L’inquadramento della responsabilità precontrattuale nell’ambito della responsabilità aquiliana o della responsabilità contrattuale rappresenta una vexata quaestio che ha diviso (e che tuttora divide) dottrina e giurisprudenza. La stessa Corte di Cassazione ha manifestato orientamenti oscillanti, che hanno portato a relegare per anni come minoritaria la tesi che sorprendentemente da ultimo è stata abbracciata nella recentissima sentenza n. 14188 del 12 luglio 2016.
La tesi maggioritaria aveva da sempre inquadrato la responsabilità precontrattuale nell’alveo dell’illecito aquiliano, in quanto l’interesse leso sarebbe la generale libertà negoziale, ascrivibile a sua volta alla categoria generale del neminem laedere.
La tesi della responsabilità contrattuale s’incentra sul dovere di buona fede e assume che si tratterebbe della violazione di un vincolo obbligatorio tra soggetti determinati: i contraenti. A carico di questi nasce un’obbligazione legale di buona fede. Questa tesi incontra però alcune obiezioni come il fatto che l’obbligo di buona fede precontrattuale non comporta che si tratti di rapporto obbligatorio tra soggetti determinati. Inoltre l’obbligazione è posta a carico di un soggetto determinato per soddisfare un particolare interesse individuale mentre l’obbligo generico è posto a carico dei consociati per tutelare interessi della vita di relazione suscettibili di essere lesi nei contratti sociali. In generale i consociati devono agire con adeguata diligenza per non ledere tale interesse e devono osservare il precetto di buona fede.
La pronuncia del 2016 (n.14188) ha in certo qual modo resuscitato quelli che erano degli orientamenti minoritari
1) Violazione dei doveri di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto.
Le parti devono comportarsi secondo buona fede (1337 cc). La buona fede rileva qui come regola di condotta e cioè buona fede in senso oggettivo ed esprime il principio della solidarietà contrattuale e si specifica nei due fondamentali aspetti della lealtà e della salvaguardia. Impone alla parte di comportarsi lealmente e di attivarsi anche a salvaguardare l’utilità dell’altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio. All’uno e all’altro aspetto (lealtà- salvaguardia) possono ricondursi gli obblighi tipici in cui si specifica ulteriormente la buona fede nella fase precontrattuale. Obblighi tipici di buona fede nella fase precontrattuale sono:
sotto il profilo della lealtà:
- Informazione → informare l’altra parte sulle circostanze di rilievo che
attengono all’affare altrimenti si viola = reticenza. Riguarda le circostanze obiettive che rendono il contratto invalido, inefficace o inutile. Non può invece comprendere la convenienza dell’affare perché ciascuno ha l’onere di valutare da sé la convenienza. A carico del contraente, concerne innanzitutto le cause di invalidità e inefficacia del contratto. Stipulato il contratto, la reticenza perde di rilevanza perché la parte sarà responsabile per aver stipulato il contratto senza averne diligentemente verificato le condizioni di validità ed efficacia. Il dovere di informazione comprende poi le cause di impedimento, ma anche qui la stipulazione del contratto rende irrilevante il silenzio della parte la quale in tal caso dovrà rispondere non per reticenza ma per inadempimento o inesatto adempimento del contratto. Bisogna informare la controparte anche della pericolosità del contratto o del bene ma se viene stipulato rientra nella responsabilità contrattuale. Il dovere di informazione comprende ancora le cause di inutilità del contratto (irrealizzabilità della causa) o della prestazione (insuscettibile di realizzare il suo interesse). Quest’ultima può anche diventare un errore essenziale del contraente se ricade su qualità del bene o servizio. L’inutilità costituisce inadempimento del contratto.
- Chiarezza → il contraente deve evitare un linguaggio suscettibile di non essere pienamente compreso dalla controparte. Il contraente non si comporta secondo buona fede se approfitta dell'ignoranza dell'altra parte in ordine al significato della clausola accettata.
- Segreto → la buona fede esige che i contraenti non divulghino le notizie riservate che abbiano appreso in quanto partecipi delle trattative. Il mediatore è tenuto al segreto perché le notizie sono apprese nell'esercizio della sua professione.
sotto il profilo della salvaguardia:
- Obbligo del compimento degli atti necessari per la validità ed efficacia del
contratto → leva l'inerzia, dolosa o colposa, del contraente che non presenta la domanda per ottenere un'autorizzazione pubblica richiesta a pena di nullità o di inefficacia del contratto. Si richiede al soggetto di salvaguardare un interesse della controparte che non rientra nel contenuto di una prestazione obbligatoria o del dovere del neminem leadere. Impegno entro i limiti di un apprezzabile sacrificio del soggetto.
