DANNO DA PERDITA DI CHANCE
Una figura in argomento e' fatta propria dalla giurisprudenza civilistica.
In passato si asseriva che la chance fosse una aspettativa di mero fatto, in quanto si riteneva che riguardasse un danno fututo (ad esempio nel caso di esclusione del candidato da un concorso nel corso delle procedure di ammissione: la mancata vittoria di un concorso).
Successivi interventi giurisprudenziali hanno riconosicuto che la chance degna di tutela è rappresentata dall'occasione o dalla possibilità di ottenere un vantaggio, pertanto trattasi si un'aspettativa rilevante giuridicamente, in quanto bene autonomo già facente capo al soggetto nel momento in cui si manifesta l'occasione propizia, a prescindere dal risultato finalecui il soggetto aspira.
Il danno risarcibile va percio' qualificato come danno emergente, non già come lucro cessante.
Il primo riconoscimento della chance come aspettativa e di danno come perdita di essa si rinviene nell’esperienza francese, che sull’analisi di numerose questioni giuridiche aventi ad oggetto rapporti di diversa natura, estende la riflessione alla necessità di tutela per ogni genere di perdita di un'aspettativa vantaggiosa auspicata da un soggetto. Dalla varietà e ampiezza dei rapporti oggetto delle pronunce e delle riflessioni dottrinali d'oltralpe si evince la collocazione dell'istituto sia nell'ambito di responsabilità contrattuale, quindi una responsabilità per violazione di un dovere specifico derivante da un precedente rapporto obbligatorio, sia nell'ambito della responsabilità extracontrattuale per violazione del principio del neminem laedere, il generico dovere di non ledere la sfera giuridica altrui.
La perdita di chance viene considerata come il venir meno della possibilità di conseguire da parte dell’Amministrazione, secondo l’id quod plerumque accidit, offerte più vantaggiose, dando luogo alla conseguente concreta produzione di un danno ingiusto cui l’ordinamento positivo collega un’obbligazione di risarcimento (Corte Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige, sentenza 22/11/2005, n. 80).
La perdita di chance consiste, pertanto, nella perdita della possibilità sia di ottenere un risultato utile economico più favorevole (ossia un’entrata, come probabilità effettiva e congrua) sia di conseguire un minore esborso mediante la riduzione dei prezzi negoziati. In entrambi i casi si verifica una lesione del diritto all’integrità del patrimonio da accertare sulla base di elementi frutto di giudizio di tipo prognostico, secondo il calcolo delle probabilità (Corte Conti, sez. giur. Lazio, sentenza 13/12/05, n. 2921).