Cass del 25 gennaio 2018 n. 1830.
II rilascio della procura al difensore da parte di una Amministrazione pubblica soddisfa il requisito della forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., in considerazione che la rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria.
In caso di mancato accordo tra le parti circa il compenso si ritengono applicabili le tariffe professionali vigenti (per effetto dell'art. 1374 cc.).
La nullità prevista dall'art. 191 del TUEL (che disciplina la procedura di effettuzione della spesa) per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non concerne anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite»

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SENTENZA sul ricorso 11513-2015 proposto da: STARACE ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro COMUNE FORIO , in persona del Sindaco p.t. dott.FRANCESCO DEL DEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANTARONI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1064/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato ALDO STARACE;

FATTI DI CAUSA L'Avv. Aldo Starace otteneva dal Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Forio per il pagamento della somma di Euro 47.528,01, oltre a interessi legali e spese del procedimento, dovuta per l'attività professionale svolta quale procuratore dell'ente intimato in un giudizio arbitrale. Proponeva opposizione all'ingiunzione il Comune di Forio che a) eccepiva la carenza di un contratto in forma scritta con l'Avv. Starace, b) deduceva l'inesistenza di una delibera a contrarre il mandato professionale, c) contestava l'ammontare del compenso richiesto dall'opposto.

Con sentenza n. 153/2010 del 24 aprile 2009 il giudice di primo grado, dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposto alla rifusione delle spese. L'Avv. Starace impugnava la decisione con appello, il quale era rigettato dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 1064 del 10 marzo 2014. Avverso tale pronuncia l'Avv. Starace propone ricorso per cassazione, affidando le proprie difese a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Forio.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ., 16, 17 e 18 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, per avere la Corte d'appello di Napoli ritenuto - in contrasto con la giurisprudenza di legittimità - che il rilascio al difensore della procura ex art. 83 cod. proc. civ. non potesse costituire un valido contratto scritto, redatto in un unico documento, contenente la manifestazione della volontà negoziale dell'ente e il contenuto minimo del disciplinare di incarico conferito dalla pubblica amministrazione. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 147-bis, 166, 184, 191, 193 e 194 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 55 legge 8 giugno 1990, n. 142, 284 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, per essere stata considerata invalida l'obbligazione del Comune in quanto non assistita dal correlativo impegno di spesa richiesto dalle norme generali di contabilità dello Stato e degli enti locali. Con il terzo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata, affermando la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ. e del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, per aver ritenuto impraticabile l'integrazione del contenuto del contratto di patrocinio mediante il rinvio (anche tacito) alle tariffe forensi.

2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro collegati, sono fondati.