Nell'ambito dei doveri di buona fede la dottrina ricomprende anche il dovere di custodia dei beni che la parte riceve in esame: si ha un'obbligazione di custodia che è strumentale rispetto all'obbligazione della restituzione e il cui inadempimento dà luogo a responsabilità contrattuale.
2) Il recesso ingiustificato dalle trattativeuna ricorrente ipotesi di responsabilità precontrattuale è data dalla rottura ingiustificata delle trattative: il contraente recede senza una valida giustificazione da trattative condotte fino al punto di indurre l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto. La responsabilità precontrattuale non presuppone un obbligo di contrarre. Il contraente conserva il potere di revocare la propria proposta o la propria accettazione fino a quando
il contratto non è concluso. La responsabilità del soggetti deriva dall'avere dolosamente o colposamente indotto l'altra parte a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto. Il comportamento doloso sussiste quando il soggetto inizia o prosegue le trattative pur avendo l'intenzione di non concludere il contratto. Sussiste la colpa quando il soggetto non si attiene alla normale prudenza nell'indurre l'altra parte a confidare nella conclusione del contratto. Il limite delle trattative dipende dalle circostanze concrete ma può per esempio ravvisarsi quando i contraenti hanno raggiunto un'intesa di massima sui punti essenziali dell'affare dovendo ancora stabilire dettagli. In dottrina si è negato che possa bastare la semplice colpa del contraente occorrendo un comportamento contrario a buona fede. Il precetto di buona fede non è il solo principio che governa la responsabilità precontrattuale, le parti devono conformarsi al precetto della ordinaria diligenza. Conformemente alla regola della responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve dare prova del fatto lesivo e cioè che l'interruzione delle trattative ha leso un affidamento ragionevolmente creato dal comportamento della controparte. Non occorre invece dimostrare anche la mancanza di una giusta causa perché il comportamento lesivo è presuntivamente colposo. A carico del danneggiante la prova delle circostanze che hanno giustificato da parte sua l'interruzione delle trattative.
3) Stipulazione di contratto invalido o inefficaceAltra ipotesi di responsabilità precontrattuale è data dalla dolosa o colposa stipulazione di contratto invalido o inefficace. Mentre nel recesso ingiustificato il soggetto è coinvolto in una trattativa inutile qui è coinvolto in una stipulazione inutile. Il soggetto è leso nella sua libertà negoziale in quanto il comportamento doloso o colposo dell’altra parte lo ha coinvolto nella stipulazione di un contratto invalido o inefficace. Il codice prevede espressamente la responsabilità della parte che conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una certa causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte. Quest’ultima ha diritto ad essere risarcita del danno subito per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Specificazione del precetto di buona fede. La parte sarà responsabile per colpa pur dovendosi escludere la mala fede. Il fatto lesivo è costituito dalla stipulazione del contratto invalido o inefficace da parte di chi conosce o dovrebbe conoscere tali cause. La legge fa generico riferimento alle cause di invalidità del contratto. Tale riferimento comprende i casi di annullabilità che abbiano portato all’annullamento del contratto. In tale riferimento devono inoltre ricomprendersi i casi di inefficacia.
Occorre non confondere i casi di inefficacia del contratto con quelli in cui la mancata produzione di un effetto costituisce inadempimento di una delle parti. In dottrina si ritiene che la norma presupponga la stipulazione di un contratto nullo o annullabile e che essa sia quindi inapplicabile con riguardo ad un contratto inesistente ma non basta la qualifica di inesistenza per escludere di per sé la responsabilità precontrattuale del soggetto in quanto tale responsabilità è comunque riscontrabile a carico di chi dolosamente o colposamente indica altri a confidare nella stipulazione del contratto o a compiere un’inutile attività negoziale. Ai fini della responsabilità precontrattuale la legge richiede ulteriormente che la parte lesa abbia confidato senza colpa nella validità del contratto → il danno dev’essere sopportato dal danneggiato quando il suo comportamento sia causa dell’evento dannoso. Diversa conclusione quando il silenzio della parte integra la fattispecie del dolo al fine di indurre l’altra parte all’affidamento: il dolo è illecito e causa esclusiva del danno. La colpa va valutata in concreto. In giurisprudenza si ritiene in colpa il contraente che ignora cause di invalidità previste direttamente dalla legge ma è una generalizzazione artificiosa perché va valutata in concreto.
