DANNO DA VIOLAZIONE DEL VINCOLO DI ESCLUSIVITA'
Il danno è quantificato nella somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente pagato a titolo di retribuzioni e contributi e quanto invece spettante a norma delle relative previsioni contrattuali
Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna
sent. n. 209 del 06/09/2012Presidente: L. DI MURRO
Estensore: E. LORENZINI
Per gli enti locali è prevista una duplice fattispecie di utilizzo dei dipendneti: la prestazione di lavoro a “scavalco d’eccedenza” (art. 1 comma 557 della L. n.311/2004) e a “scavalco condiviso” (art. 14 CCNL 2004).
C conti Lombardia/448/2013/PAR