La Corte d'appello di Napoli ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Avv. Starace reputando che la procura speciale ex art. 83 cod. proc. civ. rilasciata al predetto procuratore per patrocinare il Comune nel giudizio arbitrale non fosse sufficiente a costituire validamente il vincolo contrattuale in forma scritta difettando: - la formazione della volontà negoziale in un unico documento («lo scambio del mandato (proposta) e della sottoscrizione dell'atto difensivo (accettazione), non risulta rispettoso degli artt. 16 e 17 del r.d. del 1923 che impongono, non solo la forma scritta, ma anche la formazione della volontà negoziale nell'ambito di un unico documento. ... La formazione con atto separato, quindi, esclude che il professionista possa accettare separatamente l'incarico oggetto di delibera»); - il «contenuto minimo del contratto formale della pubblica amministrazione» («La ratio del divieto del contratto a distanza tra p.a. e privato ... non risiede nella impossibilità di scambiarsi proposta ed accettazione, ma nella necessità che le condizioni contrattuali siano espressamente regolate (oggetto dell'incarico, compenso, motivi di risoluzione, durata, ecc.). Il riferimento giurisprudenziale al "documento" non va inteso nella materialità cartacea del documento (che nella specie contiene sia la procura sia l'atto sottoscritto), ma con riferimento alla forma-contenuto dell'atto negoziale») e, in particolare, il corrispettivo stabilito per il professionista («non può neppure sostenersi che, relativamente alla statuizione delle spettanze dell'avvocato, per relationem si applicavano, tacitamente, le tariffe legali sussistenti all'epoca, perché tali tariffe erano, e sono, in vigore per tutte le professioni intellettuali e tale circostanza non ha mai portato la giurisprudenza della Corte di cassazione a sostenere che il disciplinare di incarico, per questa ragione, fosse superfluo»); - il preventivo impegno di spesa da parte dell'Ente («La obbligazione di pagamento pretesa con il decreto ingiuntivo del professionista risulta invalida perché non assistita dal correlativo impegno di spesa richiesto, non solo dalle norme generali in tema di contabilità di Stato, ma anche dalle norme sugli enti locali ... La circostanza che sia stato nella delibera di incarico previsto un impegno di spesa a titolo di acconto ... non soddisfa minimamente il requisito previsto dalle norme, che presuppongono, al contrario, l'intera prestazione contrattuale pretesa sia stata contemplata ed assistito dalla copertura finanziaria. ... è la previsione del costo del proprio legale che può e deve essere oggetto di una previsione iniziale che, come avviene per appalti servizi, potrà poi avere una successiva variazione di costo, se giustificata. Non sembra, peraltro, che le norme in materia di contabilità consentano eccezioni con riferimento alla figura specifica del legale e che si possa affidare un incarico a quest'ultimo in assenza di attestazione di copertura finanziaria»). La Corte di merito si pone in consapevole contrasto con un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il Collegio intende dare continuità non sussistendo valide argomentazioni per discostarsene. Infatti, questa Corte ha già più volte statuito che «in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 2266 del 16/02/2012, Rv. 621776-01; nello stesso senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8500 del 05/05/2004, Rv. 572611-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/06/2006, Rv. 592970-01, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10707 del 15/05/2014, non nnassimata; sulla idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta della procura generale alle liti purché individui l'ambito delle controversie per cui opera, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3721 del 24/02/2015, Rv. 634430-01, Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 15454 del 22/07/2015, Rv. 636092-01, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4562 del 08/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4563 del 08/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5805 del 23/03/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15648 del 27/07/2016, non massimata, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15649 del 27/07/2016, non massimata).Contrariamente alle asserzioni della Corte territoriale, l'unicità del documento negoziale (requisito preteso dalla giurisprudenza citata nella pronuncia impugnata) è costituita dalla procura e dall'atto difensivo, che individua in forma scritta il contenuto essenziale dell'accordo (volontà delle parti, oggetto dell'incarico), peraltro integrato ex art. 1374 cod. civ. dalle allora vigenti (e inderogabili) tariffe professionali del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (corretta è, peraltro, l'osservazione del ricorrente secondo cui gli altri professionisti intellettuali, pur vincolati da tariffe predeterminate da atto normativo, non ricevono un mandato ad litem con le caratteristiche formali e sostanziali degli avvocati). Quanto ai richiamati principi di contabilità pubblica, «è evidente che la nullità prevista per la mancata previsione della spesa e della sua copertura non concerne anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963 del 16/06/2006, in motivazione; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8646 del 12/02/1993, in motivazione); inoltre, «il riferimento alle vigenti tariffe professionali, la cui applicabilità, in assenza di uno specifico accordo tra le parti, è di per sé sufficiente ad escludere l'incertezza in ordine alla controprestazione dovuta dalla Amministrazione, quantificabile soltanto in via approssimativa al momento della stipulazione del contratto, in quanto correlata al compimento degli atti difensivi resi necessari dall'evoluzione del giudizio, e proprio per tale motivo idonea a giustificare la previsione della copertura finanziaria mediante generica imputazione al capitolo di bilancio riguardante le spese processuali» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 09/12/2015, in motivazione).3. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale esaminerà la fattispecie alla luce delle indicazioni fornite da questa Corte. La liquidazione delle spese è rimessa al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di

 

 

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