4) Violenza e dolo. Colposa induzione in errore
La lesione della libertà negoziale si riscontra in tutti i casi in cui il contraente è vittima di violenza o dolo. La violenza è la più grave forma di lesione della libertà negoziale ed è sempre causa di invalidità del contratto. Se la violenza proviene da terzo e la controparte non ne era a conoscenza la responsabilità ricade sul terzo. La violenza può essere esercitata anche per impedire la conclusione del contratto. Anche il dolo comporta la responsabilità precontrattuale del suo autore: il dolo è causa di invalidità del contratto se posto in essere dalla controparte o da terzo purché la controparte ne sia a conoscenza → responsabilità solidale. Se la controparte non era a conoscenza il contratto non è annullabile ma il terzo è comunque responsabile e dovrà risarcire il danno nella misura dell’interesse della vittima a non stipulare il contratto. In caso di dolo incidente (1440 cc) il contratto è valido ma l’autore del dolo risponde del danno costituito dalla minore convenienza economica dell’affare a causa dell’intervento doloso. Al di fuori dell’ipotesi di dolo la lesione della libertà è altresì riscontrabile quando la controparte o un terzo abbiano colposamente indotto il contraente in errore (anche se non essenziale ma errore incidente sul contenuto del contratto).
La responsabilità precontrattuale comporta l’obbligo del risarcimento del danno nei limiti del c.d. interesse negativo e cioè dell’interesse del soggetto a non essere leso nell’esercizio della sua libertà negoziale. Il danno è rappresentato dalla perdita che il soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e dal vantaggio economico che avrebbe conseguito (lucro cessante) se il contratto fosse stato eseguito. Il danno dell’interesse negativo consiste nel pregiudizio che il soggetto subisce
- per avere inutilmente confidato nella conclusione o nella validità del contratto
- per avere stipulato un contratto che senza l’altrui illecita ingerenza non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse.
Il soggetto ha diritto al risarcimento del danno consistente nelle spese inutilmente erogate e nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali (costi per trattative, costi per eseguire prestazione..). occorre tener ferma la distinzione rispetto al danno per inadempimento del contratto che è determinato in ragione dell’utile netto che il creditore avrebbe conseguito dall’esatto adempimento del contratto. Il danno da impedimento invece è la perdita di un’occasione favorevole. Se il contratto rimane valido il danno consiste nelle migliori condizioni che il contraente avrebbe ottenuto senza illecita ingerenza. Anche in tema di responsabilità precontrattuale il danneggiato ha pur sempre diritto all’integrale risarcimento del danno sofferto.
L’incapace non può incorrere in responsabilità precontrattuale in tutti i casi in cui il contratto è annullato per sua incapacità. L’invalidità è prevista a preminente tutela dell’incapace e il pregiudizio derivante da tale invalidità è quindi un rischio a carico del contraente capace, il quale ha l’onere di accertarsi dello stato di capacità legale della controparte già al momento di iniziare le trattative. Deve anche escludersi la responsabilità precontrattuale dell’incapace che recede dalle trattative, dato che il recesso è sempre giustificato dal preminente interesse dell’incapace e il relativo danno non può quindi essere posto a carico dell’incapace medesimo. Una deroga al principio di invalidità a tutela dell’incapace è ammessa solo nell’ipotesi in cui il minore abbia con raggiri occultato la sua minore età ma in tal caso il negozio non è annullabile. Quando si è al di fuori dell’ipotesi di annullamento del contratto per incapacità la lesione alla libertà negoziale che il contraente subisce ad opera dell’incapace non è diversa dalla lesione che può essere arrecata da un qualsiasi soggetto. La responsabilità dell’incapace legale può ammettersi solo in quanto risulti concretamente accertata la sua capacità d’intendere e di volere.
Tale responsabilità è riscontrabile in capo alla PA. La responsabilità precontrattuale della PA non presuppone una pretesa del terzo contraente né alla stipulazione del contratto né alla sua approvazione da parte dell’autorità tutoria. Ciò che può pretendere chi contratta con un ente pubblico è che nelle trattative e nella fase di formazione del contratto l’ente tenga un comportamento improntato ai precetti di buona fede e della normale diligenza ai quali sono tenuti in generale i contraenti. Nei rapporti con l’ente pubblico rilevano le segnalate ipotesi tipiche di responsabilità precontrattuale e, in particolare, l’omissione dolosa o colposa degli atti necessari per la validità o efficacia del contratto.
L’illecito precontrattuale per violazione del precetto di buona fede può inoltre ravvisarsi quando la PA si adopera per impedire l’approvazione del contratto.
La stipulazione di contratto invalido prospetta anch’essa la responsabilità della PA.
In merito al recesso dalle trattative si ammette che il giudice ordinario possa accertare la mancanza di una ragionevole giustificazione: il giudice accerta l’illiceità del comportamento secondo la regola comune.
