ARMONIZZAZIONE CONTABILE

 

I principi dell’armonizzazione contabile devono essere assoggettati a interpretazione adeguatrice quando un loro potenziale significato possa entrare in collisione con i fondamentali principi di copertura della spesa e di equilibrio del bilancio, contenuti nell’articolo 81 della Costituzione, e con gli altri precetti finanziari di rango costituzionale. Ove ciò non sia possibile, siffatte regole risulterebbero costituzionalmente illegittime” (Ccost 274/2017)

 

L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’attuazione dell’armonizzazione contabile.

Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

La delega conferita dall'art. 2 c. 2 lett. h della citata L. 42/09 richiedeva:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
b) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale e relativi conti satellite;
c) adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affrancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
d) raccordabilita' dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi;
e) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali;
g) individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;

Gli scopi da perseguire riguardano:
a) a livello nazionale, garantire il coordinamento della finanza pubblica e contemporaneamente favorire l'attuazione del federalismo fiscale (legge 42/2009) ;
b) a livello comunitario, verificare la conformità dei conti pubblici nazionali con l'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità europea (art. 126 in materia di controllo sui disavanzi pubblici) e recepire la direttiva UE n. 85/2011 sui requisiti dei quadri di bilancio degli stati membri (Capo II - contabilità e statistiche, art.3)

Già in passato la legge delega n. 421/1992, a seguito della quale venne emanato il D.Lgs. n. 77/1995, all'art. 4 stabiliva che “Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunita' montane, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione con i principi della contabilita' generale dello Stato, per la parte applicativa dei principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e dell'informatizzazione“.

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009

E' artcicolato in 3 titoli:

- il primo contiene Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali (artt. da 1 a 18)

- il secondo i Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario (artt. da 19 a 35)

- il terzo le disposizioni tranzsitorie e finali (da artt. 36 a 38)

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (14G00138) (GU n.199 del 28-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 73 )

Si pongono le condizioni per il definitivo avvio della riforma a partire dal 1 gennzio 2015. Esso infatti integra il DLgs. 118/11 al fine di recepire gli esiti della riforma..

A seguito di tale riforma:

- il DL 118/11 passa da 38 a a78 articoli e modifica la parte II del DLgs. 267/00 al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle regole dell'armonizzazione contenute nel DLgs. 118/11;

- modifica la disciplina dell'indebitamento

- approva in va definitiva i 4 principi contabili applicati e tutti gli schemi contabili

- abroga una serie di disposizioni

 

DECRETI DI AGGIORNAMENTO

     

     

     

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la Deliberazione n.3 del 2 febbraio 2016, si è espressa in merito a una serie di quesiti concernenti la corretta applicazione dei nuovi principi contabili della competenza finanziaria introdotti dal d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014.

Nello specifico, alla Sezione è stato chiesto di esprimersi in merito ai seguenti quesiti:

1) possibilità per un comune, durante l’esercizio provvisorio 2015, di dare applicazione all’art. 187, comma 3-quinquies del TUEL, che consente di apportare, con delibera di Giunta comunale, una variazione per applicare al bilancio la quota di avanzo vincolato determinata in corrispondenza di stanziamenti dell’esercizio precedente, corrispondenti a entrate vincolate accertate e non impiegate;
2.a) se vadano considerate tra gli incassi vincolati anche le riscossioni di somme che non hanno una specifica destinazione, pur essendo destinate a spese di investimento;
2.b) quale sia l’organo comunale competente ad attribuire a entrate libere o destinate uno specifico vincolo di destinazione e se a tal fine sia sufficiente l’approvazione del bilancio oppure occorra una esplicita attribuzione di una finalizzazione;
3.a) esatta interpretazione del par. 9.3 del principio contabile applicato, secondo cui “non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario”;
3.b) il trattamento degli “impegni impropri” e delle “prenotazioni di impegno al 31.12.2014”, qualora, dopo il 1° gennaio 2015 e prima del riaccertamento straordinario dei residui si sia perfezionata l’obbligazione giuridica e, dunque, si sia verificato il presupposto perché essi vengano conservati in bilancio.
3.c) modalità per l’accantonamento del fondo per le passività potenziali a fronte di contenzioso in atto. LEGGI

 

 

 

DOTTRINA

decreto legislativo n. 118 del 2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014

Decreto legislativo 267/2000 vigente e TUEL aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014 – in vigore dal 1° gennaio 2015......»»»

