ARMONIZZAZIONE CONTABILE

 

I principi dell’armonizzazione contabile devono essere assoggettati a interpretazione adeguatrice quando un loro potenziale significato possa entrare in collisione con i fondamentali principi di copertura della spesa e di equilibrio del bilancio, contenuti nell’articolo 81 della Costituzione, e con gli altri precetti finanziari di rango costituzionale. Ove ciò non sia possibile, siffatte regole risulterebbero costituzionalmente illegittime” (Ccost 274/2017)

DECRETI DI AGGIORNAMENTO

1° Decreto di aggiornamento al 118/11: DM del 20/05/2015

Decreto 20 maggio 2015 del Ministero dell'economia e delle Finanze, con il quale vengono aggiornati gli Allegati al Dlgs. n. 118/11, come proposto dalla Commissione Arconet

L’art. 1 ha novellato ampiamente il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all’Allegato 4/1;
tra le altre modifiche, è stato integrato il punto 8.4, interamente dedicato al Documento unico di programmazione semplificato.

L’art. 2 ha modificato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2, aggiornando, al paragrafo 3.3, le modalità di calcolo del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. Sono altresì riviste, nell’ambito del medesimo paragrafo 3, le modalità di accertamento delle entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui all’art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01, nonché le modalità di contabilizzazione delle entrate da prestiti accesi presso la Cassa DD.PP. resi immediatamente disponibili in apposito conto intestato all’Ente. Al paragrafo 5.2 sono riviste le modalità di contabilizzazione delle spese effettuate nell’ambito di attività commerciali soggette al meccanismo del “reverse charge”. E’ inserito il paragrafo 5.7, dedicato alle modalità di contabilizzazione dell’Iva “split payment”.

Sempre con l’art. 2 del Dm. Mef 20 maggio 2015 sono stati modificati, al paragrafo 9.2, l’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al “Fcde”, la disciplina delle spese vincolate e quella inerente l’utilizzo di risorse vincolate in sede di rendiconto.

L’art. 3 ha variato il principio contabile applicato concernente la contabilità economico- patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria, di cui all’Allegato 4/3, introducendo l’Esempio n. 11, denominato “acquisto di beni nell’ambito di attività istituzionale (non commerciale)” e l’Esempio n. 12, dedicato al “Reverse charge”. L’art. 4 introduce alcune correzioni al Piano dei conti integrato, e l’art. 5 dispone (solo per le Regioni) la sostituzione del prospetto “Equilibri di bilancio”, di cui allo schema di bilancio di previsione (Allegato n. 9), con il prospetto di cui all’Allegato “A” del Dm. Mef in commento.

L’art. 6 dispone correzioni allo schema del rendiconto della gestione di cui all’Allegato n. 10, tra cui la sostituzione (solo per le Regioni) del prospetto “Equilibri di bilancio” con il prospetto di cui all’Allegato “A” del Decreto in oggetto, e la correzione del prospetto relativo al “Fondo pluriennale vincolato” di cui all’Allegato “b” al Rendiconto.

Infine, l’art. 7 introduce modifiche all’Allegato 14 “Elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa”. 
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2° Decreto di aggiornamento al 118/11: DM 07/07/2015

"Aggiornamento dell'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"

  • Il secondo decreto di aggiornamento (D.M. 7 luglio 2015) differisce, con riferimento al periodo di programmazione 2016-2018, il termine per la presentazione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) al 31 ottobre 2015. Si segnala che il Ministero dell’interno (con D.M. 3 luglio 2015) ha differito la data di presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli enti locali alla medesima data (31 ottobre 2015).

3° Decreto di aggiornamento al 118/11: DM 01/12/2015

  • Il terzo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 (D.M. 1° dicembre 2015) concerne, in particolare, l’accertamento delle entrate tributarie devolute alle Autonomie speciali e la copertura degli investimenti pluriennali con il risparmio corrente, necessari per l’adozione della  riforma contabile degli enti territoriali da parte delle Autonomie speciali. L’aggiornamento del principio riguardante la copertura degli investimenti risponde anche all’esigenza di attenuare gli effetti negativi sull’andamento degli investimenti pubblici derivanti dalla rigorosa disciplina del principio della competenza finanziaria e di quella sul debito derivante dall’applicazione della norma costituzionale sul pareggio di bilancio
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4° Decreto di aggiornamento al 118/11: DM 30 marzo 2016

    Sono state apportate delle correzioni all'allegato 4/2 del dlgs 118/2011, introducendo alcuni chiarimenti rispetto alle modalità di assunzione degli accertamenti dell'addizionale Irpef.

    E' stato modificato l'allegato 6/2: Piano dei Conti Integrato.

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5° Decreto di aggiornamento al 118/11: DM 4 agosto 2016

    Con l'art. 1 del Decreto è modificato il Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato n. 4/1 del Dlgs. n. 118/11 sono state apportate le seguenti modifiche:

    - lo schema di Delibera di assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio dovranno essere deliberati dal Consiglio dell'Ente entro il 31 luglio di ogni anno

    - è integrato il paragrafo 9.11.7 del Principio già richiamato, specificando che l'art. 4, comma 6, del Dm. Mef 2aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015,

    L'art. 2, modifica il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/11 sono state apportate le seguenti modifiche:.

    Al comma 1 è variato il paragrafo 3.7.1 relativo alle modalità di accertamento delle entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico;

    E' specificato al paragrafo 3.12 che le entrate derivanti dai finanziamenti Ue utilizzate per il finanziamento di spese correnti devono essere classificate tra i "Trasferimenti correnti", comprese le quote dei Fondi Ue destinati a investimenti utilizzate per finanziare spese correnti

    E' modificato il paragrafo 5.4; in relazione al "Fondo pluriennale vincolato" è specificato che, in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il "Fondo pluriennale" si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento.(lett. d) .

    Alla fine del paragrafo 7, sono specificate le modalità di gestione dei Fondi Ue.

    L'art. 3 ha modificato il "Piano dei conti integrato" di cui all'Allegato n. 6 del Dlgs. n. 118/11, a valere dall'esercizio 2017.

    L'art. 4 ha modificato l'Elenco delle Missioni, Programmi, Magroaggregati e Titoli di spesa di cui all'Allegato n. 14 del Dlgs. n. 118/11, inserendo il nuovo Macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti".

    L'art. 5 ha modificato lo schema di bilancio di previsione di cui all'Allegato n. 9 del Dlgs. n. 118/11,
    L'art. 6 ha modificato lo schema di rendiconto della gestione di cui all'Allegato n. 10 del Dlgs. n. 118/11:

 

 


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