ELEMENTI ACCIDENTALI
Mentre gli elementi essenziali [v. 1325] sono richiesti dal legislatore, a pena di nullità, per l’esistenza e la validità del negozio giuridico [v. Libro IV, Titolo II], gli elementi accidentali sono rimessi alla volontà delle parti, ma una volta inseriti costituiscono parte integrante del regolamento negoziale e incidono sugli effetti del negozio giuridico.
In sostanza, gli elementi accidentali sono clausole accessorie, mediante le quali i privati danno rilevanza giuridica ai motivi individuali (inserendoli espressamente nel contenuto del contratto); tali elementi sono: la condizione, il termine e l’onere (o modus).
In particolare:
— condizione: è un avvenimento (naturale o causato dall’uomo) futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinato l’inizio (cd. c. sospensiva) o la cessazione (cd. c. risolutiva) dell’efficacia del negozio [v. 1353];
— termine (di efficacia): è un evento futuro (cioè non ancora verificatosi) e certo a partire dal quale (dies a quo o termine iniziale) o fino al quale (dies ad quem o termine finale) il negozio produrrà effetti. Mentre è sempre certo che l’evento si verificherà, può essere incerto il momento del suo verificarsi; sotto tale profilo si distingue perciò tra: a) dies certus an et certus quando (es.: il 1° gennaio 2002); b) dies certus an et incertus quando: (es.: il giorno della morte di Tizio).
A differenza della condizione, il termine esplica la sua efficacia ex nunc, per cui una volta verificatosi l’evento restano salvi gli effetti prodotti prima della scadenza del termine finale.
Il termine come elemento accidentale del contratto si distingue dal termine di adempimento che riguarda il momento in cui va eseguita la prestazione o altro adempimento [v. 1184];
— modus: come per il termine di efficacia, anche per il modus (o onere) non è prevista una disciplina organica; il legislatore, infatti, disciplina l’onere nella donazione [v. 793] e nel testamento [v. 587], tuttavia, la dottrina estende l’applicabilità del modus a tutti i negozi a titolo gratuito (es.: comodato e contratto a favore di terzo).
Il modus consiste in una limitazione dell’atto a titolo gratuito: difatti, attraverso esso s’impone al beneficiario dell’attribuzione patrimoniale un peso che limita gli effetti di quest’ultima (es.: ti dono un immobile con l’onere di costruire un ospedale nel mio paese).
Poiché costituisce un’obbligazione accessoria autonoma rispetto alla disposizione principale, un suo inadempimento non impedisce l’attuazione di quest’ultima e, cioè, l’attribuzione patrimoniale a favore dell’onerato; tuttavia gli interessati potranno agire per ottenere l’adempimento.
Non tutti i negozi giuridici tollerano l’apposizione di queste clausole accesorie: il modus, ad esempio, può essere inserito solo nei negozi a titolo gratuito [v. Libro IV, Titolo II], mentre la condizione e il termine sono inammissibili nei negozi giuridici puri o actus legitimi, quali il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale, l’atto di adozione, l’accettazione e la rinunzia all’eredità. Per altri atti è ammissibile l’inserimento della condizione e non del termine: ad esempio, l’istituzione di erede può essere fatta sotto condizione, ma non a termine (semel heres, semper heres); ancora, nella cambiale è normale un termine iniziale, ma non è applicabile la condizione.
La dottrina ha distinto gli elementi accidentali dagli elementi naturali ovvero naturalia negotii, che consistono in una serie di norme dispositive e quindi derogabili, dettate dal legislatore per la disciplina di alcuni tipi di contratto. Altra dottrina contesta tale distinzione, sostenendo che non si tratta di elementi naturali, bensì di effetti naturali del contratto che discendono immediatamente dalla stipulazione del contratto, salva la diversa volontà delle parti. Ad esempio, nel contratto di compravendita [v. 1470] è effetto naturale la garanzia per i vizi e per l’evizione [v. 1476], a meno che le parti non abbiano voluto escludere tali effetti, derogando alla disciplina dettata dal legislatore.
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