Invalidità dell’atto per vizi di merito
A differenza dei vizi di legittimità, i vizi di merito non sono suscettibili di una vera e propria classi cauzione, data la mutevolezza dell’interesse pubblico e quindi di quei criteri di opportunità e di convenienza cui deve ispirarsi la P.A. nell’esercizio dei propri poteri.
Il fondamento di tali vizi non risiede nella contrarietà dell’atto a norme giuridiche, ma nella violazione del principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.), secondo cui l’attività amministrativa, ispirandosi ai principi razionali di economia e tecnica amministrativa, deve svolgersi nel modo più idoneo riguardo all’uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini. I vizi di merito possono invalidare solo gli atti discrezionali (atti per i quali è concesso alla P.A. di vagliare l’opportunità, la convenienza etc. dell’atto stesso).
I vizi di merito, dunque, consistono nella violazione, da parte della P.A., di norme non giuridiche di opportunità, di equità, di eticità, di economicità.