Premessa
1 Il presente standard disciplina il trattamento contabile delle attività e passività finanziarie, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Strumenti finanziari
2 Uno strumento finanziario è un qualsiasi contratto che dia origine: (i) a un’attività finanziaria per un’amministrazione o altro organismo e, al contempo, (ii) a una passività finanziaria per un’altra amministrazione o altro organismo o a uno strumento rappresentativo di capitale proprio per un’altra società o altro soggetto emittente.
3 Un’attività finanziaria è qualsiasi attività costituita da:
a) disponibilità liquide; b) uno strumento rappresentativo del capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società; o c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un altro organismo o persona fisica, o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un altro organismo o persona fisica a condizioni potenzialmente favorevoli all’amministrazione che redige il bilancio.
Un elenco non esaustivo di “attività finanziarie” ai sensi del presente standard comprende, quindi, le disponibilità liquide, i crediti di regolamento e di finanziamento che derivano da rapporti contrattuali, i titoli di debito, le partecipazioni in società, i derivati con valore di mercato positivo.
Non costituiscono, invece, attività finanziarie i crediti che non derivano da rapporti contrattuali.4 Uno strumento rappresentativo di capitale proprio è qualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attività di un soggetto emittente o di altra società dopo averne dedotto tutte le passività.
5 Una passività finanziaria è qualsiasi obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un altro organismo o persona fisica; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un altro organismo o persona fisica a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’amministrazione che redige il bilancio.
Un elenco non esaustivo di “passività finanziarie” ai sensi del presente standard comprende, quindi, i debiti di regolamento e di finanziamento che derivano da rapporti contrattuali, nonché i derivati con valore di mercato negativo.
Non costituiscono, invece, passività finanziarie i debiti che non derivano da rapporti contrattuali.
Ulteriori definizioni
6 I termini seguenti sono usati nel presente standard con i significati indicati:
Un’attività finanziaria è deteriorata quando si sono verificati uno o più eventi che comportano un impatto negativo sui futuri flussi finanziari stimati dell'attività finanziaria stessa. Costituiscono evidenze che l'attività finanziaria è deteriorata i dati osservabili relativi ai seguenti eventi:
a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente o debitore;
b) una violazione contrattuale, quale un inadempimento o una scadenza non rispettata;
c) il fatto che il creditore, per ragioni economiche o contrattuali relative alle difficoltà finanziarie del debitore, abbia accordato al debitore stesso delle agevolazioni che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d) il probabile assoggettamento del debitore a liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali od operazioni a queste assimilabili;
e) la scomparsa di un mercato attivo per quell'attività finanziaria in seguito a difficoltà finanziarie; o
f) l'acquisto o la creazione di un'attività finanziaria con uno sconto elevato che riflette le riduzioni di valore intervenute.È possibile che il deterioramento dell’attività finanziaria non sia riconducibile a un singolo evento, ma derivi dall'effetto combinato di diversi eventi.
Un’attività finanziaria deteriorata acquistata o originata è un’attività finanziaria acquistata o originata che è deteriorata già al momento della rilevazione iniziale.
Un’attività finanziaria è scaduta quando una controparte non effettua il pagamento entro la data contrattualmente stabilita.
L’attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l’applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati o pagati in una o più date future.
Un contratto di garanzia finanziaria prevede che l’emittente (garante) effettui pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il detentore (garantito) per il mancato pagamento, da parte di un determinato debitore, dell’importo dovuto alla scadenza prevista dalle clausole contrattuali (originarie o modificate) di uno strumento di debito.
Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, nonché, per le attività finanziarie, dedotta qualsiasi svalutazione (rilevata direttamente o attraverso un fondo svalutazione) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
I costi dell’operazione o costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o passività finanziaria. Il costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’amministrazione non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. I costi dell’operazione o costi di transazione includono gli onorari e le commissioni corrisposti a soggetti terzi quali consulenti, mediatori finanziari e notai, i contributi corrisposti a organismi di regolamentazione e borse valori, le tasse e gli oneri sui trasferimenti. Non includono, invece, i premi o sconti sul valore nominale degli strumenti di debito né gli oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.
Il criterio dell’interesse effettivo è il criterio utilizzato per calcolare il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria e per ripartire gli interessi attivi o passivi tra gli esercizi interessati.
