SUBLOCAZIONE

 

il contratto (di locazione e sublocazione) e il dovere di solidarietà

La locazione è un contratto con cui il locatore si obbliga nei confronti del locatario a farlo godere di un bene mobile o immobile, per un determinato periodo e in cambio di un corrispettivo.
La locazione può essere a uso commerciale o abitativo.

Nel caso di specie, l’INPS locatrice agiva contro due soggetti, uno locatario e un terzo che lo stesso ente riteneva sublocatario, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento.
In primo grado, il Tribunale di Roma dichiara risolto il rapporto, ritenendo che sussistesse un rapporto di sublocazione tra il locatario e il terzo, condannando le parti in solido al risarcimento.
Il terzo non propone appello e per lui la sentenza passa in giudicato; il locatario propone appello, sostenendo che la clausola di divieto di sublocazione, inserita nel contratto, non potesse vietare di ospitare il terzo, che era stato solo un ospite, appunto, e non un sublocatario.
La Corte d’appello riforma parzialmente la decisione, rigettando la domanda di risarcimento, ma confermando la risoluzione del contratto.
La Corte, infatti, sottolinea il divieto di sublocazione e il fatto che la locazione, soprattutto abitativa, sia fondata sull’intuitus personae.
Il locatario propone così ricorso principale in Cassazione: egli critica il fatto che la locazione sia fondata sull’intuitus personae e critica anche il collegamento tra locazione e sublocazione; contesta inoltre la Corte d’appello, in quanto c’è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte non si era pronunciata sulla clausola di divieto di sublocazione, in contrasto con le norme costituzionali che riguardano il dovere di solidarietà (artt.2, 23, 14 Cost.).
Infatti il divieto di sublocazione contrasta proprio con tali principi, in quanto il locatario aveva soltanto ospitato il terzo.
Così la Cassazione, rilevato questo contrasto, accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale che l’INPS aveva nel frattempo proposto.
Inoltre dichiara compensate le spese e rileva la novità della questione.

Alla luce di ciò, si nota la prevalenza dei principi fondamentali sull’autonomia negoziale, ancorata ai valori costituzionali.
Rileva anche il fatto che il divieto di sublocazione non può impedire un’ospitalità protratta nel tempo.
L’ospitalità protratta non può accostarsi nemmeno al comodato.
La decisione della Cassazione deriva dal fatto che l’INPS non è riuscita a dimostrare che l’ospitalità fosse una sublocazione: infatti non è riuscita a provare che il locatario avesse sublocato al terzo e neanche che il locatario avesse lasciato l’immobile.

 

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