo "per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali delle regioni nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008". In altri termini l'accertamento col criterio della competenza può essere effettuato solo dalle regioni, limitatamente al gettito della manovra fiscale; i comuni, invece, sono obbligati ad accertare il gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF per cassa.

Tale modifica rischia di alterare significativamente gli equilibri di bilancio dei comuni specie alla luce delle modalità di versamento dell'imposta: ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge n. 296/2006 l'addizionale comunale è versata in acconto nell'anno di riferimento ed a saldo nell'anno successivo; l'acconto è fissato nella misura del 30% dell'imposta ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote di riferimento. La quota più rilevante del gettito dell'addizionale relativa all'esercizio (ed anno d'imposta) 2016 verrà, quindi, incassata solo nell'esercizio 2017. Secondo la riformulazione del principio contabile e l'applicazione del criterio di cassa, i comuni devono accertare l'addizionale comunale all'IRPEF dell'anno d'imposta 2016 relativamente al solo acconto nell'esercizio 2016, nell'esercizio 2017 verrà accertato il saldo.

Tale modifica è stata discussa in sede di Commissione Arconet il 7 ottobre 2015 a seguito della segnalazione del Dipartimento delle finanze che evidenziava come sul portale per il federalismo non risulti alcuna stima di gettito né per le regioni, né per gli enti locali. Il Dipartimento chiedeva, quindi, di eliminare dai principi contabili il riferimento alle stime dei gettiti fiscali pubblicate sul portale. Nel corso della successiva riunione del 21 ottobre le regioni hanno chiesto di ridefinire il paragrafo del principio riformulandolo nella versione successivamente confluita nel decreto ministeriale.

La modifica del principio contabile si traduce in un vulnus per i bilanci dei comuni e non appare coerente con i principi dell'armonizzazione consentendo una diversa modalità di contabilizzazione della stessa imposta tra regioni e comuni: alle regioni è consentito accertare l'imposta sia per cassa sia per competenza, ai comuni in termini di sola cassa.

In sede di Commissione Arconet si sta tentando di porre rimedio alla situazione venutasi a creare: il 16 dicembre RGS, ANCI e Dipartimento delle finanze hanno proposto una modifica del principio diretta a consentire l'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, oltre che per cassa, anche sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento.
DM 01.12.2015

 

 

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