CESSIONE DEL CREDITO

 

SAGGIO PROF. CICALA. PREMESSA

Quando si parla di cessione del credito ci si riferisce ad una vicenda, che modifica il rapporto obbligatorio nel lato attivo.

La cessione del credito viene analizzata dal Cicala dal un punto di vista peculiare della cessione del credito e, cioè analizza la causa della cessione del credito. L’art. 1260 cod. civ., rubricato, cedibilità del credito, recita: “il creditore (parte attiva del rapporto, quindi titolare di una pretesa c.d. creditoria all’oggetto della prestazione) può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il suo trasferimento non sia vietato dalla legge”.

La parte che ci interessa di tale articolo è la prima, e cioè: il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, ciò perché, nella cessione del credito, il creditore viene chiamato cedente, in quanto trasferisce il suo diritto di credito al debitore, invece, il debitore viene chiamato cessionario, in quanto è il soggetto a cui viene trasferito il diritto di credito e a sua volta, il debitore, siccome è parte immanente nel rapporto, prende il nome di debitore ceduto.

Ora la cessione del credito si può definire come un contratto la cui validità dipende dall’incontro dei consensi tra cedente e cessionario. In tal caso, la manifestazione dei consensi tra cedente e cessionario è sufficiente per il perfezionarsi della cessione del credito, ma non anche per la sua efficacia.

Quindi, non serve il consenso del ceduto per il perfezionamento della cessione del credito, ma il debitore ceduto deve essere a conoscenza che c’è un atto, in virtù del quale egli sarà chiamato a pagare nei confronti di un altro creditore con effetto liberatorio, in quanto se non fosse messo a conoscenza potrebbe rischiare di pagare al creditore due volte e, quindi, non si libererebbe nei suoi confronti.

In quale momento avviene questa conoscenza?
Nel momento dell’accettazione del debitore ceduto oppure della modificazione della cessione al debitore ceduto. Quindi, si distinguono due momenti:

1) quella della validità;

2) quello dell’efficacia.

Ecco, quindi, che l’efficacia della cessione del credito dipende dall’accettazione o notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Oltretutto questa efficacia va a risolvere anche altri particolari problemi tra il conflitto dei successionari dello stesso prezzo. Se il cedente trasferisce il suo credito a più cessionari quali tra questi cessionari prevale sugli altri? Chi per primo ha notificato la cessione al ceduto, quindi, la notifica dell’avvenuta cessione al ceduto ha importanza per l’efficacia della cessione del credito.

 

Contratto traslativo
EFFICACIA REALE DEI CONTRATTI TRASLATIVI


Il nostro ordinamento ha accolto un principio fondamentale dell’ordinamento civilistico, cioè il principio dell’efficacia reale dei contratti traslativi, anche se in realtà si chiama il principio dell’efficacia reale ed obbligatoria dei contratti traslativi.
Per capire che cosa si intende per efficacia reale si deve sempre distinguere il perfezionamento dall’efficacia dell’atto. Ebbene il perfezionamento dell’atto traslativo, cioè il perfezionamento dell’atto di trasferimento di un diritto anche reale, come per es. la proprietà, la vendita della proprietà di una cosa, dipende dalla manifestazione dei consensi, cioè il c.d. principio consensualistico, che è alla base del diritto dei contratti.
Quindi, per efficacia reale del contratto traslativo si intende che è sufficiente manifestare il consenso reciproco tra le parti per il perfezionamento del contratto stesso, perché il contratto si perfeziona con il trasferimento del diritto, come ad es. la vendita.
Si parla di efficacia reale ed obbligatoria dei contratti traslativi, perché il contratto di compravendita oltre ad essere un atto ad efficacia reale è anche un atto ad effetti obbligatori, in quanto una volta che si è manifestato il consenso (efficacia reale) è possibile che quel bene trasferito sia ancora nella disponibilità del compratore.
È chiaro che la proprietà del bene è degli acquirenti, ma non si ha ancora la disponibilità materiale, quindi il possesso del bene, e questo sarà dato con l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla vendita
Quali sono gli obblighi? Dare al debitore la consegna del bene e al creditore il pagamento del prezzo, infatti l’art. 1470 cod. civ. afferma che “la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”. Quindi, efficacia reale significa trasferimento automatico del bene mediante il consenso, invece, efficacia obbligatoria significa consegna del bene al debitore e pagamento del prezzo al creditore. Si parla di consegna e non di trasferimento, perché il trasferimento è già dato quando si verifica il consenso.