La data di riclassificazione è il primo giorno del primo esercizio successivo all’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento del modello di gestione delle attività finanziarie che ha comportato la riclassificazione delle attività finanziarie.
Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che presenta congiuntamente le seguenti tre caratteristiche:
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un “sottostante”, ossia un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito, o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali;
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni dei fattori di mercato;
c) è regolato a data futura.I dividendi o analoghe distribuzioni di risultati economici sono quote di risultati economici assegnate ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società.
L’eliminazione contabile è la cancellazione dallo stato patrimoniale dell’amministrazione di un’attività o passività finanziaria precedentemente rilevata.
Il fondo svalutazione è un fondo costituito a fronte delle perdite attese su: attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 10; attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 11; attività finanziarie valutate a norma del paragrafo 19; crediti relativi a ricavi e proventi e quindi disciplinati da ITAS 9 – Ricavi e proventi; contratti di garanzia finanziaria.
Il grado di rating del rischio di credito è una valutazione del rischio di credito basata sul rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario.
Gli organismi sono tutti i soggetti pubblici o privati con un autonomo sistema contabile, dotati o non dotati di personalità giuridica.
La perdita su strumenti finanziari è la differenza tra tutti i flussi finanziari contrattuali che sono dovuti all’amministrazione conformemente al contratto e tutti i flussi finanziari che l’amministrazione si aspetta di ricevere; corrisponde quindi a tutti i mancati incassi. I flussi finanziari sono attualizzati al tasso di interesse effettivo originario (o, per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, al tasso di interesse effettivo corretto per il rischio di credito). L’amministrazione stima i flussi finanziari prendendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l’estensione, un’opzione call e opzioni simili), lungo la vita attesa di tale strumento. Si presume che la vita attesa di uno strumento finanziario possa essere stimata in coerenza con i postulati e i vincoli dell’informazione di bilancio. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, l’amministrazione fa riferimento alla durata contrattuale residua dello strumento finanziario. I flussi finanziari considerati includono i flussi finanziari derivanti dalla vendita delle garanzie reali detenute o degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito che sono parte integrante dei termini contrattuali.
La perdita attesa su strumenti finanziari è la media delle possibili perdite su strumenti finanziari, ciascuna ponderata per il rispettivo rischio di manifestazione.
Le perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario sono le perdite attese su strumenti finanziari (ossia, i mancati incassi attesi lungo l’intera vita attesa dello strumento finanziario) risultanti da tutti gli inadempimenti che potrebbero verificarsi lungo l’intera vita attesa di uno strumento finanziario.
Le perdite attese su strumenti finanziari nei 12 mesi successivi sono le perdite attese su strumenti finanziari (ossia, i mancati incassi attesi lungo l’intera vita attesa dello strumento finanziario) risultanti da inadempimenti che potrebbero verificarsi entro i 12 mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio. Rappresentano una quota delle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario.
Il ricavo o costo derivante da modifica è l’importo risultante dalla rettifica del valore contabile lordo di un’attività finanziaria, intesa a riflettere la rinegoziazione o la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L’amministrazione ricalcola il valore contabile lordo di un’attività finanziaria come valore attuale dei pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell’attività finanziaria rinegoziata o modificata. I pagamenti o incassi futuri stimati sono attualizzati all’originario tasso di interesse effettivo dell’attività finanziaria (o all’originario tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese, nel caso di attività finanziarie deteriorate acquistate o originate). Nella stima dei flussi finanziari attesi di un’attività finanziaria, l’amministrazione considera tutti i termini contrattuali dell’attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione call e opzioni simili), ma non considera le perdite attese sull’attività stessa. Ciò a meno che si tratti di un’attività finanziaria deteriorata acquistata o originata, nel qual caso l’amministrazione considera anche le iniziali perdite attese che sono state prese in considerazione nel calcolo dell’originario tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese.
Il rischio di credito è il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all’altra parte non adempiendo a un’obbligazione.
Il rischio di liquidità è il rischio che un organismo abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni relative a passività finanziarie che si estinguono con la consegna di disponibilità liquide o altre attività finanziarie.
