ESPROMISSIONE

 

Introduzione

L’espromissione è quel contratto di assunzione del debito altrui col quale l’espromittente, di solito  su incarico dell’espromesso, si assume il debito che l’espromesso ha verso il espromissario.

L’espromissione, è un contratto, quindi un rapporto bilaterale oppure un'operazione che può nascere non solo da un rapporto bilaterale ma anche da un atto unilaterale? Se è un contratto, è un contratto a prestazioni corrispettive? Se è un contratto a prestazioni corrispettive è tale sia nel caso dell’espromissione cumulativa che liberatoria? Oppure solo quando è liberatoria e non cumulativa o viceversa? Oppure non può essere un contratto a prestazioni corrispettive? È un contratto oneroso?

Di solito l'espromissione nasce dall'apporto di due volontà: quella dell’ espromesso e dell’espromittente, quindi un contratto bilaterale, di cui è parte il creditore.
C'è qualcuno che si chiede: può l’espromissione nascere da un atto unilaterale?
Se potessimo avere l'espromissione unilaterale dovremmo avere un solo soggetto che esprime la volontà e questo sarebbe l’espromittente. Quindi, questo esprime unilateralmente la volontà ed unilateralmente si assume il debito che l‘espromesso ha verso l’espromissario.

Ogni atto unilaterale ha un destinatario che ovviamente, essendo l’atto unilaterale, non è parte; altrimenti avremmo un contratto. Il destinatario di questa presunta espromissione unilaterale sarebbe sempre il creditore: l’espromissario.
Ora dobbiamo vedere se chi ammette l'espromissione unilaterale, la ammette per qualunque tipo di estromissione.

Esistono due tipi di espromissione:

L'espromissione è liberatoria o condizionata alla liberazione del debitore originario, quella i cui effetti si producono solo se viene liberato l’espromesso, perché condizione dell’assunzione è la liberazione dell’espromesso.

L'espromissione è cumulativa quando alla responsabilità dell’ espromesso, che non viene liberato, si aggiunge la responsabilità dell’ espromittente. I due debitori, espromesso ed espromittente, sono tenuti insieme secondo un vincolo di solidarietà (solidarietà passiva). Una solidarietà che però è regolata con una particolare modalità che è la modalità del beneficium ordinis.

Art 1268 co. 2 del c.c. questa disposizione viene dettata in tema di delegazione cumulativa dice che: “tuttavia il creditore, (il delegatario) che ha accettato l'obbligazione del terzo( il delegatario che ha accettato la proposta del delegato di delegazione cumulativa) non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.

In pratica il delegatario, creditore, nella delegazione cumulativa, ha l'onere di chiedere prima l'adempimento al delegato e se questi è inadempiente successivamente al delegante. Nella delegazione cumulativa si crea, per espressa disposizione di legge, quella che è la sussidiarietà dell'obbligazione del delegante o degradazione a sussidiaria della responsabilità del delegante che è un beneficio per il delegante (beneficium ordinis è una modalità di attuazione della responsabilità solidale).

Dal lato del creditore, il beneficium ordinis, si esprime con un onere, che è quello della preventiva richiesta cioè il delegatario ha l'onere di richiedere l'adempimento prima al delegato, che è il debitore principale (ha una responsabilità in via principale) e se questo è inadempiente a chi ha la responsabilità in via sussidiaria cioè il delegante.

Questo principio del beneficium ordinis, è espresso per la delegazione cumulativa, ma non anche x l'espromissione e l’accollo cumulativo. Per Cicala invece il 1268 co.2 si estende sia all’accollo che all’espromissione cumulativa.

Sia l’espromissione liberatoria sia l’espromissione cumulativa possono essere unilaterali? No, solo quella cumulativa.
Per quale motivo? Il negozio unilaterale è una manifestazione unilaterale di volontà volta a produrre effetti nei confronti di un destinatario che non è chiamato ad accettare, che non è parte ed ha come presupposto il fatto che gli effetti non debbano essere svantaggiosi.