L’efficacia obbligatoria non si applica per i contratti reali, in quanto, il consenso non è sufficiente per il perfezionamento del contratto, perché è opportuno la consegna del bene, cioè la traditio rei, es. il mutuo, il deposito, il comodato.


La cessione del credito è un contratto traslativo del credito pecuniario, in quanto, il trasferimento del credito risponde agli stessi principi dell’efficacia reale del contratto traslativo e, quindi, il credito si trasferisce automaticamente con la manifestazione del semplice consenso che perfeziona il contratto. Poi l’efficacia dipende dalla notificazione o dall’accettazione da parte del ceduto.


Posto questo principio il prof Cicala analizza il profilo causale della cessione del credito. Il nostro ordinamento accetta il principio della causalità negoziale, quindi il prof Cicala afferma che la cessione del credito è un negozio causale del credito, in quanto, ha la causa.
La causa è elemento essenziale del contratto, in quanto ogni contratto ha una propria causa. Rare sono le teorie sull’astrazione della causa.

Principio di casualità della cessione del credito.


Cicala dice che la cessione del credito ha la causa, nonostante vi siano due dottrine contrarie al principio della casualità negoziale relative alla cessione del credito. Queste dottrine, pur accettando il principio di causalità negoziale, dicono che la cessione del credito fa eccezione, cioè sarebbe un negozio privo di causa, quindi un negozio astratto.

Prima teoria: riconosce il principio dell’efficacia reale e obbligatoria dei contratti traslativi e la casualità dei contratti, ma afferma che la cessione del credito è un’eccezione.


Seconda teoria: a differenza della prima, non riconosce il principio dell’efficacia reale ed obbligatoria dei contratti traslativi, ma afferma che la cessione del credito non è un negozio causale, perché fa una distinzione fra atto traslativo (atto di trasferimento) e negozio di attribuzione patrimoniale. Cioè questa dottrina, che rievoca un po’ l’impostazione tedesca dice che la cessione del credito è acausale, perché priva di causa, in quanto la cessione del credito è l’atto traslativo del diritto di credito autonomo dall’atto di attribuzione patrimoniale da cui nasce l’atto traslativo.

Es.: schema del contratto di vendita: venditore e compratore
Questa dottrina richiama i principi della dottrina tedesca, in quanto in Germania il contratto di compravendita è un contratto a soli effetti obbligatori non è un contratto ad effetti reali (la proprietà si trasferisce con il solo consenso). Quindi, la vendita tra venditore e compratore crea solo obblighi. Ma quali sono questi obblighi? L’obbligo di porre in essere un atto c.d. traslativo del diritto, che è astratto dal rapporto di attribuzione patrimoniale, cioè dal rapporto sottostante e astratto, sia perché privo di causa, sia perché non risente dei rischi del rapporto sottostante.
Come si trasferisce la proprietà?
La proprietà, nel diritto germanico, si trasferisce attraverso l’intavolazione dell’atto traslativo nei registri fondiari, e nel momento in cui viene intavolato nei registri fondiari, determina il trasferimento della proprietà. Da ciò si evince che, questa dottrina, si oppone al principio di casualità della cessione del credito, la cessione del credito è quell’atto traslativo scisso dal negozio obbligatorio di attribuzione patrimoniale e quindi l’atto traslativo di decrepito è autonomo e astratto, cioè privo di causa.
Nel nostro ordinamento un tipico contratto ad effetti obbligatori è il contratto preliminare, in quanto crea obblighi di stipulare un successivo contratto detto definitivo.
Cicala, critica la dottrina tedesca, perché afferma che la vendita funziona nel senso che la proprietà si trasferisce con il semplice consenso, già in seno alla vendita. Quindi, la manifestazione del consenso, legittimamente manifestato, determina l’effetto reale e l’effetto traslativo che realizza il trasferimento del diritto di proprietà, ma per il Cicala anche il diritto di credito. L’atto traslativo del diritto di credito funziona come qualunque atto traslativo, cioè come il trasferimento della proprietà si attua automaticamente con la manifestazione del consenso anche per il trasferimento di un diritto di credito, anche pecuniario, è sufficiente il consenso per trasferire il diritto.


