Le parti possono raggiungere un accordo al termine di una trattativa che è rilevante se riguarda gli elementi essenziali del contratto chi si sta stipulando .La trattativa deve svolgersi secondo buona fede ,pena il risarcimento del danno da illecito precontrattuale .

La legge come abbiamo gia detto dunque impone alle parti l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede (Art. 1337), quindi, con correttezza e lealtà. Ipotesi contrarie alla buona fede sono ad esempio:

  • trattative non serie: cioè iniziare a trattare senza avere intenzione di concludere il contratto ma solo ad esempio al fine di disturbare la trattativa altrui. Questo comportamento è sanzionato a prescindere se si sia in fase avanzata o meno delle trattative .
  • recesso ingiustificato: cioè, costituisce comportamento in violazione del principio di buona fede, e si ha quando si crei nella controparte un legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto e si receda dalle trattative senza un valido motivo .In realtà dobbiamo dire che la trattativa di per se non obbliga alla conclusione del contratto , ma obbliga a non creare affidamenti legittimi nella controparte altrimenti c’è responsabilità precontrattuale per condotta contraria alla buona fede e correttezza. Bisogna dire però che di regola non può crearsi l’affidamento se le trattative riguardano elementi non essenziali del contratto .
  • conoscenza di cause d’invalidità:l’art.1338c.c. cioè, quando una parte, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra, che confidava nella sua validità, salvo che costei potesse conoscerla usando l’ordinaria diligenza. Per invalidità secondo la giurisprudenza significa nullità e annullabilità ma non inesistenza o inefficacia dl contratto.
  • reticenza su obblighi di informazione: si può agire contrariamente alla buona fede , anche quando una parte abbia causato ritardo nella conclusione o sia stato reticente tacendo all’altro informazioni rilevanti ai fini della contrattazione. (Es.agente di viaggio che sia consapevole che la controparte intenda contrarre indotta da motivo erroneo)

La violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede comporta una responsabilità (cioè il dovere di risarcire il danno) che prende il nome di RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE, secondo cui il danno risarcibile comprende sia il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni, c.d. lucro cessante, sia le spese strettamente connesse con le trattative, c.d. danno emergente.

Per quanto attiene alla natura della responsabilità, si esclude che si tratti di un tertium genus; taluni la ricomprendono in quella contrattuale, altri in quella extracontrattuale.

  • Secondo la 1° TESI(resp.contra.), l’obbligo di buona fede violato è lo stesso di quello di cui all’Art. 1375 (secondo cui il contratto deve essere eseguito in buona fede), perché con l’inizio delle trattative nasce un contratto sociale.
  • Secondo la 2° TESI(resp.extra), invece, che poi è condivisa dall’orientamento prevalente, si tratta di responsabilità extracontrattuale (Art. 2043), perché trova il suo fondamento nella violazione di un dovere generale di condotta.

L’adesione all’ una o all’altra delle due tesi ha conseguenze sul piano della disciplina: onere della prova ,prescrizione ,della azione ,messa in mora, rilevanza della colpa e della incapacità naturale ,danno risarcibile.
Non è facile stabilire quando le trattative possono ritenersi concluse positivamente, poiché le trattative possono svolgersi anche attraverso complessi e successivi accordi anche scritti cosicché si parla di formazione progressiva del consenso. Se l’accordo riguarda l’insieme degli elementi essenziali, può darsi che sia nato un contratto, ma si dovrà stabilire se sia preliminare o definitivo.

Quindi si devono distinguere due ipotesi:

  • Le parti hanno raggiunto l’accordo sugli elementi essenziali del contratto ed inoltre hanno ritenuto esaurite le trattative, quindi concluso il contratto, senza regolare alcuni punti non essenziali. In questo caso interverranno le c.d. FONTI ETERONOME, cioè disposizioni suppletive, in mancanza di espressa previsione delle parti.
  • Le parti si sono riservate di decidere su quei punti non essenziali in un altro momento. In questo caso il contratto non può dirsi concluso, nemmeno considerandolo sottoposto a condizione sospensiva. Questa riserva di ulteriori trattative determina l’essenzialità in concreto di quelle pattuizioni (sono essenziali in concreto perché condizionano la conclusione del contratto in concreto).

Bisogna quindi distinguere completezza da perfezionamento perché un documento completo sia nelle clausole essenziale che accessorie , si presume che sia perfezionato ma si può dare prova contraria.

 

 

 

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