La possibilità di sottomettersi ad un regolamento di interessi dal quale nasca uno svantaggio per noi è possibile, ma ciò è possibile soltanto quando esprimiamo una volontà, quindi siamo parti di questo regolamento. (Es: decido di comprare un anello che però è di bronzo e lo pago 2 milioni di euro, provocando un depauperamento del mio patrimonio). L'ordinamento non può vietare ad un soggetto di sottomettersi, con la sua volontà, ad un regolamento di interessi per sé negativo. Ma quando gli effetti di un atto vanno ad incidere su un soggetto in assenza della sua partecipazione, l'effetto non può essere svantaggioso. La legge non può consentire a chiunque di esprimere unilateralmente una volontà volta a produrre un effetto sfavorevole nei confronti del destinatari ( al massimo non sfavorevole, tanto meglio se vantaggioso).

Allora, in quale dei due tipi di espromissione,(che qui consideriamo unilaterale ossia l’espromittente, si assume il debito unilateralmente verso il destinatario-espromissario) quella liberatoria e cumulativa, l’espromissario-creditore ha un vantaggio?
In quella cumulativa perché c'è l'aggiunta di un nuovo patrimonio; nell’espromissione liberatoria abbiamo la sostituzione di un debitore rispetto ad un altro.

Ma ammettere che l’espromissione cumulativa possa essere un negozio unilaterale significa ammettere l’esistenza un negozio unilaterale atipico (non previsto dal legislatore ma confezionati in virtù dell’autonomia privata che la legge riconosce alle parti, sempre che gli interessi perseguiti siano meritevoli di tutela).

Donisi invece dirà che i negozi unilaterali possono essere atipici perché non è vero che la sfera giuridico-patrimoniale dei consociati è intangibile, ma è autonoma. Che differenza c’è?
Donisi ed altri giuristi hanno richiamato l’art 1411 c.c contratto a favore del terzo.
Questi dicono che se x legge (art 1411) l’ordinamento attribuisce alle parti di un contratto di produrre, con quel contratto, un effetto nei confronti di un terzo che non è parte del contratto, ma perché la produzione di un effetto non può derivare da un atto unilaterale sia pure atipico?

Nel nostro ordinamento, il principio di relatività degli effetti del contratto viene derogato col 1411 (ma anche in altri modi), quindi il contratto può produrre un effetto verso un soggetto che non ha partecipato a quel contratto. Il 1411 fa riferimento ad uno schema generale, le parti di un qualsivoglia contratto (vendita, permuta etc), possono far derivare un effetto in capo ad un terzo che non è parte; questo terzo non sta nella stessa posizione del destinatario di un effetto che promana da un negozio unilaterale? Si, quindi un effetto, verso un soggetto che non è parte, non lo si può produrre solo con un contratto ma anche con una dichiarazione unilaterale di volontà. Solo la legge può dirci quali atti unilaterali siano ammissibili?

Le sfere giuridico-patrimoniali non sono intangibili ma autonome.
Il destinatario del negozio unilaterale ed il terzo sono nella stessa situazione.

Dall’art 1411:
• come il terzo può dichiarare di voler profittare o di rifiutare della stipulazione in suo favore, di rifiutare l’effetto

• anche il destinatario di una dichiarazione unilaterale(anche atipica)può rifiutare l’effetto.

Non necessariamente gli atti unilaterali devono essere tipici, affinché si tuteli il destinatario dagli effetti dell’atto unilaterale, la sfera giuridico-patrimoniale del soggetto verso cui viene diretto l’effetto dell’atto unilaterale è autonoma, perché l’effetto si può pure produrre, purché sia lasciata impregiudicata la facoltà del destinatario dell’effetto di rifiutarlo. Qui sta la tutela del destinatario dell’effetto così come la tutela del terzo nel 1411.

Viene quindi superato il principio di tipicità dei negozi unilaterali e quello di intangibilità della sfera giuridico-patrimoniale, sostituendolo col principio di autonomia della sfera giuridico- patrimoniale quindi effetto producibile senza espressa previsione di legge, purchè gli interessi siano meritevoli di tutela e purché sia lasciata impregiudicata la facoltà del destinatario dell’effetto di rifiutarlo. Come nel 1411 parliamo di un effetto che viene proiettato nella sfera di un terzo che non essendo parte, non può essere destinatario di un effetto sfavorevole, allo stesso modo l’ effetto di un negozio unilaterale atipico deve essere favorevole ed inoltre deve restare impregiudicata la facoltà del destinatario di rifiutarvi.