Il rischio di mercato è il rischio che il valore di mercato o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio: rischio di valuta, rischio di tasso d’interesse, altro rischio di prezzo. Il rischio di valuta è il rischio che il valore di mercato o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di cambio. Il rischio di tasso di interesse è il rischio che il valore di mercato o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato. L’altro rischio di prezzo è il rischio che il valore di mercato o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle variazioni determinate dal rischio di tasso d’interesse o dal rischio di valuta), sia quando le variazioni sono determinate da fattori specifici del singolo strumento finanziario o del suo emittente, sia quando esse sono dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti finanziari simili negoziati sul mercato.
Uno strumento di copertura è un derivato (o, limitatamente a una operazione di copertura del rischio di valuta, un’attività o passività finanziaria non derivata) il cui valore di mercato o i cui flussi finanziari sono designati a compensare le variazioni nel valore di mercato o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto.
Uno strumento finanziario detenuto per la negoziazione è un’attività o passività finanziaria che soddisfa una delle condizioni seguenti:
a) è acquisita o contratta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve termine;
b) al momento della rilevazione iniziale, è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti unitariamente e per i quali è provata l’esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all’ottenimento di benefici economici nel breve periodo; o
c) è un derivato (a meno che il derivato sia un contratto di garanzia finanziaria o uno strumento di copertura designato ed efficace).
La svalutazione e l’eventuale ripristino di valore sono il costo e l’eventuale rettifica di quel costo che vengono imputati al conto economico in conformità con il paragrafo 35 e che derivano dall’applicazione delle disposizioni sulla riduzione di valore di cui ai paragrafi da 33 a 38.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso per il quale il valore attuale degli incassi o pagamenti futuri stimati lungo la vita attesa dell’attività o passività finanziaria è esattamente pari al valore contabile lordo di un’attività finanziaria o al costo ammortizzato di una passività finanziaria. Nel calcolo del tasso di interesse effettivo, l’amministrazione stima i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l’estensione, un’opzione call e opzioni simili), ma non considera le perdite attese sullo strumento stesso. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi dell’operazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere stimati in coerenza con i postulati e i vincoli dell’informazione di bilancio. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, l’amministrazione fa riferimento ai flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).
Il tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese è il tasso per il quale il valore attuale degli incassi o pagamenti futuri stimati lungo la vita attesa di un’attività finanziaria deteriorata acquistata od originata è esattamente pari al costo ammortizzato di tale attività. Nel calcolo del tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese, l’amministrazione stima i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dell’attività finanziaria (per esempio, il pagamento anticipato, l’estensione, un’opzione call e opzioni simili), nonché delle perdite attese sullo strumento stesso. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi dell’operazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere stimati in coerenza con i postulati e i vincoli dell’informazione di bilancio. Nei rari casi in cui ciò non sia possibile, l’amministrazione fa riferimento ai flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).
Il valore contabile lordo di un’attività finanziaria è il costo ammortizzato dell’attività finanziaria prima delle rettifiche rappresentate dal fondo svalutazione.
Ambito di applicazione
7 L’amministrazione applica il presente standard nella rilevazione, valutazione e presentazione di tutti gli strumenti finanziari, fatta eccezione per:
a) le partecipazioni in organismi controllati o collegati e gli accordi a controllo congiunto, che trovano disciplina in ITAS 14 – Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto.
b) i diritti e le obbligazioni relativi a operazioni di locazione, a cui si applica ITAS 7 – Locazioni. Tuttavia, i crediti rilevati dall’amministrazione in qualità di locatore sono soggetti alle disposizioni del presente standard in tema di riduzioni di valore e di eliminazione contabile delle attività finanziarie. Inoltre, i debiti rilevati dall’amministrazione in qualità di locatario sono soggetti alle disposizioni del presente standard in materia di eliminazione contabile delle passività finanziarie.
c) i diritti e le obbligazioni relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica ITAS 15 - Benefici per i dipendenti.
d) i diritti e le obbligazioni che derivano da un contratto assicurativo, a cui si applicano le disposizioni generali contenute nei paragrafi 7-9 di ITAS 2 – Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Tuttavia, rientrano nell’ambito di applicazione del presente standard i contratti assicurativi che costituiscono contratti di garanzia finanziaria in cui l’amministrazione è l’emittente.
e) i diritti dell'amministrazione al rimborso di spese che deve sostenere al fine di estinguere una passività che ha accantonato a un fondo, nell’esercizio in chiusura o in esercizi precedenti, conformemente a ITAS 13 - Fondi, passività potenziali e attività potenziali.
f) i crediti relativi a ricavi e proventi, a cui si applica ITAS 9 – Ricavi e proventi.
