Il decreto legislativo n. 7/2016 ha previsto l'abrogazione di una serie di reati ritenuti di minor allarme sociale; al posto della sanzione penale è introdotta una sanzione pecuniaria civile cui si affianca il risarcimento del danno in favore della persona offesa.
L'obiettivo è duplice: deflazionare il carico delle procure e dei tribunali penali ed assicurare una maggiore efficacia della sanzione e del risarcimento in favore delle parti offese. Le vittime potranno chiedere il risarcimento del danno al giudice civile, il quale in alcuni casi potrà anche stabilire una sanzione pecuniaria destinata alla Cassa Ammende.
Il catalogo degli illeciti civili comprende:
l'ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario, l'appropriazione di cose smarrite: la sanzione va da cento a ottomila euro;
l'uso di scritture private falsificate e la distruzione di scritture private, punite con sanzione doppia rispetto a quella sopra indicata;
il danneggiamento (art. 635 c.p.) cessa di costituire reato, salvo che sia commesso con minaccia o violenza alla persona o in occasione di manifestazioni pubbliche: in caso di condanna la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato;
restano sanzionati penalmente l'usurpazione di immobili, l'invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi: si tratta di condotte illecite oggi molto diffuse, perché legate, ad esempio, al fenomeno dell'occupazione abusiva di alloggi o di case di villeggiatura.
Per l'art. 8 del citato decreto:
1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.
2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
3. La sanzione pecuniaria civile non puo' essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.
4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.
COMPETENZA
Il giudice competente per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie civili è quello competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno
Azione civile per il risarcimento del danno
NORME APPLICABILI
a) la prescrizione di cui all’art. 2947, comma 1, c.c.;
b) il c.p.c., anche in merito alle sanzioni, per quanto compatibile
NOTIFICA DELL’ATTO INTRODUTTIVO
La sanzione pecuniaria civile non puo' essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio e' stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 c.p.c., salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo
SE IL GIUDICE CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO DOLOSO
Il giudice irroga la sanzione civile pecuniaria ex art. 4 d.lvo 7/2016 (tenendo conto dei criteri indicati all’art. 5).
Con il decreto legislativo n. 8/2016 sono depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati presenti invece nel codice penale.»»»»»
Sono esclusi dalla depenalizzazione i reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
La depenalizzazione persegue gli obiettivi di deflazionare il sistema penale e rendere più effettiva la sanzione: data la scarsa offensività degli illeciti, si ritiene che l'applicazione di una sanzione amministrativa in tempi rapidi e certi avrà un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di un processo penale destinato spesso a cadere nel nulla.
In dettaglio, queste le fattispecie depenalizzate previste nel codice penale:
atti osceni (art. 527 c.p.)
pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528 c.p.)
rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652 c.p.)
abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.)
rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.)
atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.).
Tra gli illeciti depenalizzati previsti al di fuori del codice penale segnaliamo i seguenti:
noleggio abusivo o concessione in uso di opere tutelate dal diritto d'autore (art. 171 quater, lett. a, Legge n. 633/1941);
copia abusiva su supporti audio-video di opere musicali, cinematografiche ecc. (art. 171 quater, lett. b);
alterazione, cancellazione di contrassegni su macchina utensile o alterazione del certificato di origine della macchina;
installazione ed esercizio non autorizzato di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;
impianto, uso, costruzione, vendita non autorizzati di apparecchi e materiali radioelettrici privati.
Entrambi i decreti legislativi entreranno in vigore il 6 febbraio 2016.
Sia per le violazioni passate, sia per quelle commesse in futuro devono essere seguite le regole procedurali previste dalla legge 689/81.
Ossia contestazione della violazione, invio verbale all'autorità amministrativa competente, possibilità di trasmettere scritti difensivi a tale autorità o essere ascoltato personalmente, facoltà di estinguere la violazione mediante un pagamento in misura ridotta della sanzione La nuova sanzione pecuniaria civile viene applicata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno, al termine del giudizio ma solo nel caso in cui accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.
La sanzione pecuniaria civile si applica anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza irrevocabile di condanna In entrambe le ipotesi l'indagato/imputato non potrà più essere perseguito penalmente.
Mentre nel caso di trasformazione dei reati in illeciti amministrativi è il giudice penale o il Pm a trasmettere gli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione della nuova sanzione,
per i casi di reati del codice penale abrogati deve essere la parte danneggiata a promuovere l'azione presso il competente giudice civile.