FONDO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

FASI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

La corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali: individuazione delle risorse in bilancio; adozione dell’atto di costituzione del Fondo risorse decentrate (costituzione del vincolo contabile sulle risorse); sottoscrizione del contratto decentrato annuale (perfezionamento dell’obbligazione). Orbene, la necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’Ente, cui è connessa generalmente l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In questo caso le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio sono ad esso re-imputate mediante lo strumento del F.P.V. di parte corrente”.

Per la stessa deliberazione nel caso di fondo non costituito nell’esercizio e di un contratto non sottoscritto “le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre le risorse variabili costituiscono economie di bilancio”.(C. Conti della Puglia n. 117/2024).

L'articolo 8 (rubricato tempi e procedure) del nuovo contratto Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, al comma 4 prevede che «al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento...»

 

IL TETTO DI SPESA PER IL SALARIO ACCESSORIO

  • Previsione dettata dall’articolo 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

  •  Non superamento delle somme destinate a questo fine nell’anno 2016

  •  Il tetto è complessivo

  •  Gli aumenti contrattuali vanno in deroga rispetto al tetto

  •  Vanno in deroga le risorse di parte variabile indicate dalle sezioni della Corte dei Conti e dalla RGS: incentivo funzioni tecniche, incentivi per il recupero evasione IMU e TARI, compensi erogati dall’Istat, incentivi per proventi da sponsorizzazioni, cessioni di servizi, consulenze; propine per gli avvocati (sicuramente per quelle derivanti da condanne al pagamento delle spese legali), proventi da sanzioni per le inosservanze del codice della strada derivanti da aumenti delle riscossioni etc

FONDI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

  • Obbligo di verifica da parte dei revisori dei conti: per la circolare RGS sul conto annuale 2024 può essere effettuata anche con il parere sulla ipotesi di CCDI

  • In ogni caso i revisori si pronunciano anche sulle relazioni illustrativa ed economico finanziaria al CCDI e sul conto annuale

  • Verifica di copertura con le risorse di bilancio e di coerenza con le previsioni del CCNL

  •  Costituzione dei fondi con determinazione; le deliberazioni sono necessarie solo per le parti variabili rimesse alle scelte discrezionali degli enti

  • Relazione sindacale: informazione prima dell’avvio delle trattative per il rinnovo del CCDI



    Se il fondo non viene costituito nei termini previsti dal contratto nazionale può maturare inadempimento contrattuale
Nella ripartizione del fondo occorre destinare risorse alla incentivazione della performance individuale e di quella organizzativa

 

 

IL FONDO 2024 PER IL PERSONALE DIPENDENTE

  • Nella parte stabile: estensione a tutto l’anno dell’inserimento del differenziale tra le posizioni di inquadramento B1 e B3 e D1 e D3 dei dipendenti in servizio alla data dello 1 aprile 2023 ed inserimento della RIA e degli assegni ad personam dei cessati dal servizio nel 2023

  • Nella parte variabile: non riproposizione dell’aumento del CCNL 16.11.2022 per gli anni 2021 e 2022, inserimento dei risparmi RIA ed assegni ad personam dei cessati, aumento fino allo 1,2% del monte salari 1997, aumento fino allo 0.22% del monte salari 2018, incrementi legati a scelte dell’ente, risorse previste da specifiche disposizioni di legge

  • Si deve considerare un obbligo l’aumento nel caso di incremento del personale in servizio rispetto al 31.12.2018 (aumento che va pro quota anche alle risorse per le elevate qualificazioni

 

IL FONDO 2024 PER I DIRIGENTI

  • Aumento disposto dal CCNL 16.07.2024: 0,46% del monte salari 2018 a decorrere dal 01.01.2020; 2,01% a decorrere dal 1.01.2021
  •  Queste risorse finanziano l’aumento della indennità di posizione e per la parte residua della indennità di risultato

  •  Possono per l’Aran partecipare all’aumento della retribuzione di risultato anche i dirigenti in servizio negli anni di applicazione del CCNL e senza che si debba dare corso alla riapertura dei conti annuali

  •  Possibile incremento dal 2022 fino allo 0,22% del monte salari dei dirigenti del 2018 (nel fondo 2024 possono andare fino a 3 annualità)

     

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

  • Parere dei revisori dei conti; applicazione del principio del silenzio assenso ed indicazioni dell’Aran

  •  Per la giurisprudenza contabile siamo in presenza di una parere di legittimità e non solo di copertura finanziaria

  •  Indicazioni contrattuali per il suo avvio

  •  La contrattazione collettiva decentrata integrativa tardiva: gli effetti ed i vincoli

  •  Vincolo legislativo alla limitazione delle materie oggetto di contrattazione decentrata

  •  Incentivazione della performance individuale ed organizzativa, erogazione delle indennità

Se la contrattazione decentrata non viene avviata nei termini previsti dai contratti nazionali può maturare un inadempimento contrattuale

 

Nel caso di mancata stipula del contratto decentrato di ripartizione del fondo, non si deve sospendere la erogazione di tutte le indennità (ARAN 1570)

 

E’ possibile liquidare d erogare ai dipendenti, per l’anno 2013 le indennità di responsabilità (art. 17.c.2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999) nonché le indennità di rischio, disagio e maneggio valori nel caso in cui non sia  stato costituito, neppure in modalità provvisoria, il fondo di cui all’art. 15 del CCNL del 1 aprile 1999?

