Arricchimento senza causa o actio de in rem verso
è disciplinato dal codice civile agli artt. 2041-2042, prescrivendosi in particolare che "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".
L'arricchimento consiste nel vantaggio che puo' essere rappresentato da un incremento del patrimonio, da un risparmio di spesa o dalla mancata perdita di beni

L’ingiustificato arricchimento, invece, è sempre stato ritenuto, da parte della dottrina più autorevole espressione del principio della GIUSTIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI PATRIMONIALI, cioè si attiva questo rimedio a fronte di uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Se c’è una violazione di questo principio causalistico è possibile attivare in via sussidiaria (perchè lo dice il codice al 2042) che l’ingiustificato arricchimento è un rimedio sostitutorio di natura sussidiaria, cioè che può essere attivato solo nell’ipotesi in cui non vi sia nessun altro rimedio esperibile.

In una lettura pan-aquiliana dell’IA si era detto che poteva essere utilizzato quasi in maniera preventiva, cioè repressivo- preventiva, quindi in un’ottica quasi sanzionatoria., che non può avere mai il risarcimento del danno.
Con riferimento ai cd danni punitivi, l'art. 125 del codice proprietà industriale fa riferimento alla retroversione degli utili.
L'IA è attivabile come RIMEDIO RESTITUTORIO NON RISARCITORIO nelle ipotesi in cui la condotta di un soggetto interferisce nella sfera giuridica di un altro soggetto ma non procurandogli un danno ma, semplicemente, avvantaggiandosi in maniera sproporzionata e spropositata. Se non c’è danno, non può esserci risarcimento, però, quel soggetto ha una condotta reprensibile perchè si avvantaggia di una situazione, come può essere la condotta del soggetto che sfrutta, nel caso del 125, un diritto di proprietà industriale che non è suo.

ESEMPIO
Immaginate il regista di un film che non paga i diritti della siae che utilizza la musica di una band semi-sconosciuta. Il film ha un successo enorme e, quindi, anche la band trae un vantaggio dall’utilizzo di quella colonna sonora, non ha ricevuto un danno. Ma, non avendo pagato i diritti della siae, ha un vantaggio indiretto; l’unico vantaggio è del regista con la vendita del film. In quel caso, la retroversione degli utili e la possibilità di chiedere questo ingiustificato arricchimento, inizialmente, era stato inteso dalla giurisprudenza come una possibilità risarcitoria perchè il 125, in relazione al comma 1 e 3, dice che il soggetto può scegliere, quando chiede il risarcimento del danno, al posto del lucro cessante e del mancato guadagno, la retroversione degli utili. Sembrerebbe un riferimento al danno, quindi alla responsabilità non alla sfera dell’IA. Ma questo ci porta ad un altro problema, di cui abbiamo discusso già, perchè questa sembrerebbe una sanzione a fronte di un comportamento colposo di un soggetto, piuttosto che un modo per riparare un pregiudizio, perché stiamo guardando alla condotta del soggetto, non al danneggiato, perchè stiamo sanzionando una condotta colpevole. Questa è stata una prima interpretazione, come responsabilità.

In realtà, secondo un’altra interpretaizone, più conforme ai principi del nostro ordinamento, non si tratta di responsabilità aquilana, ma si tratta di OBBLIGAZIONE RESTITUTORIA INDENNITARIA ATTINENTE ALLA SFERA DELL’IA, quindi del 2041 e 2042.