Tuttavia, tali crediti sono soggetti alle disposizioni del presente standard in tema di riduzioni di valore e di eliminazione contabile delle attività finanziarie.
g) i debiti relativi a costi e oneri, a cui si applica ITAS 18 – Costi e oneri.
Tuttavia, tali debiti sono soggetti alle disposizioni del presente standard in tema di eliminazione contabile delle passività finanziarie.
h) i diritti e le obbligazioni derivanti da accordi per servizi in concessione, cui si applica ITAS 6 - Accordi per servizi in concessione: concedente.
Tuttavia, le passività finanziarie rilevate dall’amministrazione concedente attraverso il “modello della passività finanziaria” sono soggette alle disposizioni del presente standard in materia di eliminazione contabile.
i) le operazioni di copertura e la relativa contabilizzazione (hedge accounting), a cui si applicano le disposizioni generali contenute nei paragrafi 7-9 di ITAS 2 – Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Rilevazione iniziale
8 L'amministrazione rileva nel proprio stato patrimoniale l'attività o passività finanziaria quando diviene soggetta ai relativi diritti e obblighi, da individuarsi sulla base di norme giuridiche o disposizioni contrattuali.
Classificazione delle attività finanziarie ai fini della valutazione successiva
9 Quando rileva per la prima volta un'attività finanziaria, l’amministrazione ne definisce il criterio da utilizzare per la valutazione successiva.
A tal fine, l’attività finanziaria è classificata sulla base di due elementi:
a) le caratteristiche dei flussi finanziari generati dall'attività finanziaria e, specificamente, se tali flussi siano rappresentati unicamente da rimborsi del capitale e da pagamenti di interessi sul capitale ancora non rimborsato.
b) il modello di gestione delle attività finanziarie adottato dall'amministrazione, ossia l’intenzione dell’amministrazione di detenere l’attività finanziaria per ricevere i relativi flussi finanziari o, invece, di vendere tale attività finanziaria.Su tale base, l'amministrazione classifica le proprie attività finanziarie come successivamente valutate: (i) al costo ammortizzato, nella situazione illustrata al paragrafo 10; (ii) al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, nella situazione illustrata al paragrafo 11; oppure (iii) al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico, in tutti gli altri casi, come esplicitato al paragrafo 12.
10 La valutazione successiva di un'attività finanziaria è effettuata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) l'attività finanziaria genera, a date prestabilite, flussi finanziari rappresentati unicamente da rimborsi del capitale e da pagamenti di interessi sul capitale ancora non rimborsato, e
b) l'attività finanziaria è detenuta nell’ambito di un modello di gestione in cui l’amministrazione intende detenere attività finanziarie e riceverne i relativi flussi finanziari.11 La valutazione successiva di un'attività finanziaria è effettuata al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) l'attività finanziaria genera, a date prestabilite, flussi finanziari rappresentati unicamente da rimborsi del capitale e da pagamenti di interessi sul capitale ancora non rimborsato, e
b) l'attività finanziaria è detenuta nell’ambito di un modello di gestione in cui l’amministrazione intende sia detenere attività finanziarie e riceverne i relativi flussi finanziari sia vendere attività finanziarie.12 Laddove non ricorrano né le condizioni previste dal paragrafo 10 né quelle previste dal paragrafo 11, la valutazione successiva dell'attività finanziaria è effettuata al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico.
Appartengono a questa fattispecie sia gli strumenti rappresentativi del capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società sia gli strumenti finanziari derivati in quanto entrambi, per loro natura, non soddisfano la condizione di cui alla lettera a) dei paragrafi 9, 10 e 11.
13 In deroga a quanto stabilito dal paragrafo 12, per specifici investimenti in strumenti rappresentativi di capitale proprio che non siano detenuti per la negoziazione, l'amministrazione, al momento della rilevazione iniziale, ha la facoltà di designare irrevocabilmente lo strumento come successivamente valutato al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto.
La scelta riguarda lo specifico strumento rappresentativo di capitale proprio e non si estende automaticamente a strumenti simili.