Ma, che la cessione di credito sia un contratto causale, dice Cicala, si evince anche dalla sola lettura dell’art. 1260 cod. civ., il quale affermando che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, afferma che, nel nostro ordinamento, esiste una causa onerosa e gratuita. Quali sono i contratti caratterizzati dalla causa onerosa o dalla causa gratuita?
I contratti caratterizzati dalla causa onerosa sono:

1) la vendita.


Invece, il contratto caratterizzato dalla causa gratuita è :

  1. 1)  la donazione.

  2. 2)  la permuta, che è quel contratto che determina uno scambio.

In tal caso Cicala, si pone una domanda la causa della cessione del credito è una causa autonoma, è una causa tipica o è una causa non autonoma?
Quando diciamo causa tipica ci si riferisce al tipo negoziale, cioè il modello descritto dal legislatore come riferito di una data operazione negoziale, come ad es. la vendita , ma per gli oggettivisti il tipo è anche causa, nel senso che il tipo e la causa coincidono. Quindi, quando diciamo che la cessione del credito ha una causa tipica, significa che ha una causa autonoma come la vendita, in quanto la causa della vendita, per gli oggettivisti, è il trasferimento della proprietà verso il corrispettivo del prezzo; la causa della permuta è lo scambio di due diritti; infine, la causa della donazione è la liberalità con cui il donante presta una prestazione di un diritto ad un altro, cioè il donatario.

Qual è la causa di un contratto? Per gli oggettivisti è il tipo.

La cessione del credito ha una causa tipica, come la vendita, come la permuta e come la donazione? Ha una causa non autonoma?
Secondo il Cicala non ha una causa tipica, quindi la cessione del credito non ha una causa autonoma. La cessione del credito non è altro che il trasferimento del diritto di credito tramite l’aiuto di utilizzazione dei comuni contratti traslativi, che sono la vendita, la permuta e la donazione. Secondo Cicala, quando si dice cedere un credito non si intende che bisogna cederlo così genericamente, in quanto, il credito o si vende o si permuta o si dona. Quindi, Cicala la causa della cessione del credito si trova nella causa dei contratti che di volta in volta vengono utilizzati per trasferire il credito, es. Tizio trasferisce un credito a Caio, quindi Tizio sta cedendo questo credito mediante la vendita, la permuta, la donazione? Bisogna vedere il contratto di cessione del credito.

Ma è mai possibile che la vendita, la permuta e la donazione possano avere ad oggetto un credito pecuniario? Noi sappiamo che la vendita, la permuta e la donazione hanno ad oggetti i diritti reali? Quindi, dove sta scritto che il diritto di credito pecuniario lo posso vendere, permutare o donare? Secondo, il Cicala, ciò si ricava dalla lettura delle norme del codice civile, in quanto, analizzando, in caso di compravendita, l’art. 1470 cod. civ. si evince che: “la vendita ha ad oggetto oltre che al trasferimento di una cosa, il trasferimento di un altro diritto, verso il corrispettivo di un prezzo”, ma quale diritto? Il diritto di credito pecuniario; invece, analizzando, in caso di permuta, l’art. 1552 cod. civ. si evince che “la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”, ma quali altri diritti? I diritti di credito pecuniario; infine, analizzando, in caso di donazione, l’art. 769 cod. civ. si evince che: ”la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”, in questo caso, la donazione è più generica, in quanto parla di diritto, ma senza specificare a quale tipo di diritto di riferisce, che può essere sia un diritto reale che un diritto di credito.