La sinteticità nella esposizione della problematica non consente un’esatta percezione degli effettivi contenuti della stessa.

In generale, si deve evidenziare che la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei trattamenti economici accessori.

Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni  e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa riserva di contrattazione.

Pertanto, se manca l’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell’ambito di quelle individuate dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e  contrattuali, non potrà in nessun modo procedersi all’effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.

Se per l’anno 2012 era stato stipulato un contratto integrativo concernente, tra gli altri, anche i vari istituti del trattamento economico accessorio da Voi richiamati, allora potrebbe porsi un eventuale prorogatio dello stesso.

In materia, si ritiene però opportuno precisa quanto segue.

Con riferimento alla situazione antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, sulla base della sola disciplina negoziale, l’ARAN ha avuto modo di precisare che, nel caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell’art.5, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Tuttavia, è stato evidenziato anche che il regime di prorogatio poteva, eventualmente, riguardare solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l’entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.).

Perplessità, invece, si nutrivano sull’estensione di tale regola anche ad altri istituti del trattamento economico accessorio che richiedono comunque una valutazione discrezionale, sia in ordine alla determinazione delle quantità e delle modalità di erogazione sia in ordine alla distribuzione delle risorse complessivamente disponibili tra gli stessi (produttività, indennità di responsabilità, PEO, indennità maneggio valori; indennità di rischio, ecc.).

A tal fine, si deve tenere conto anche dell’art.4, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, come sostituito dall’art.4 del CCNL del 22.1.2004, secondo il quale: “Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale”.

In presenza di tale vincolo, spettando al contratto integrativo di definire ogni anno la entità delle risorse da destinare alle diverse finalità, una difficoltà avrebbe potuto essere rappresentata dalla circostanza che, pur essendo  le regole dei  precedenti contratti integrativi ancora valide (se non invalidate da leggi o ccnl successivi), le risorse disponibili avrebbero potuto complessivamente diminuire, in quanto le quote dei finanziamenti dei diversi istituti, come detto, non potevano essere decise unilateralmente dall’ente.

Inoltre, ove il precedente contratto integrativo fosse stato, transitoriamente ed integralmente, applicato sulla base del principio della ultroattività, le scelte di questo in ordine ai vari istituti, impegnando le precedenti risorse anche per il nuovo periodo temporale di riferimento (ed in attesa del nuovo contratto integrativo), avrebbero finito per tradursi in un inevitabile vincolo in ordine ai contenuti di quello nuovo in fase di negoziazione (riguardante il medesimo periodo temporale), in grado di limitarne la capacità innovativa.

Neppure avrebbero potuto, tuttavia, trovare applicazione le clausole del precedente CCDI, afferenti a specifici istituti economici, anche in presenza delle necessarie risorse, qualora queste fossero state difformi dalle regole del nuovo CCNL , nel frattempo, eventualmente, intervenuto. Si sarebbe trattato, infatti, di clausole nulle per contrasto con le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali, stante il preciso vincolo dell’art.40, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001, che richiede un forte vincolo di coerenza tra CCNL e CCDI.

Utili indicazioni in materia, sono derivate anche dalla sentenza del Tribunale di Cagliari del 16.10.2006.

In particolare, secondo il Tribunale, l’ente nel caso concreto “ha utilizzato parte delle risorse variabili per liquidare indennità … di turno, festivo, reperibilità e rischio …” e che “detti istituti, previsti dalla disciplina del CCDI del 2003 e nei confronti dei quali mai era intervenuta prima del 2006 alcun atto di disdetta da parte dei sindacati, sono stati applicati dall’ente in regime di prorogatio sul presupposto che per gli anni successivi non era stato stipulato alcun contratto decentrato e che il nuovo CCNL …. stabiliva in quale misura gli stessi dovevano essere retribuiti.”

Viene sottolineato, poi che “diversamente il Comune ha agito con riguardo alla produttività, indennità di responsabilità, PEO, indennità maneggio valori,  ….. reputando di non poter procedere alla loro liquidazione fin quando non fosse stato raggiunto tra la parte sindacale e la parte pubblica l’accordo integrativo sulla distribuzione delle risorse presenti nelle casse dell’ente”.

Occorre, infine, considerare anche che, in materia, sono intervenute le previsioni dell’art.40, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs.n.165/2001, introdotte dall’art.54 del D.Lgs.n.150/2009, che hanno riconosciuto al datore di lavoro pubblico significativi margini di possibile determinazione unilaterale nelle materie per le quali non si è pervenuto alla sottoscrizione del contratto integrativo.

 

RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

  • Sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 13/2023 almeno il 30% della retribuzione di risultato dei dirigenti (ovvero negli enti che ne sono privi delle elevate qualificazioni) è ancorato alla verifica del rispetto dei tempi di pagamento

  •  Non si producono automaticamente effetti per il personale dipendente

  •  A giudizio dell’Anci questo vincolo si applica a partire dalle valutazioni 2024

  •  Possibilità di scelta tra l’applicazione in modo unitario a tutti i dirigenti o solamente a quelli inadempienti in caso di superamento del tetto e tra la modifica della metodologia di valutazione e la irrogazione della sanzione in caso di mancato rispetto

  •  Il ruolo dei revisori dei conti

 

 


Informazioni generali sul sito