Tra espromissione liberatoria e cumulativa, questo effetto favorevole di una espromissione unilaterale atipica, lo troviamo solo in quella cumulativa. Solo l'espromissione cumulativa potrebbe nascere da un contratto o da un negozio unilaterale.
A questo punto però Cicala dice che non solo l'espromissione liberatoria ma anche quella cumulativa non potrà mai nascere da un negozio unilaterale

Se abbiamo detto che il principio di tipicità è superabile perché la sfera giuridico-patrimoniale è autonoma ed è possibile produrre un effetto rifiutabile ma questo effetto deve essere pienamente vantaggioso, affinché ci sia un’espromissione unilaterale atipica,(i negozi unilaterali sono possibili solo se apportano un pieno vantaggio) Cicala studiando il beneficium ordinis sottolinea come questo presunto effetto pienamente vantaggioso per l’espromissario è attenuato nell’espromissione cumulativa. Infatti il beneficium ordinis (che esiste nell’espromissione cumulativa) consiste in un onere (che è un peso) della preventiva richiesta da parte del creditore. Abbiamo un vantaggio che è quello dell’aggiunta di un altro patrimonio che però è attenuato (non annullato)dall’onere della preventiva richiesta. Quindi x Cicala né l’espromissione cumulativa né quella liberatoria possono essere negozio unilaterale atipico,può essere solo un contratto (bilaterale), e secondo la maggior parte della dottrina, a prestazioni corrispettive. Altra problematica:l’espromissione può essere un contratto a prestazioni corrispettive (contratto sinallagmatico ossia le cui prestazioni sono commutative)?

Se si,può essere a prestazioni corrispettive sia quella liberatoria che cumulativa?

L’espromissione liberatoria è un contratto a prestazioni corrispettive, secondo gran parte della dottrina. Cicala pare convinto di ciò. Le parti di questo contratto sono l’espromittente, la cui prestazione è l’assunzione del debito,e l’espromissario la cui controprestazione è la liberazione dell’espromesso.

Anche l’espromissione cumulativa può essere un contratto a prestazioni corrispettive?
Qui la prestazione è l’assunzione del debito mentre la controprestazione è la degradazione a sussidiaria della responsabilità dell’espromesso. Cicala qui non è d’accordo perché x quanto possa considerare l’assunzione del debito una prestazione a carico dell’espromittente ma la degradazione a sussidiaria della responsabilità dell’espromesso non può essere considerata una controprestazione (questa è pur sempre una prestazione).
Ma perché una prestazione possa essere dedotta in obbligazione deve essere: possibile, lecita, determinata o determinabile e patrimoniale deve avere un contenuto patrimoniale e deve comportare il depauperamento di chi l’esegue. Cosa che non accade relativamente alla presunta controprestazione dell’espromissario che non ha nessun depauperamento del suo patrimonio, non è una prestazione patrimoniale. Inoltre è un effetto automatico, legale la degradazione a sussidiaria della responsabilità dell’espromesso. In ogni espromissione cumulativa si realizza ciò e x questo non può essere considerata come prestazione a carico dell’espromissario.

Ritornando all’espromissione liberatoria Cicala dice che si ravvisa l’esistenza di una prestazione e controprestazione ma c’è un altro motivo, non legato alla natura della prestazione, che impedisce di qualificare l’espromissione liberatoria come contratto a prestazioni corrispettive.
Il contratto a prestazioni corrispettive è tale quando le prestazioni vengono eseguite si in momenti simultanei ma possono anche essere prestazioni su cui si innestano altre vicende legate alla tutela contrattuale rimedi che l’ordinamento dà alle parti di un contratto a prestazioni corrispettive (rimedi sinallagmatici: risoluzione, eccezione di inadempimento,sospensione dell’esecuzione della prestazione etc). Dice Cicala: tutti questi rimedi presuppongono che le prestazioni non si siano ancora esaurite nel momento in cui si sono prodotte.

Invece in entrambe le espromissioni l’effetto(oltre che la causa) che si ha quando l’espromissario accetta la proposta dell’espromittente ed è il passaggio del peso del debito dall’espromesso all’espromittente non solo si è prodotto ma anche esaurito. Quindi in quanto gli effetti si esauriscono nel momento in cui si producono, non lasciano spazio ai rimedi sinallagmatici, perché questi presuppongono prestazioni in itinere. Neanche l’espromissione liberatoria può essere un contratto a prestazioni corrispettive; è un contratto oneroso che vede l’espromittente, assuntore in via unica (liberatoria) o cumulativa (cumulativa).