Quindi, Cicala afferma che la cessione del credito ha una causa non autonoma, in quanto è una causa che dipende dai contratti di vendita, di permuta e di donazione, perché la causa della cessione del credito è la causa della vendita, della permuta e della donazione.

Inoltre, il Cicala critica la teoria del Panuccio, perché quest’ultimo dice che la cessione del credito non ha un’unica causa ma una doppia causa, e cioè una causa generica e una causa specifica. Quindi, Panuccio, fa reggere la cessione di credito da due cause una generica, che è quella immanente e costante, cioè il generico interesse al trasferimento del credito, l’altra specifica (causa della vendita, della permuta, della donazione) che va a supporto di quella generica, la quale da sola non potrebbe reggere casualmente la cessione del credito.

Cicala critica tale teoria, perché afferma che la cessione di credito non ha una doppia causa generica e specifica, perché, innanzitutto un interesse generico, che il Cicala chiama astratto al trasferimento del credito, cioè un interesse a trasferire qualcosa o un credito che prescinda da un fine di lucro o di liberalità è fuori dalla realtà giuridica. Innanzitutto, questo interesse astratto che prescinda dalla liberalità o dal lucro non si vede come possa sorgere nel titolare del credito che lo cede già sul piano pregiuridico, cioè come ci possa essere in lui l’interesse astratto al trasferimento senza un fine di lucro o di liberalità già sul piano pregiuridico, che è una cosa che non esiste.

Non è possibile ammettere, secondo Cicala, che il legislatore prenda in considerazione come supporto causale un contratto il cui interesse di per se non è da solo sufficiente a reggere il contratto, perché, il legislatore non attribuirebbe mai ad un contratto una causa che da sola non potrebbe reggere il contratto stesso, ma deve essere supportata da un’altra causa.

Per questo motivo la cessione del credito non può essere gestita da una causa generica, in quanto, prima di tutto dal punto di vista pregiuridico non vi sono persone che vogliono cedere il proprio credito senza che vi sia una cessione senza fini di liberalità o di lucro e quindi non si capisce come ci possa essere sul piano pregiuridico una cosa del genere.

La causa è una sola, è soltanto  quell’interesse specifico alla vendita, alla permuta o alla donazione, cioè la causa è quella onerosa e gratuita che non prescinde mai dalla liberalità o dal lucro e nemmeno nella cessione del credito. Cicala non contento da un altro motivo per escludere che nella cessione di credito ci sia una doppia causa, cioè dice Cicala se noi non dovessimo ammettere un doppio interesse generico e specifico a sostegno causale della cessione del credito, ma come mai il legislatore avrebbe considerato necessario questo doppio profilo causale, cioè questa doppia causa generale e specifica, nei soli atti di trasferimento del diritto di credito e non anche negli atti di trasferimento del diritto reale? Cioè perché questo principio della doppia causa dovrebbe valere solo per il negozio traslativo del diritto di credito e non anche per il negozio traslativo del diritto reale?

Dovremmo ammettere che la cessione di credito è in contrasto con una causa a se stante, per giunta doppia, però la cessione di credito è trasferimento del diritto di credito, perché nel trasferimento del diritto reale non c’è stato questo interesse del legislatore a dire quando si trasferisce la proprietà di una cosa c’è sempre prima un interesse generico al trasferimento e poi l’interesse specifico.