14 In deroga a quanto stabilito dai paragrafi da 9 a 11 l'amministrazione, al momento della rilevazione iniziale, ha la facoltà di designare irrevocabilmente un'attività finanziaria come successivamente valutata al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico se, così facendo, elimina o riduce significativamente la “asimmetria contabile” che deriverebbe dall’uso di criteri diversi per la valutazione di attività e passività tra loro correlate o per la rilevazione di ricavi e costi relativi a tali attività e passività.
Classificazione delle passività finanziarie ai fini della valutazione successiva
15 Quando rileva per la prima volta una passività finanziaria, l’amministrazione ne definisce il criterio da utilizzare per la valutazione successiva.
In particolare, l'amministrazione classifica come successivamente valutate al costo ammortizzato tutte le passività finanziarie, tranne:a) le passività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico ai sensi del paragrafo 16;
b) le passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri previsti per l'eliminazione contabile o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo. Per la valutazione di tali passività finanziarie si applicano i paragrafi 56 e 58;
c) i contratti di garanzia finanziaria. Successivamente alla rilevazione iniziale, a meno che si applichi quanto stabilito dalle lettere a) o b), l’amministrazione che presta la garanzia valuta la relativa passività al maggiore tra: (i) l’ammontare corrispondente ai criteri previsti dai paragrafi 33-38 per la determinazione del fondo svalutazione e (ii) l'importo rilevato inizialmente (cfr. paragrafo 17), dedotto, ove appropriato, l'ammontare cumulato dei ricavi imputati al conto economico.16 Al momento della rilevazione iniziale, l'amministrazione ha la facoltà di designare irrevocabilmente una passività finanziaria come valutata al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico quando, così facendo, si ottengono informazioni più significative perché, alternativamente:
a) si elimina o si riduce significativamente la “asimmetria contabile” che deriverebbe dall’uso di criteri diversi per la valutazione di attività e passività tra loro correlate o per la rilevazione di ricavi e costi relativi a tali attività e passività; oppure
b) un insieme di passività finanziarie o di attività e passività finanziarie è gestito e valutato nel suo rendimento in base al valore di mercato, secondo una strategia documentata di gestione del rischio o di investimento, e le informazioni relative all’insieme sono fornite internamente su tale base agli organi di vertice dell’amministrazione.
Valutazione iniziale delle attività e delle passività finanziarie
Regola generale
17 Al momento della rilevazione iniziale, l'amministrazione valuta l'attività o passività finanziaria come segue:
a) al valore di mercato, per le attività o passività finanziarie classificate come successivamente valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico ai sensi dei paragrafi 12, 14, 15 e 16;
b) al valore di mercato più o meno i costi dell'operazione direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o passività finanziaria, in tutti gli altri casi.
18 Ai sensi del paragrafo 17, la valutazione iniziale di uno strumento finanziario si fonda sul valore di mercato. Normalmente, la migliore evidenza del valore di mercato di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è il prezzo dell'operazione, ossia il valore di mercato del corrispettivo dato o ricevuto.
Se il corrispettivo dato o ricevuto ha una finalità in parte diversa dall’acquisizione o cessione dello strumento finanziario, l'amministrazione stima il valore di mercato dello strumento finanziario utilizzando una tecnica di valutazione appropriata.
Laddove il valore di mercato dell'attività o passività finanziaria al momento della rilevazione iniziale differisca dal prezzo dell'operazione, l’amministrazione procede come segue:
a) se tale valore di mercato è attestato da un prezzo quotato in un mercato attivo per un'attività o passività identica, oppure si basa su una tecnica di valutazione che utilizza solo dati provenienti da mercati osservabili, l’amministrazione effettua la valutazione iniziale facendo riferimento al valore di mercato, come stabilito dal paragrafo 17. La differenza tra il valore di mercato al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione è imputata a conto economico;
b) in tutti gli altri casi, l’amministrazione applica quanto stabilito dal paragrafo 17, ma l’imputazione a conto economico della differenza tra il valore di mercato al momento della rilevazione iniziale e il prezzo dell'operazione viene differita. Dopo la rilevazione iniziale, l'amministrazione imputa tale differenza a conto economico solo nella misura in cui essa risulti da un cambiamento di un fattore (incluso il tempo) che gli operatori di mercato considererebbero nel determinare il prezzo dell'attività o della passività.