Schema dell’espromissione: espromesso – espromittente – espromissario

L’espromissione liberatoria è quella espromissione che prevede la liberazione dell’espromesso, anche se non è solo questo, in quanto essa è condizionata alla liberazione del debitore originario (espromesso). Quindi, la condizione dell’ assunzione è la liberazione dell’ espromesso. Quando l’espromesso, che secondo Cicala, è un mandante o almeno può essere un mandante predispone questa gestione ad opera dell’espromittente, in maniera tale che l’espromittente debba stipulare con l’espromissario un contratto ad espromissione liberatoria, l’espromesso vuole essere liberato e pone come condizione dell’assunzione la sua liberazione. Ebbene la liberazione dell’espromesso funziona a seguito dell’operare di questa condizione di liberazione, nel momento in cui l’espromissario accettando la proposta dell’espromittente, implicitamente, dichiara di liberare l’espromesso. Quindi, l’espromissione liberatoria, in senso proprio, condizionata alla liberazione dell’espromesso, è quella espromissione nella quale la liberazione dell’espromesso deriva dalla dichiarazione liberatoria ad opera dell’espromissario implicita nell’accettazione, cioè l’espromissario accettando automaticamente libera l’espromesso. Questa è l’espromissione condizionata alla liberazione dell’espromesso. Difatti l’espromissione liberatoria può funzionare anche in un altro modo, cioè l’espromissione nasce lo stesso liberatoria, ma non si può dire che è condizionata alla liberazione dell’espromesso, nel momento in cui l’espromissario contestualmente all’accettazione della proposta fatta dall’espromittente, effettua un’altra dichiarazione con la quale libera l’espromesso. È possibile che l’espromissario accetta la proposta dell’espromittente, ma con l’accettazione non avviene l’automatica liberazione dell’espromesso, perché è necessaria una dichiarazione ulteriore, magari anche contestuale. Vi è sempre l’espromissione liberatoria, ma non possiamo dire che l’espromissione è condizionata alla liberazione dell’espromesso, tanto meno si può parlare di espromissione condizionata alla liberazione dell’espromesso, quando siamo in presenza di un altro modo di accettare l’espromissione, qualora, cioè l’espromissione nasca cumulativa, ma divenga liberatoria in un momento successivo, in questo caso si ha espromissione cumulativa accompagnata dalla liberazione dell’espromesso ad opera di una liberazione successiva dell’espromissario. La liberazione dell’esrpomesso nel momento in cui è pattuita, ma non è posta a condizione della funzione del debito, allora è ben possibile che l’espromittente si assume il debito con una proposta, che viene accettata dall’espromissario, il quale se con l’accettazione non libera automaticamente l’espromesso, non siamo in presenza di una espromissione inefficace, perché quella liberazione non funziona a seguito di una condizione.

Quindi, si distinguono tre ipotesi di espromissione:
1. l’espromissione condizionata alla liberazione dell’espromesso, che si verifica quando l’espromesso viene liberato a seguito di una dichiarazione liberatoria implicita nell’accettazione dell’espromissario;

2. l’espromissione liberatoria, nella quale, però, la liberazione dell’espromesso è frutto di una dichiarazione contestuale ad opera dell’espromissario, il quale accetta, ma con l’accettazione non libera automaticamente l’espromesso, in quanto è opportuna una dichiarazione contestuale;

3. l’espromissione nasce cumulativa, ma viene a diventare liberatoria in un momento successivo, si verifica nel momento in cui l’espromissario, con una dichiarazione successiva alla stipula del contratto di espromissione, dichiara di liberare l’espromesso.

