FABBRICATI GRUPPO CATASTALE F

 

FABBRICATI GRUPPO CATASTALE F

fabbricati del gruppo F sono unità immobiliari in categorie denominate “fittizie” dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 26 novembre 2001, già territorio, perché prive di rendita catastale.

Si tratta delle seguenti unità immobiliari:

• F/1: identifica un’area urbana, ossia una superficie di corte senza fabbricati con spiccata valenza urbana e, generalmente, è considerata un’area edificabile in base allo strumento edilizio vigente, in tal caso l’IMU è do-vuta in base a tale destinazione, assumendo il valore approvato con deli-bera comunale;

• F/2: si tratta delle cosiddette unità collabenti, ossia fabbricati diroccati e fatiscenti, in relazione ai quali l’IMU non doveva essere versata a seguito della giurisprudenza intervenuta che considerava non dovuta l’IMU sull’area edificabile per presenza di un fabbricato, benché fatiscente; poi-ché la categoria F/2 non ha rendita, anche su tale immobile non era verporanea, pertanto, qualora il Comune verifichi che questo accatastamen-to è presente per un tempo superiore ad un anno, sarà necessario attiva-re la procedura dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004 per richie-dere un aggiornamento catastale e recuperare l’IMU retroattivamente;• F/5 (lastrico solare): in tal caso l’IMU non è dovuta in quanto si tratta di immobili senza capacità edificatoria, salvo che non abbia potenzialità edificatoria autonoma;• F/6: generalmente si tratta di fabbricati in corso di costruzione e, pertan-to, si paga l’IMU come area edificabile;• F/7: in tale categoria sono accatastate le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione; queste sono esenti da IMU ai sensi dell’art. 12, com-ma 12, del d.lgs. n. 33/2016. Tuttavia, per godere dell’esenzione, il sogget-to passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU; in assenza di que-sta, perde il beneficiosata l’IMU; a seguito dell’entrata in vigore della nuova IMU ad opera del-la legge n. 160/2019, il legislatore ha assoggettato ad IMU l’area edificabi-le, in quanto l’immobile privo di rendita catastale non costituisce fabbri-cato ai fini IMU;

F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (unità in corso di definizione): si tratta di immobili che dovrebbero rimanere in tale categoria in via temporanea, pertanto, qualora il Comune verifichi che questo accatastamen-to è presente per un tempo superiore ad un anno, sarà necessario attiva-re la procedura dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004 per richie-dere un aggiornamento catastale e recuperare l’IMU retroattivamente;

• F/5 (lastrico solare): in tal caso l’IMU non è dovuta in quanto si tratta di immobili senza capacità edificatoria, salvo che non abbia potenzialità edificatoria autonoma;• F/6: generalmente si tratta di fabbricati in corso di costruzione e, pertan-to, si paga l’IMU come area edificabile;• F/7: in tale categoria sono accatastate le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione; queste sono esenti da IMU ai sensi dell’art. 12, com-ma 12, del d.lgs. n. 33/2016. Tuttavia, per godere dell’esenzione, il sogget-to passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU; in assenza di que-sta, perde il beneficio

F/5 (lastrico solare): in tal caso l’IMU non è dovuta in quanto si tratta di immobili senza capacità edificatoria, salvo che non abbia potenzialità edificatoria autonoma;

F/6: si tratta di fabbricati in corso di costruzione e, pertanto, si paga l’IMU come area edificabile;

• F/7: in tale categoria sono accatastate le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione; Sono esenti da IMU ai sensi dell’art. 12, comma 12, del d.lgs. n. 33/2016. Tuttavia, per godere dell’esenzione, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU; in assenza di que-sta, perde il beneficio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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