 

La nuova legge di contabilità in vigore dal 1 gennaio 2010

Il 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che disciplina la normativa in materia di contabilità e di finanza pubblica, abrogando la legge n. 468 del 1978. La riforma nasce dalla necessità; di adeguare le disposizioni che presiedono al governo della finanza pubblica e del bilancio alle esigenze poste dall'adesione dell'Italia all'Unione monetaria, dall'evoluzione del sistema economico e dal nuovo assetto istituzionale tra Stato ed Enti decentrati.....»»»

 

GIURISPRUDENZA

  • Corte costituzionale - Sentenza 138/2013 - E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge della Regione Molise 19 ottobre 2012, n. 23 (Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011),

    che contabilizza nel bilancio consuntivo una rilevante massa di residui attivi senza il previo accertamento degli stessi, previsto, tra l'altro, dall'art. 21 della legge quadro in materia di finanza regionale n. 76 del 2000. Infatti, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e della norma interposta costituita dall'art. 21 del d.lgs. n. 76 del 2000, la determinazione dell'ammontare dei residui attivi risulta avvenuta in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile quali la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, l'entità del credito e la sua scadenza; in tal modo vengono assunte quali attività del bilancio consuntivo una serie di valori non dimostrati, espressi attraverso un'aggregazione apodittica e sintetica, suscettibile di alterare le risultanze finali del conto, che a sua volta deve essere consolidato con quello delle altre pubbliche amministrazioni per le richiamate finalità di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla indefettibilità dell'accertamento contabile delle risorse provenienti da esercizi precedenti, sentenze nn. 309/2012, 192/2012 e 70/2012 »»»

  • Corte costituzionale sentenza 70 del 2012.
  • Sono costituzionalmente illegittimi i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione ed ai principi generali sul sistema contabile dello Stato ricavabili dall'art. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost -»»»-»»»
  • Corte Costituzionale sentenza 188 del 2014
  • E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, sesto comma, Cost., l'art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18, che consente all'assessore provinciale alle finanze di avvalersi di altri istituti di credito, diversi dal tesoriere unico, per l'assunzione di anticipazioni di cassa, in misura illimitata e da contabilizzarsi nelle partite di giro. Il valore costituzionalmente protetto del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti --»»»-»»»
  • I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - C Cost. sentenza 250 del 2013 -

  • “Come è stato già osservato da questa Corte (sentenza n. 70 del 2012), il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario – tra i molti riferimenti normativi in ambito comunitario e nazionale è opportuno richiamare la direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE, recante «Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)» – non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente.” (Considerato in diritto, 4.)
    (Illegittimità costituzionale) --»»»-»»»

PRASSI

  •  

    Armonizzazione: le Linee d’indirizzo della Corte dei conti per il passaggio alla nuova contabilità degli Enti Locali

    La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie – con la Delibera 17 febbraio 2015, n. 4, ha adottato le Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità armonizzata delle Regioni e degli Enti Locali. Tale Documento tiene conto della programmazione dei controlli della Sezione delle Autonomie per l’anno 2015 relativamente alle attività di coordinamento delle Sezioni regionali, che verterà sulle operazioni propedeutiche all’entrata in vigore delle nuove regole contabili dell’armonizzazione, con particolare riferimento al riaccertamento straordinario dei residui, alla costituzione del “Fondo pluriennale vincolato” e del “Fondo crediti di dubbia esigibilità” »»»

  • Corte dei Conti - Sezione delle autonomie,(ATTO N. 92) - 29 maggio 2014
  • AUDIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI” (ATTO N. 92) - 29 maggio 2014 -»»»

Informazioni generali sul sito