Cicala si propone di analizzare è l’eziologia della liberazione dell’espromesso, cioè il perché viene liberato l’espromesso, l’origine di questa liberazione e la natura della liberazione dell’espromesso nei vari tipi di espromissione. In quanto sia nell’espromissione condizionata alla liberazione dell’espromesso sia nell’espromissione in cui la liberazione è contestuale che nell’espromissione che nasce cumulativa ma diventa dopo liberatoria, in tutti e questi tre casi l’espromesso viene liberato, ma non si può dire che questa liberazione ha la stessa eziologia, cioè lo stessa origine e la stessa natura in tutti e tre tipi di espromissione. Qualcuno ha ravvisato nella liberazione dell’espromesso, addirittura nella espromissione condizionata alla liberazione dell’espromesso, una liberazione successiva ad una dichiarazione di remissione di debito, cioè si dice che nell’ espromissione liberatoria la dichiarazione di liberazione dell’ espromesso, contenuta implicitamente nell’accettazione dell’espromissario, è una remissione di debito.

Che cosa è la remissione di debito? La remissione del debito è disciplinata dall’art. 1236 cod. civ. (modo di estinzione dell’obbligazione) ed è quel modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento che ha carattere non satisfattorio, che consiste in una dichiarazione che parte dall’espromissario (creditore), il quale liberando l’espromesso, gli rimette il debito, perché remissione del debito significa liberare il debitore dall’obbligo. Infatti, l’art. 1236 afferma che: “la dichiarazione di rimettere il debito, nel rapporto obbligatorio, viene fatta dal creditore, il quale quando rimette il debito, fa si che questa dichiarazione estingua l’obbligazione quando è comunicata al debitore”. Quindi, a prescindere dalla struttura unilaterale o bilaterale della remissione del debito, perché vi è un dibattito dottrinale, in tema di struttura di remissione del debito, la legge ci dice che quando la remissione del debito è comunicata al debitore, l’obbligazione si estingue. Se il creditore rimette il debito e nel momento in cui questa rimessione viene portata a conoscenza del debitore, l’obbligazione si estingue, non esiste più il credito del creditore. Il creditore nel momento in cui rimette il dedito rinuncia al credito. La rinuncia è un atto abdicativo di un diritto attraverso il quale il diritto si perde. Il diritto con la rinuncia si estingue. Diversa dalla rinuncia è il rifiuto, art. 1411 e segg. del cod. civ., come si comporta il terzo nel momento in cui gli viene deviato un diritto favorevole da un contratto stipulato tra stipulante e promittente (contratto a favore di terzo)? Il terzo può dichiarare di profittare o non profittare, nel momento in cui non profitta sta rifiutando, perché quel diritto viene ridimensionato a vantaggio dello stipulante. Nella remissione del debito, il creditore che rimette il debito rinuncia al credito e la rinuncia è estintiva del diritto. Il soggetto destinatario di un effetto sia pur favorevole deve essere lasciato libero di fare l’effetto, lo stesso dicasi per l’art. 1236 cod. civ., perché nel momento in cui si dice che la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare,

1 L’art. 1236 cod. civ. (rubricato dichiarazione di remissione del debito) afferma che: ”la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare”. La remissione del debito è una rinunzia del creditore al suo diritto, diretta all’estinzione dell’obbligazione e alla liberazione del debitore.