In riferimento ai danni punitivi, cioè danni sanzionatori, il nostro ordinamento non è pronto ad ammetterli anche se un’apertura dovremmo ammetterla; infatti riferimenti li troviamo soprattutto in ambito processual civilistico come le astraintes, 614bis, 93.3 responsabilità processuale aggravata, 709quater nel rito camerale, il 125 sopra visto, la legge sulla stampa.
E’ ovvio che l’indennizzo, in questo caso, a fronte dell’esperimento di un’azione per IA, non guardando al danneggiato, perchè prescinde dal danno, prescinde dall’elemento soggettivo, andrebbe a stabilire una sorta di equità negli spostamenti; a volte, però, lo fa sanzionando una condotta, piuttosto che compensando un pregiudizio. In questo senso, possiamo dire che il rimedio dell’IA va a porsi accanto a quello della responsabilità, fermo restando che hanno funzioni opposte perchè:

  1. l’obbligazione risarcitoria serve a riparare
  2. l’obbligazione restitutoria, l’IA, ha la funzione di riequilibrio

Il depauperamento è una lesione in sè, non ci sono conseguenze nega tive da riparare: c’è un fatto generatore di un depauperamento che viene sanzionato al fine di riequilibrare le sfere giuridiche.
NON C’è IL DANNO.

I presupposti dell’ingiustificato arricchimento sono:

  1. arricchimento senza giusta causa
  2. conseguente depauperamento della controparte
  3. correlazione tra arricchimento e depauperamento
  4. non un pregiudizio inteso come danno
  5. il codice non fa riferimento nemmeno allo stato soggettivo, cosa che sappiamo essere fondante la responsabilità, cioè il dolo, la colpa.


    Nesso eziologico che lega i due elementi (arricchimento e depauperamento ). il problema di questo nesso, è che, molto spesso, non esiste in modo così stringente come lo conosciamo nella responsabilità (Il nesso previsto dal 1223 come tutte le conseguenza negative, facendo una scissione tra nesso materiale e nesso giuridico: - materiale, che guardiamo, penalisticamente parlando, attraverso il 40 e il 41 giuridico, attraverso il 1223
    C’è un collegamento stretto fra il fatto e il danno. Il collegamento tra arricchimento e depauperamento ha sempre posto una serie di problemi alla giurisprudenza perchè, se ci deve essere questa correlazione stretta e questo nesso, ci sarebbero delle ipotesi in cui ad avventaggiarsi, magari è un terzo o di arricchimenti imposti o mediati, in cui non sarebbe possibile attivare questo rimedio, nemmeno in via sussidiaria, perchè non sarebbe proprio applicabile.

    Secondo una lettura evolutiva di questa correlazione, che si attaglia molto ad una lettura dell’IA scevra diversa dalla responsabiltà, c’è questa correlazione come MODALITA’ DEL CODICE DI DIRCI CHI E’ LEGITTIMATO ATTIVO, CIOE’ CHI Può EFFETTIVAMENTE AGIRE CON QUESTO RIMEDIO. Il soggetto che ha un depauperamento in correlazione ad un arricchimento; non è un nesso stringente come nel caso della responsabilità, è una semplice correlazione.
    La correlazione ci fa capire chi può attivare il rimedio.

    SUSSIDIARIETA’
    cioè che può essere attivato in mancanza di altri rimedi specifici.




    Il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento - previsto dall'art. 2042 cc - comporta che tale azione non puo' essere promossa non solo quando sussista un'altra azione tipica proponibile dal danneggiato dei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito, che siano obbiligate per legge o per contratto. Lo stesso requisito non è escluso dall'avere esperito, con esito negativo altra azione tipica, qualora la relativa domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza ab origine, dell'azione stessa per difetto di titolo posto a suo fondamento. (Nella specie - contratto per la realizzazione di opere edili stipulato senza la osservanza delle formalità necessarie da un ente pubblico territoriale - il giudice del merito aveva rigettato l'azione di indebito arricchimento sul rilievo che la stessa era esclusa dalla possibilità, per l'esecutore delle opere, di agire ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989 nei confronti degli amministratori dell'ente. Deducendo il ricorrente che in realtà in una tale eventualità il privato ha a propria disposizione due azioni, distinte e concorrenti, perché fondate su due differenti presupposti giuridici, la Suprema corte in applicazione del principio che precede ha disatteso la censura). (Corte di Cass. con sentenza n. 14939 del 2 settembre 2012)



 

»»»»»» »»»»» »»»»»» »»»»» 


Informazioni generali sul sito