Pagamento di indebito (Indebito oggettivo)
Trova applicazione nelle ipotesi in cui l'amministrazione abbia disposto a favore dei propri dipendenti il pagamento di somme in eccedenza rispetto a quelle che avrebbe dovuto versare.
Art. 2033.
Indebito oggettivo.
Il Titolo VII del IV Libro del codice civile, dedicato al “pagamento dell’indebito”, si apre con la disposizione dell’art. 2033 c.c., secondo la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato; secondo l’art. 2036 c.c., parallelamente, chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato (sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito).
Le due disposizioni individuano il “pagamento dell’indebito” nelle due forme oggettiva e soggettiva.
La differenza tra indebito oggettivo e soggettivo, com’è noto, sta nel fatto che nel primo caso il pagamento non è dovuto da alcuno, mentre nel secondo caso non è dovuto da colui che lo ha effet- tuato bensì da un terzo: dunque il solvens è persona diversa dall’effettivo debitore del rapporto giuridico del quale la prestazione è oggetto. A tutela di colui che riceve ciò che gli è dovuto la disciplina dell’indebito soggettivo richiede due condizioni specifiche affinché si possa procedere alla ripeti- zione: l’errore scusabile del solvens e il fatto che l’accipiens non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito
La giurisprudenza ha progressivamente introdotto il principio della Tutela dell'affidamento
Corte Conti, Sez. Riunite, 24.03.2015, n. 11;
- questione di massima sul seguente quesito: “se in caso di dichiarata irripetibilità di somme corrisposte indebitamente al pensionato e fatte oggetto di recupero, debbano essere le stesse restituite con o senza oneri accessori e se, nell’affermativa, tali oneri debbano essere riconosciuti a titolo di interessi e/o rivalutazione ovvero di interessi moratori”.
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