il debitore a cui viene rimesso il debito ha il diritto di rifiutare e, quindi, di non approfittare dal vantaggio che gli viene dato dalla remissione del debito ad opera del creditore. Quindi, il debitore o approfitta o si oppone, perché non vuole essere liberato. Ci sono delle motivazioni per cui il debitore non voglia essere liberato dal proprio debito, e quindi, si vuole mostrare insolvibile, es: l’imprenditore commerciale che si trova in stato di insolvenza allora può essere dichiarato fallito. Che cos’è lo stato di insolvenza? L’impossibilità continuata di adempiere alle proprie obbligazioni. Secondo una parte della dottrina tutto ciò è possibile per l’espromissione liberatoria, perché vedrebbe la liberazione dell’espromesso a seguito di una remissione del debito, cioè l’espromittente fa la proposta all’espromissario di contratto di espromissione, se l’espromissario accetta, implicitamente, libera l’espromesso e questa liberazione è dovuta ad una remissione di debito. Per il prof Cicala non è così, in quanto lui afferma che non si può attribuire alla liberazione dell’espromesso nell’espromissione liberatoria la natura di remissione di debito ovvero la natura di effetto a seguito di una remissione del debito. Quando l’espromesso viene liberato, nell’espromissione liberatoria, questa liberazione non è frutto di una remissione del debito. Perché la liberazione dell’espromesso non è frutto di una remissione del debito? L’art. 1180 cod. civ. (adempimento del terzo). In un rapporto obbligatorio (debitore – creditore - terzo) il debitore è colui che è tenuto all’esecuzione della prestazione per soddisfare il creditore, interviene un terzo che paga al posto del debitore. Il 2°comma dell’art. 1180 cod. civ. afferma che: “il creditore di fronte all’adempimento che gli viene offerto dal terzo può rifiutare questo adempimento del terzo, qualora, invece, il debitore gli manifesti la volontà di pagare”, cioè di fronte al terzo che paga al posto del debitore, il debitore può opporsi, nel momento in cui si oppone, il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo ed accetta quello del debitore. Secondo Cicala, siccome questo art. non utilizza il verbo “dovere” ma il verbo “potere”, il creditore è il “signore” del rapporto, perché è colui che ha ancora abilitato perché si trova nella condizione attiva del rapporto obbligatorio, ad esercitare il diritto di credito. Ebbene dice il prof Cicala, pur essendoci l’opposizione del debitore, non vi è remissione del debito, perché in questo rapporto obbligatorio chi comanda è il creditore, perché, qualora il creditore si facesse pagare dal terzo è prevalso sull’opposizione del debitore. Nello scontro fra due opposti interessi il debitore che si oppone e il creditore che dice stai al posto tuo perché voglio che mi paghi il terzo, vince il creditore. Questa è la realtà che si palesa nell’espromissione liberatoria, dice Cicala, cioè, quando (l’espromissione condizionata alla liberazione dell’espromissiario) l’espromittente fa la proposta all’espromissario e l’espromissario accetta, in quella azione c’è una implicita dichiarazione liberatoria dell’espromesso, ma quale remissione del debito sta facendo l’espromissario, altro che remissione del debito, l’espromissario, secondo il prof Cicala, sta esercitando il credito, non sta rinunciando. Perché sta esercitando il credito? Il Prof Cicala in una sua monografia che riguarda “l’adempimento dell’obbligo altrui” ritroviamo un dato molto importante, cioè quando l’espromissario accetta la proposta di espromissione liberatoria dell’espromittente, esercita il suo diritto di credito, perché il diritto di credito di applica attraverso l’esercizio del diritto di credito in maniera diretta, cioè la pretesa dell’oggetto della prestazione. Pretesa di un comportamento che la prestazione volta ad ottenere l’oggetto della prestazione che soddisfa, poi, il creditore. Come esercita il diritto di credito l’espromissario? L’espromissario, secondo Cicala, esercita il diritto di credito non solo in via diretta ed immediata ma anche in via indiretta, attraverso una dichiarazione che ha un contenuto dispositivo innovativo. Quando, l’espromissario accetta la proposta dell’espromittente, secondo il prof Cicala, esercita in maniera dispositiva innovativa il diritto di credito, cioè l’espromissario con la sua accettazione fa una valutazione degli interessi che lo portano ad una scelta. A quale scelta? Se l’espromissario accetta la proposta dell’espromittente sceglierà di essere creditore non più dell’espromesso ma del solo espromittente (assuntore). Questa scelta è frutto di una dichiarazione dell’espromissario di accettazione, la quale implicitamente, dichiara di liberare l’espromesso, e che non è altro che il modo di esercizio in maniera dispositivo innovativo del diritto di credito. Il diritto di credito, secondo Cicala e Grasso, può essere esercitato anche in maniera indiretta. Il diritto di credito è oggetto di disposizione del potere dispositivo innovativo del creditore.