Crediti e debiti a breve termine
19 Per i crediti e i debiti a breve termine (ossia la cui scadenza, al momento della rilevazione iniziale, è inferiore a 12 mesi) è ammessa la valutazione iniziale al valore nominale se gli effetti dell’attualizzazione e i costi di transazione sono irrilevanti.
Valutazione successiva delle attività finanziarie
20 Dopo la rilevazione iniziale l'amministrazione, conformemente ai paragrafi da 9 a 14, valuta un'attività finanziaria alternativamente al:
a) costo ammortizzato;
b) valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto; o
c) valore di mercato con variazioni imputate al conto economico.21 Alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e alle attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui ai paragrafi da 33 a 38.
Valutazione successiva delle passività finanziarie
22 Dopo la rilevazione iniziale, l'amministrazione valuta una passività finanziaria conformemente ai paragrafi 15 e 16.
Valutazione delle attività finanziarie al costo ammortizzato
23 Nella valutazione successiva delle attività finanziarie al costo ammortizzato, i costi di transazione e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono ammortizzati lungo la durata attesa dell’attività finanziaria, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale, di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata dello strumento finanziario da applicarsi al valore contabile lordo dello strumento finanziario stesso, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda paragrafo 29).
24 In deroga a quanto stabilito nel paragrafo 23:
a) per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, l'amministrazione applica, a partire dalla rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese al costo ammortizzato dell'attività finanziaria;
b) per le attività finanziarie che non sono attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, ma sono diventate attività finanziarie deteriorate in un momento successivo, l’amministrazione applica, nei successivi esercizi, il tasso di interesse effettivo al costo ammortizzato dell'attività finanziaria.
25 Il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale dell’attività finanziaria ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Corrisponde al Tasso Interno di Rendimento, costante lungo la durata dell’attività finanziaria, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dall’attività finanziaria e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si applica il paragrafo 29.
26 I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali. In caso di variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si applica il paragrafo 30.
27 I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto dell’eventuale successiva cessione dell’attività finanziaria non sono inclusi nella valutazione di tale attività al costo ammortizzato.
28 Le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri solo se e in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell’esperienza o di altri fattori documentati, che l’attività finanziaria sarà incassata in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l’entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.
29 Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all’utilizzo della curva dei tassi attesi, l’amministrazione ha la facoltà di proiettare l’ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato.
30 Se, successivamente alla rilevazione iniziale, i flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria sono rinegoziati o altrimenti modificati e la rinegoziazione o modifica non determina l'eliminazione contabile dell'attività finanziaria conformemente al presente standard, l'amministrazione ricalcola il valore contabile lordo dell'attività finanziaria.
Il valore contabile lordo dell'attività finanziaria è ricalcolato come il valore attuale dei flussi finanziari rinegoziati o modificati, attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell’attività finanziaria (o, per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, al tasso di interesse effettivo corretto per le perdite attese).
La differenza tra il valore contabile ricalcolato dell’attività finanziaria e il suo precedente valore contabile alla stessa data rappresenta un ricavo o un costo derivante da modifica ed è imputata a conto economico.
Qualsiasi costo o commissione sostenuto incrementa il valore contabile dell'attività finanziaria modificata ed è ammortizzato lungo la sua vita residua.
31 Se non ha più una ragionevole aspettativa di ricevere i flussi finanziari relativi a un'attività finanziaria nella sua interezza o a parte di essa, l’amministrazione riduce direttamente il valore contabile lordo dell’attività finanziaria e del relativo fondo svalutazione, rilevando una perdita nel caso in cui il fondo non sia capiente. Ciò costituisce una fattispecie di eliminazione contabile.
Valutazione delle attività e delle passività finanziarie al valore di mercato
32 La migliore evidenza del valore di mercato di uno strumento finanziario è il prezzo quotato in un mercato attivo.
Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, l’amministrazione determina il valore di mercato utilizzando una tecnica di valutazione.
La tecnica di valutazione ha lo scopo di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in uno scambio tra parti consapevoli e disponibili in una libera transazione.