La responsabilità precontrattuale dell’ente può ugualmente profilarsi quando esso abbia mutato il precedente apprezzamento senza che siano intervenuti nuovi elementi di rilievo. Risulta in tal caso che l’ente ha iniziato e portato avanti la trattativa senza verificare diligentemente la propria disponibilità a concludere il contratto.
Una prima ipotesi, più generale ,di responsabilità precontrattuale è quella del recesso ingiustificato dalle trattative (1337 c.c). Se io arrivo a recedere ingiustificatamente dalle trattative, sono tenuto a risarcire il danno. Cosa mi fa dire che è il recesso ingiustificato dalle trattative che genera responsabilità, mentre quello giustificato non genera responsabilità? Se guardiamo l'art 1328 c.c., ci dice che io posso revocare la proposta fino a che non vi è l'accettazione della controparte. Se, però,quella ha iniziato in buona fede l'esecuzione del contratto, io sono tenuto ad indennizzarla. Ne consegue che un recesso ingiustificato dalle trattative comporta un rimedio risarcitorio perchè è un fatto illecito. Abbiamo detto che quello che fonda la responsabilità è un illecito che sia qualificato come inadempimento o che sia un fatto illecito atipico nella responsabilità extracontrattuale. Se, invece, io compio un atto lecito, non ci sarà risarcimento ma indennizzo sempre in un ottica di tutela della controparte.
Altra ipotesi di responsabilità precontrattuale è quella del contratto invalido,inefficace o comunque viziato (art 1338 c.c) : la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Il soggetto, quindi, che conosce la causa di invalidità ( poi estesa alle cause di inefficacia o di irregolarità) del contratto e non lo comunica all'altro soggetto, è tenuto a risarcire il danno ed è una responsabilità precontrattuale. Inizialmente, questa veniva considerata l'unica ipotesi specifica di responsabilità precontrattuale. Con la sentenza del 2007 di cui si è detto, viene ampliato l'ambito applicativo della responsabilità precontrattuale non solo al recesso ingiustificato e non solo alla conoscenza delle cause di invalidità (chiaramente, non colpose perchè laddove l'altra parte si rende conto di una causa di invalidità dovrebbe non stipularlo il contratto. Se lo stipula, senza colpa, non ci sarà risarcimento) ma anche ai vizi incompleti della volontà. Ci si era chiesti: se, invece, io stipulo un contratto valido ed efficace ma a condizioni inique, che tipo di rimedio posso attivare? Non posso caducare il contratto poichè il contratto è valido ed efficace, non posso cioè attivare quei rimedi che attiverei se ci fosse un vizio che va ad inficiare la volontà e così via. Ad esempio,quali sono le cause di annullabilità del contratto? I vizi del consenso e l'incapacità.
I vizi del consenso sono: errore, dolo, violenza. Questi vizi hanno delle caratteristiche particolari, sono idonei a caducare il contratto ; il dolo, quando è causam dans, cioè diretto, inficia in questo senso la volontà del contraente; l'errore, quando è essenziale e riconoscibile (se non lo è, non è causa di annullamento del contratto). Idem per la violenza.
Ci sono, quindi, caratteristiche proprie dei vizi. Il problema si pone quando i vizi non si configurano in questo senso. Se, ad esempio, c'è un errore ma non riconoscibile e non essenziale ma c'è e mi ha portato a concludere un contratto che, se non ci fosse stato l'errore, avrei comunque concluso, ma a condizioni diverse, probabilmente più eque , che tipo di rimedio posso attivare?
Come si è arrivati a teorizzare una responsabilità precontrattuale? Ci aiuta l'articolo 1440 sul dolo incidente. La Rordorf sostiene che il 1140 può essere usato come clausola generale attraverso la cosiddetta teoria dei vizi incompleti della volontà: tutte le volte in cui il vizio non si prefigura così come lo vuole il legislatore (errore non essenziale e non riconoscibile) ma comunque diventa condizione per stipulare un contratto ( ma a condizioni diverse) , in quel caso il rimedio proprio sarà quello della responsabilità, quello risarcitorio ed , in particolar modo, il rimedio della responsabilità precontrattuale. Abbiamo, quindi, un rimedio anche a fronte di un comportamento scorretto. Il dolo incidente, infatti, è un comportamento scorretto che però non incide sulla libera volontà. L'ambito della precontrattuale, cioè, era sempre stato visto come tutelare la libertà negoziale del soggetto a fronte di una trattativa libera e scevra da condizionamenti (vizi incompleti della volontà) e la possibilità di addivenire ad un contratto (1337, recesso ingiustificato e 1338 cause di invalidità ed inefficacia).
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