Come vi dispone il  creditore? Come lo esercita? Secondo Cicala, il creditore può esercitare il diritto di credito o pretendendo la prestazione soddisfacendo il proprio interesse, oppure può esercitare il diritto di credito disponendo novativamente del diritto di credito, questo è il caso dell’espromissione liberatoria, cioè l’espromissario di fronte alla proposta dell’espromittente accetta e, quindi, sta disponendo del suo credito, nel senso che dispone di essere creditore non più dell’espromesso ma dell’espromittente. Questo ragionamento è mutuato dall’adempimento del terzo, perché come nell’adempimento del terzo il creditore, di fronte all’adempimento del terzo e di fronte all’opposizione del debitore, dispone del suo diritto di credito, affermando che gli deve pagare il terzo perché voglio liberare il debitore così nell’espromissione liberatoria nel momento in cui l’espromesso manifesta la volontà contraria alla propria liberazione, cioè l’espromesso, come debitore dell’adempimento del terzo, dice non voglio essere liberato, che cosa fa l’espromissario di fronte alla richiesta dell’espromesso di non essere liberato? Può scegliere o rifiuterà la proposta dell’espromittente e, quindi, rimane creditore del solo espromesso, oppure accetterà la proposta dell’espromittente, ma questo potere di scelta dell’espromissario non è altro che frutto del potere che ha il creditore di esercitare il suo diritto di credito. In questo modo lo sta esercitando in maniera dispositivo innovativa, perché si acquisisce il contratto di espromissione con un altro soggetto, rispetto al debitore originario. Quindi si verificano delle possibili manifestazioni del potere del creditore. Il creditore, che è tale, esercita il suo potere, che è esercizio del diritto di credito, o in maniera diretta, pretendendo la prestazione, o decidendo di essere creditore non più dell’espromesso ma dell’espromittente. Se l’espromesso si oppone, come si oppone il debitore alla propria liberazione, e l’espromissario disattende l’opposizione del debitore e sceglie di accettare la proposta dell’espromittente, chi vince tra l’espromissario che ha accettato la proposta dell’espromittente e l’espromesso che sta scalpitando per opporsi? Vince l’espromissario, perché non sta rinunciando al diritto di credito, come vi rinuncerebbe un creditore che rimette il debito, ma sta scegliendo di essere creditore dell’espromittente e non più dell’espromesso, cioè sta esercitando il suo diritto di credito in maniera dispositivo innovativa.

Può esserci una compatibilità fra l’espromissione liberatoria e la remissione del debito? Certamente no, perché l’espromissario non sta rinunciando al credito ma lo sta esercitando sia pure in maniera indiretta, cioè dispositivo innovativa (scegliendo). Dove ritroviamo la remissione del debito? La ritroviamo nell’espromissione cumulativa accompagnata dalla dichiarazione liberatoria successiva da parte dell’espromissario, cioè quando l’espromissione nasce cumulativa, ma l’espromissario dichiara, dopo aver stipulato l’espromissione cumulativa, di liberare l’espromesso. Questa secondo Cicala è una remissione di debito, cioè quando l’espromissario dichiara di liberare l’espromesso, a seguito di una funzione cumulativa del debito, sta rinunciando al debito, rimette il debito. Quindi, non sta esercitando in maniera dispositivo innovativa il suo diritto di credito, perché il suo diritto di credito lo ha esercitato, lo può esercitare anche a seguito di una espromissione cumulativa chiedendo l’adempimento prima all’espromittente, se questo è inadempiente, all’espromesso. Il creditore nell’espromissione liberatoria fa il creditore, cioè è forte. Per Cicala, l’espressione sta rimettendo il credito è una espressione che confligge con l’espressione sta esercitando il credito. Se rimette il debito, il creditore rinuncia al credito. Quindi l’espromissario libera l’espromesso, espromissione cumulativa che diventa poi liberatoria, questa dichiarazione liberatoria è frutto di una remissione del debito, l’espromissario creditore rimettendo il debito rinuncia al credito non è più creditore o se l’espromesso, (debitore) si oppone alla propria liberazione che cosa succedeva in merito all’art. 1236 cod. civ.? La dichiarazione del creditore estingue l’obbligazione, salvo che il debitore si opponga. Se il debitore si oppone alla propria liberazione l’obbligazione non si estingue e lo stesso succede in questo tipo di espromissione, perché nel conflitto tra l’espromesso, debitore originario che si oppone alla propria liberazione (quindi remissione del debito) e un espromissario che per aver rimesso il debito ha rinunciato al credito, e, quindi, ha dismesso le sue qualità di creditore, chi prevale? Il debitore. Quindi, la ratio sta nella perdita del diritto di credito, in capo al creditore. La remissione del debito non riguarda l’espromissione liberatoria, condizionata alla liberazione del debitore originario, ma riguarda la sola espromissione cumulativa accompagnata dalla liberazione successiva del debitore espromesso.

 

 

 

 

»»»»»» »»»»» »»»»»» »»»»» 


Informazioni generali sul sito