1. Premessa
Il presente documento contiene linee guida per l’applicazione dello standard contabile ITAS 11 – Strumenti finanziari. Nel redigere queste linee guida, si è tenuto conto del contenuto dell’IPSAS 41 – Financial instruments, dell’IPSAS 28 – Financial instruments: Presentation e dell’IPSAS 30 – Financial instruments: Disclosures nelle rispettive versioni aggiornate al 31 gennaio 2022.
Nel presente documento, per “bilancio” si intende il bilancio di esercizio redatto conformemente agli ITAS, salvo quando diversamente specificato. Per semplicità, non vengono trattati in questa sede gli effetti fiscali delle operazioni.
Negli esempi di scritture contabili illustrati nelle linee guida sono utilizzate le voci di conto dell’ultimo livello di dettaglio del Piano dei Conti unico per tutte le amministrazioni pubbliche, approvato con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Qualora necessario, le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare, per le proprie scritture contabili, voci con un ulteriore livello di dettaglio che verranno definite per ciascun comparto in coerenza con quelle di livello superiore.
2. Ambito di applicazione
ITAS 11 stabilisce i principi di rilevazione e valutazione iniziale e di valutazione successiva di talune attività e passività finanziarie detenute da una amministrazione in forza di un contratto esistente tra l’amministrazione che redige il bilancio e un altro organismo pubblico o privato, oppure di una o più persone fisiche. Il principio contabile in esame fissa anche i principi di eliminazione contabile delle attività e delle passività finanziarie dal bilancio di una amministrazione, ad esempio a seguito di trasferimento a terze parti di denaro, crediti o debiti.
Questa disciplina è applicabile alle amministrazioni pubbliche per le operazioni consentite dalla legislazione vigente agli specifici comparti di appartenenza.
Nello specifico, le attività e le passività la cui rilevazione e valutazione sono disciplinate da ITAS 11 includono:
investimenti in titoli di debito, anche emessi da altre amministrazioni pubbliche, e in quote di partecipazione di società;
prestiti effettuati dalla amministrazione ad altri organismi pubblici e privati;
prestiti contratti dalle amministrazioni, tra cui i mutui passivi e le obbligazioni;
disponibilità liquide e agli altri strumenti di pagamento;
crediti e debiti per interessi, cedole, dividendi e altre forme di remunerazione del capitale
investito;
crediti e debiti per rimborsi di capitale sociale, mutui, obbligazioni;
crediti e debiti sorti a seguito di operazioni di acquisto e vendita di immobilizzazioni materiali e
immateriali.
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione (par. 7) diritti e obblighi, crediti e debiti sorti nell’ambito di:
contratti assicurativi, fatta eccezione per i contratti assicurativi che costituiscono contratti di garanzia finanziaria in cui l’amministrazione che redige il bilancio è l’emittente. Al momento, i contratti assicurativi non sono disciplinati da nessun ITAS. Ad essi si applicano quindi le disposizioni generali contenute in ITAS 2, paragrafi 7-9;
accordi per servizi in concessione, che sono disciplinati da ITAS 6;
contratti di locazione, che sono disciplinati da ITAS 7;
operazioni che generano ricavi e proventi, che sono disciplinate da ITAS 9;
diritti al rimborso di spese che l’amministrazione sosterrà per estinguere una passività a fronte
della quale ha costituito un fondo, che sono disciplinati da ITAS 13;
contratti e accordi con i dipendenti e gli ex dipendenti, che sono disciplinati da ITAS 15;
operazioni che generano costi e oneri, che sono disciplinati da ITAS 18.
D’altra parte, i principi di eliminazione contabile fissati ai paragrafi 63-67 si applicano anche alle operazioni di cui a ITAS 6, ITAS 7, ITAS 9 e ITAS 18. Inoltre, i principi relativi alla riduzione di valore delle attività finanziarie fissati ai paragrafi 33-38 si applicano anche alle operazioni di cui a ITAS 7 e ITAS 9.
Sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione:
i crediti e debiti che non derivano da rapporti contrattuali, in quanto non rientrano nella definizione di attività finanziarie (par. 3) e passività finanziarie (par. 5) e che comunque trovano tipicamente disciplina in ITAS 9 e ITAS 18;
le partecipazioni in organismi controllati, collegati o a controllo congiunto, che sono disciplinate in ITAS 14 (par. 7);
le operazioni di copertura e la relativa contabilizzazione (hedge accounting), che al momento non sono disciplinate specificamente dagli ITAS e a cui si applicano, di conseguenza, le disposizioni generali contenute nei paragrafi 7-9 di ITAS 2 (par. 7);
le quote rappresentative dell’interesse in organismi di diritto pubblico o privato che non adottano la forma societaria, in quanto non rientrano nella definizione di attività finanziarie (par. 3);
crediti e debiti che si estinguono non con il trasferimento di denaro o altre attività finanziarie ma con il compimento di una azione, quali i titoli rappresentativi di merci, in quanto non rientrano nella definizione di attività finanziarie (par. 3) e passività finanziarie (par. 5);