Nozione di annullabilità


La sanzione dell'annullabilità indica una valutazione normativa di minore gravità della nullità che rende opportuno lasciare dipendere la sorte del contratto da un apprezzamento discrezionale del portatore dell'interesse leso.

l'annullabilità è quella forma d'invalidità che assoggetta il contratto alla sanzione dell'inefficacia di applicazione giudiziale. A differenza del contratto nullo il contratto annullabile è provvisoriamente produttivo dei suoi effetti ma è suscettibile di essere reso inefficace mediante sentenza (l'annullamento). L'annullamento è pronunziato su domanda della parte legittimata che è la parte nel cui interesse è prevista l'invalidità del contratto. L'annullabilità tutela l'interesse della parte che si trova in posizione menomata a causa delle sue condizioni o della sua situazione individuale. L'interesse generale si realizza concedendo al soggetto tutelato un rimedio personale e rimettendogli la decisione circa il mantenimento o meno dell'affare.

Le cause di annullabilità

la normativa generale del contratto indica come cause di annullabilità:
a) l'incapacità legale o naturale della parte;
b) i vizi del consenso (errore, violenza o dolo);
c) particolari situazioni di abuso a danno di una delle parti;
d) in altre ipotesi previste dalla legge (es: conflitto di interessi nella rappresentanza,la contrattazione del rappresentato con se stesso).

 

Il contratto diviene definitivamente efficace a seguito della prescrizione dell'azione di annullamento o a seguito della convalida.

 

CONVALIDA ESPRESSA E CONVALIDA TACITA

La parte cui spetta l'azione di annullamento potrebbe preferire la conservazione del contratto. Il legislatore ha perciò previsto la convalida. La convalida (Art. 1444 c.c.) può essere espressa o tacita. La convalida espressa è un negozio giuridico, unilaterale e non recettizio, a carattere accessorio con contenuto tipico. La legge prevede che esso deve contenere la menzione del contratto,l'indicazione del motivo di annullabilità e la dichiarazione che si intende convalidarlo. La convalida presuppone che il negozio viziato sia già venuto ad esistenza.
Si discute sulla recettizietà dell'atto. L'atto è una rinunzia all'azione perché non si producono nuovi effetti, ma si stabilizzano quelli già prodottisi e la rinunzia ha carattere abdicativo.
Per quanto riguarda la forma vi è una contrapposizione tra chi ritiene sia la stessa del contratto da convalidare, per relationem (Gazzoni), altri (Bianca) ritengono sia libera, altri ancora sempre scritta (Santoro – Passarelli). Bisogna perciò distinguere se l'atto è integrativo, volto a sostituire l'elemento viziato del contratto,dovrà avere la forma di questo. Se invece l'atto è in realtà una rinunzia all'azione di annullamento allora la forma sarà libera. Se invece si fa attenzione alla dizione normativa secondo cui la convalida dovrà contenere la menzione del contratto,del vizio e la dichiarazione di convalidare,si potrebbe sostenere la necessità di una forma scritta.

La convalida tacita si ha quando il contraente, al quale spetta l'azione di annullamento, ha dato volontaria esecuzione al contratto conoscendo il motivo di annullabilità. Per quanto riguarda la sua natura si parla di negozio di attuazione o di atto reale (operazione). Per esecuzione del contratto si intende l'adempimento dello stesso. La giurisprudenza amplia tale concetto e vi fa rientrare anche l'accettazione dell'altrui prestazione e l'aver compiuto un negozio incompatibile con l'intenzione di esperire l'azione di annullamento.

PRESCRIZIONE

Art. 1442 (Prescrizione)
L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni .Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età .
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto 
. L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.
Altro elemento di differenziazione tra la nullità e l'annullabilità è rappresentato dalla prescrizione, infatti mentre l'azione di nullità è imprescrittibile, l'azione di annullamento si prescrive in 5 anni che decorrono, di regola, dalla conclusione del contratto. In caso di vizio della volontà o di incapacità legale il termine risulta più lungo perché inizia a decorrere dal giorno in cui viene scoperto l'errore o il dolo, è cessata la violenza o è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione o il minore ha raggiunto la maggiore età.

