PRESUPPOSIZIONE

 

PRESUPPOSIZIONE

Le parti stipulano un preliminare di vendita di un lotto di terreno, che si trova a Leporano, che viene dichiarato edificabile.
Infatti, gli acquirenti hanno intenzione di costruirci dei prefabbricati e pagano anche una caparra ai venditori di 30.00€, affidandone la costruzione a una srl.
Però, quando la srl richiede al Comune il permesso per costruire, viene respinto.
Gli attori presentano domanda al Tribunale di Taranto, chiedendo l’annullamento del contratto, sulla base della presupposizione dell’immediata edificabilità del terreno, insieme alla restituzione della caparra e al risarcimento danni.
Il giudice accoglie la domanda e annulla il preliminare, la caparra viene restituita, mentre le altre domande di risarcimento degli attori sono rigettate.

In questo caso, ha operato la presupposizione, un istituto non codificato, ma riconosciuto dalla dottrina e accolto dalla giurisprudenza: infatti, secondo la Cassazione, si tratta di una situazione di fatto, implicita, in base alla quale le parti stipulano il contratto, il cui venir meno comporta la caducazione del contratto, perché incide sulla volontà delle parti (così anche la dottrina).

La dottrina distingue tra presupposti generali, che incidono sull’economia del contratto, come per esempio la compravendita, stipulata solo se il compratore riesce ad ottenere un finanziamento per pagare il prezzo del bene; e presupposti specifici, che sono situazioni di fatto particolari.

Mentre per la rilevanza dei presupposti generali opera la risoluzione per eccessiva onerosità, quelli speciali vanno interpretati caso per caso, secondo buona fede, per vedere quando il loro venir meno comporti lo scioglimento del contratto.

La presupposizione è rilevante quando:

è comune a entrambe le parti; si desume in via interpretativa e il suo venir meno comporta un mutamento del rapporto; il presupposto è oggettivo rispetto alle parti.

Spesso la presupposizione è accostata alla condizione, ma sono diverse

perché la presupposizione è implicita e quindi non si evince dal contenuto del contratto, non è una clausola e non opera automaticamente;

la condizione è una clausola e opera automaticamente e limita gli effetti del contratto.


Se la situazione di fatto presupposta viene meno al momento dell’esecuzione del contratto, si attua la risoluzione del contratto se, secondo equità, senza quella situazione il rapporto non ha più ragione di esistere.

In tema di presupposizione, un’altra importante decisione è stata quella del Tribunale di Savona.
L’attore chiede al convenuto di riconoscere come autentica una scrittura privata, che prevede la costituzione dell’usufrutto; il convenuto ritiene che la scrittura sia nulla, sia come donazione, per vizio di forma, sia come contratto oneroso, per difetto di causa.
Il giudice respinge la nullità, perché ritiene che la scrittura sia valida, essendo stata stipulata quando era presente una situazione di fatto poi venuta meno, che era la convivenza delle parti more uxorio; inoltre, durante la convivenza, le parti avevano soddisfatto le esigenze della famiglia di fatto.
Però, se il convenuto avesse chiesto la risoluzione del contratto, il giudice l’avrebbe accordata, proprio perché la convivenza era venuta meno.


Spesso la presupposizione viene ricondotta alle sopravvenienze

che sono fattori che sopraggiungono dopo la stipulazione del contratto e possono incidere sull’assetto e sulla volontà delle parti.
Le sopravvenienze riguardano l’attuazione del contratto e investono quindi il rapporto.
Mentre, in passato, la dottrina riteneva che le sopravvenienze non incidessero sul vincolo contrattuale, oggi, una parte della dottrina ritiene che esse incidano sul vincolo quando alterino l’equilibrio del contratto in maniera significativa.

Una volta che viene data rilevanza alla presupposizione, ci sono 3 rimedi:

a) se possibile, vengono modificate le prestazioni;
b) oppure si procede a una rinegoziazione, sempre se possibile;
c) altrimenti, se non sono attuabili questi due rimedi, si opta per la risoluzione


 

 

 

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