Quindi, qual è la causa della cessione del credito?
La causa della cessione del credito, per il prof Cicala, è la causa del comuni contratti traslativi di compravendita, permuta o donazione. Non è autonoma, in quanto va ravvisata nella causa del contratto che di volta in volta trasferisce il diritto di credito pecuniario vendita, permuta o donazione.
Infine, il prof Cicala afferma che la cessione del credito è causale, la sua causa non è autonoma, ma deve superare un’altra obiezione. C’è un comune convincimento che afferma che la vendita è tale quando il contratto ha ad oggetto beni assunti per la loro utilità diretta verso il corrispettivo di un prezzo. Ma la vendita si qualificava, per questa dottrina, esclusivamente per il fatto che oggetto della vendita potessero essere solo beni assunti per la loro utilità diretta, cioè beni che potevano avere un utilizzo pratico (la borsa, il libro). La permuta, invece, è un contratto attraverso il quale si realizza lo scambio tra due beni “entrambi”, per questa dottrina, assunti per la loro utilità diretta. Ciò di cui è oggetto di un diritto di credito pecuniario è un bene strumentale, per il diritto.
Se la vendita e la permuta si qualificano vendita o permuta solo perché hanno ad oggetto beni assunti per la loro utilità diretta giammai il denaro potrà essere oggetto di vendita o di permuta, perché è un bene strumentale, e la conseguenza è questa giammai il diritto di credito pecuniario potrà essere oggetto di vendita o di permuta conseguenza giammai la cessione di credito potrà essere vendita o permuta del credito conseguenza giammai la causa della cessione del credito potrà essere la causa del comune contratto traslativo di vendita o di permuta.
Cicala critica questa teoria, perché afferma che per qualificare un contratto come vendita non bisogna vedere la natura del bene oggetto della vendita, ma gli elementi che qualificano la vendita o la permuta come contratto di vendita o di permuta sono per la vendita i beni assunti per la loro utilità diretta o strumentale quindi anche il diritto di credito pecuniario, ma ciò che la qualifica come vendita è la presenza del prezzo come misura del valore del bene trasferito. Quindi, sarà vendita se in cambio c’è un prezzo come misura del valore del bene o del diritto trasferito, invece, sarà permuta quando non c’è prezzo, cioè il bene contraccambiato non è misura del valore del primo. Il prof Cicala afferma che anche il diritto di credito pecuniario può fungere da prezzo, cioè misure del valore del primo bene, bisogna vedere il concreto atteggiarsi degli interessi, e cioè se il cessionario trasferendo a sua volta il credito pecuniario ha dato significato di misura del valore del credito che egli stesso ha poi ottenuto dal cedente a tipo vendita altrimenti si avrà la permuta. Quindi, Cicala ritorna a dire che la cessione del credito può essere attuata mediante vendita del credito pecuniario o permuta o donazione.
Cicala, proprio trattando il diritto di credito come qualunque tipo di diritto assoggettabile a vendita, permuta o donazione, che la causa del credito non è una causa generica al generico trasferimento, ma è una causa di vendita, permuta o donazione e proprio per questo motivo che si possono risolvere le problematiche relative ad altre forme di cessione del credito, come per esempio quello dello sconto bancario, che è il contratto con in quale la banca anticipa al cliente, detto scontatario, previa deduzione di un interesse, detto sconto, che lo scontatario non può ancora presigere, cioè un imprenditore che viene pagato da un suo cliente con una cambiale (una promessa di pagamento cioè dei titoli di credito), la quale nel momento in cui viene sottoscritta, il sottoscrittore debitore dice fra tre mesi ti pagherò la somma di denaro. Ora l’imprenditore ha questa cambiale e fra 3 mesi dovrà andare dal debitore e disdire il titolo e, quindi, riscuotere la somma di denaro. Nel caso in cui in questi 3 mesi, l’imprenditore ha bisogno di quei soldi, ma siccome nell’arco dei 3 mesi non può rivolgersi al debitore, allora le banche gli fanno il finanziamento con lo sconto, cioè l’imprenditore va in banca gira la cambiale alla banca e quest’ultima a sua volta subito anticipa la somma di denaro. In questo caso abbiamo la cessione di credito tra il cedente che è l’imprenditore scontatario e la banca che è il cessionario, perché la banca ha anticipato la somma di denaro.

Poi dopo 3 mesi la banca andrà dal debitore per farsi restituire la somma di denaro, se lo sconto è prosolvendo, cioè se la banca dopo 3 mesi va dal debitore e il debitore non paga, la banca ritornerà dal cedente si farà restituire tutto ciò che è stato anticipato trattenendo lo sconto, cioè quell’interesse già detratto all’atto del contratto. Soltanto dicendo che la cessione di credito può essere vendita, permuta o donazione del credito si può risolvere, dice Cicala, il problema dello sconto bancario come un sottotipo di vendita, perché la cessione di credito sembra quasi una vendita.


 

 

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