La giurisprudenza riconosce effetto interruttivo solo alla domanda giudiziale e non a qualsiasi atto stragiudiziale di messa in mora perché il diritto all'annullamento è un diritto potestativo, con conseguente inesistenza dal lato passivo di un obbligato cui possa richiedersi l'adempimento di una prestazione. Qualora il contratto non abbia ricevuto esecuzione oltre 5 anni dalla sua conclusione l'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto anche quando è prescritta l'azione per farla valere.

 

RETTIFICA

Il codice attribuisce al contraente nei confronti del quale è stata proposta l'azione di annullamento per errore la possibilità di inibirne gli effetti ricorrendo alla rettifica (Art. 1432). La rettifica è un negozio unilaterale a carattere accessorio e recettizio. La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità contrattuali con cui l'altra intendeva concludere. Questo però se l'attore non abbia subito un pregiudizio dall'errore determinata dall'esercizio dell'azione. La rettifica non da luogo ad un nuovo contratto, ma ad un mutamento in fase esecutiva della prestazione da eseguire, che è quella che l'errante avrebbe dedotto al fine di perseguire il proprio fine se non fosse caduto in errore,e non quella dedotta in contratto.
Viene così meno la possibilità di esperire l'azione di annullamento perché non c'è più danno per l'errante e non è possibile la convalida essendo stato eliminato il vizio. Si tratterà di una gara contro il tempo, l'errante così avrà la possibilità di eliminare il contratto in radice ovvero di convalidarlo consolidando i suoi effetti e l'altra parte potrà bloccare entrambe le iniziative, notificando tempestivamente la rettifica. La rettifica non è applicabile nei casi di dolo e violenza.

SENTENZA COSTITUTIVA DI ANNULLAMENTO

La sentenza di annullamento è costitutiva perché elimina ex tunc gli effetti del contratto prodottisi a differenza della nullità che è meramente dichiarativa. Data la retroattività della sentenza vi è identità funzionale almeno inter partes tra il contratto nullo e il contratto annullato. Se il contratto annullato ha avuto esecuzione viene riconosciuta l'azione di ripetizione poiché viene meno ex tunc la giustificazione degli spostamenti patrimoniali verificatisi.
L'azione di ripetizione incontra un limite nei confronti del contraente incapace di agire , questi non è tenuto a restituire la prestazione ricevuta salvo che la prestazione sia a proprio vantaggio.
L'annullamento, che non dipende da incapacità legale, non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede acquistati a titolo oneroso , salvi gli effetti di trascrizione della domanda di annullamento (Art. 1445). Il regime della trascrizione della domanda di annullamento è in linea generale quello della trascrizione della domanda di nullità. L'unica differenza sta nel caso in cui l'acquisto del terzo è avvenuto a titolo oneroso e il motivo dell'annullabilità non sia l'incapacità legale. In questo caso il terzo di buona fede fa salvo il proprio diritto se trascrive l'atto di acquisto prima della trascrizione della domanda di annullamento.

La considerazione dell'immediata produttività degli effetti ha indotto qualche autore a negare che l'annullabilità rientri nella nozione di invalidità del contratto. Una tale costituzione si rivela tuttavia del tutto insufficiente a cogliere le diverse situazioni del contratto definitivamente efficace e del contratto che per una sua carenza è suscettibile di annullamento. Per converso non è neppure giustificato il tentativo di negare che l'annullabilità costituisca un'autonoma figura di invalidità.

 

Impugnabilità dei negozi. Gli atti giuridici in senso stretto

la disciplina dell'annullabilità del contratto trova di massima applicazione relativamente a tutti gli atti negoziali coordinandosi a volte con norme particolari. In mancanza di specifiche indicazioni legislative si tratta di accertare se l'esigenza di tutela del soggetto prevalga sull'esigenza di certezza degli effetti giuridici dell'atto. In linea di massima la soluzione è positiva se il soggetto è un incapace legale: conseguenza dell'automatica inefficacia degli atti pregiudizievoli.

 

CONTRATTI PLURILATERALI

 

In caso di contratto plurilaterale si applica la stessa disciplina della nullità. Si discute se si possa parlare di annullabilità parziale. La dottrina favorevole, che ravvisa un'identità funzionale tra il contratto nullo e annullabile,pone come limite unico la divisibilità dell'oggetto del contratto.

 

 

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