FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
I fabbricati rurali strumentali sono unità immobiliari utilizzate nell’eser-cizio delle attività agricole, come individuate all’art. 2135 c.c.
Il comma 750 dell’art. 1, commi 738 della legge n. 160/2019 ha fissato l’aliquota ordinaria applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di approvare una misura inferiore, fino all’azzeramento.
Possono essere qualificabili come tali i fabbricati accatastati in categoria A/6, nel caso di unità immobiliari abitative o in categoria D/10.
Per questi immobili, se accatastati in categoria D/10, non si applica la riserva statale, di cui al comma 753, applicata a tutti gli altri fabbricati inclusi nel gruppo catastale D, che stabilisce che "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento".
Per poter qualificare come “rurale strumentale” un fabbricato, è necessario che a questo sia attribuita la relativa categoria (D/10 o A/6) o, in alternativa, sia rinvenibile l’annotazione di ruralità agli atti catastali. In ragione di dette considerazioni, il MEF ha chiarito che per tali immobili, i Comuni non possono richiedere anche la sussistenza del presupposto soggettivo, ossia che il soggetto passivo sia qualificabile come CD o IAP.
Corte di Cassa-zione n. 23386/2021
L’identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali”.
RISOLUZIONE 4/DF del 16 novembre 2023 - Imposta municipale propria (IMU) – Richiesta di chiarimenti in merito all’applicabilità dell’imposta ai fabbricati collabenti, ai fabbricati rurali strumentali e alla conduzione associata di terreni – Quesiti.
Quesito n. 2 – Fabbricati rurali strumentali. Passando all’esame del secondo quesito è stato portato all’attenzione della Scrivente il fatto che alcuni comuni richiedono ulteriori requisiti rispetto a quanto normativamente previsto per l’applicazione dell’aliquota IMU ridotta pari allo 0,1 per cento (che i comuni stessi possono ridurre fino all’azzeramento) sui fabbricati rurali strumentali ai sensi dell’art. 1, comma 750 della legge n. 160 del 2019.
In particolare, i predetti enti richiedono la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile, una specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola e, infine, disconoscono il contratto di comodato come titolo idoneo alla conduzione del fabbricato strumentale. Al riguardo, si precisa quanto segue. Innanzitutto, si ritiene priva di fondamento la pretesa dei comuni circa la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore dell’immobile ai fini dell’applicazione della suddetta agevolazione, riservata ai fabbricati rurali strumentali. Ed invero, la Corte di Cassazione con la sentenza 24 agosto 2021, n. 23386, tra le altre, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato, secondo la quale l'identificazione della ruralità dei fabbricati oggetto del beneficio fiscale si correla esclusivamente al dato catastale, anche dopo la nuova procedura di annotazione negli atti catastali, prevista dall’art. 13, comma 14-bis, del D. L. n. 201 del 2011 per il riconoscimento del requisito di ruralità per gli immobili strumentali. Quest’ultima disposizione, secondo i giudici di legittimità, rafforza l'orientamento esegetico già adottato dalle SS. UU. nel 2009, in quanto disciplina le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati sulla base di “una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme." È bene, altresì, ricordare che il Dipartimento delle finanze ha avuto già modo di chiarire tale orientamento nei rilievi pubblicati nel proprio sito istituzionale, in cui, a pag. 14 e seguente, si l“Rilievo (g) Si osserva che la disposizione regolamentare in disamina, nella parte in cui si riferisce alla necessaria esistenza in capo al “possessore/conduttore dell’immobile”, di un “reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola” e dei “requisiti di imprenditore agricolo professionale ...” deve ritenersi in contrasto con l’art. 1, comma 750, della legge 27 dicembre 1019, n. 160. Detto comma ... individua la nozione di fabbricati rurali ad uso strumentale rinviando unicamente al disposto di cui al comma 3-bis dell’art. 9 ..., in materia di ruralità ai fini fiscali, cui pertanto occorre fare esclusivo riferimento al fine di delimitare il campo di applicazione dell’agevolazione tributaria di cui trattasi. La sussistenza di detto carattere è attestata, in particolare, dal classamento nella categoria catastale D/10 o dall’apposizione della relativa specifica annotazione”. Tali considerazioni valgono a destituire di ogni fondamento, ai fini della sussistenza del carattere di ruralità, anche la richiesta da parte dei comuni di specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola. A questo proposito, si ricorda, pure, quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 marzo 2010, n. 7102 laddove ha affermato che “qualora un “fabbricato” sia stato catastalmente classificato come “rurale” (categoria ***** per le unità abitative, categoria ***** per gli immobili strumentali alle attività agricole) resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad ICI del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta nei riguardi dell’amministrazione competente”. Alla stessa stregua va considerata anche la pretesa del comune di non ritenere il comodato titolo idoneo a dimostrare la sussistenza del requisito di ruralità, atteso che, per il riconoscimento della ruralità del fabbricato, è dirimente la sola risultanza catastale.
Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18 gennaio 2024, n.1933 - L’effetto retroattivo della ruralità esigeva, invece la menzionata, specifica autocertificazione di cui all’art. 7, c. 2-bis, del d.l. 70/2011 e che il relativo procedimento venisse concluso con la relativa annotazione in atti, costituente essi requisiti autonomi dalla mera domanda e funzionali ad estendere il beneficio ai cinque anni precedenti la dichiarazione”
L’art. 1 del D.M. 26 luglio 2012 ha disposto quanto segue: “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133”; 2.7. l’art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito altresì quanto segue: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”; 2.8. si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione – annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (cfr. Cass. 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., 21 ottobre 2021, n. 29283);