Le tecniche di valutazione includono l’utilizzo di recenti operazioni di mercato tra parti consapevoli e disponibili in una libera transazione, il riferimento al valore di mercato di un altro strumento sostanzialmente identico, l’analisi dei flussi finanziari attualizzati, i modelli di prezzo delle opzioni nonché, per gli strumenti rappresentativi di capitale proprio, il metodo del patrimonio netto rettificato.
Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per attribuire un prezzo allo strumento finanziario e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l’amministrazione utilizza tale tecnica.
Tra le tecniche di valutazione disponibili, l’amministrazione sceglie quella che fa il massimo uso dei fattori di mercato e si fonda il meno possibile su fattori specifici dell’amministrazione stessa. Tale tecnica (i) incorpora tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nel fissare un prezzo e (ii) è coerente con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari.
Periodicamente, l’amministrazione calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando i prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato osservabile effettuata sullo stesso strumento (ossia senza modificazioni o ristrutturazioni dello strumento) o facendo riferimento a qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile.
Riduzioni di valore
Rilevazione – Impostazione generale
33 Per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al valore nominale, l'amministrazione determina la riduzione di valore derivante dalle perdite attese e iscrive un fondo svalutazione per tale ammontare.
Anche per le attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, l’amministrazione determina la riduzione di valore derivante dalle perdite attese. Tale ammontare, tuttavia, viene iscritto non in un fondo svalutazione, bensì in una riserva indisponibile del patrimonio netto.
Per i contratti di garanzia finanziaria, infine, l’amministrazione che presta la garanzia applica i criteri per la determinazione della riduzione di valore al fine di valutare la relativa passività, secondo quanto previsto al paragrafo 15, lettera c).
34 Fatto salvo quanto stabilito nei paragrafi 36 e 37, a ciascuna data di chiusura dell’esercizio, l'amministrazione valuta se il rischio di credito dello strumento finanziario sia significativamente aumentato successivamente alla rilevazione iniziale.
Per effettuare tale valutazione, l'amministrazione confronta il rischio di inadempimento relativo allo strumento finanziario alla data di chiusura dell’esercizio con il rischio di inadempimento alla data della rilevazione iniziale. A tal fine, si avvale di informazioni ragionevoli e dimostrabili che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi, comprese quelle indicative di sviluppi attesi.
Esiste una presunzione relativa che il rischio di credito dello strumento finanziario sia significativamente aumentato successivamente alla rilevazione iniziale quando i pagamenti dovuti sono scaduti da oltre 30 giorni. Tale presunzione vale a meno che sia confutata sulla base di informazioni ragionevoli e dimostrabili che siano disponibili senza eccessivi costi o sforzi.
Laddove il rischio di credito dello strumento finanziario sia significativamente aumentato successivamente alla rilevazione iniziale, l’ammontare della riduzione di valore è posto pari alle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario.
Laddove, invece, il rischio di credito dello strumento finanziario non sia significativamente aumentato successivamente alla rilevazione iniziale, l’ammontare della riduzione di valore è posto pari alle perdite attese sullo strumento finanziario nei 12 mesi successivi.
Laddove, infine, l’amministrazione abbia precedentemente valutato la riduzione di valore sulla base delle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario, ma il rischio di credito dello strumento finanziario non sia più da ritenersi significativamente aumentato successivamente alla rilevazione iniziale, l’ammontare della riduzione di valore è posto pari alle perdite attese sullo strumento finanziario nei 12 mesi successivi.
35 L’incremento o la diminuzione del fondo svalutazione, effettuato alla chiusura dell’esercizio affinché l’ammontare del fondo stesso sia conforme al presente standard, è imputato al conto economico come svalutazione o ripristino di valore.
Rilevazione – Attività finanziarie deteriorate acquistate o originate
36 Per le attività finanziarie deteriorate acquistate o originate, la riduzione di valore è posta pari alla variazione cumulata, intervenuta dal momento della rilevazione iniziale, delle perdite attese lungo tutta la vita dell’attività finanziaria.
Rilevazione – Metodo semplificato per i crediti relativi a ricavi e proventi
37 Per i crediti relativi a ricavi e proventi e quindi disciplinati da ITAS 9 – Ricavi e proventi, l’ammontare della riduzione di valore è posto pari alle perdite attese lungo tutta la vita del credito.
Valutazione
38 L'amministrazione valuta le perdite attese sugli strumenti finanziari in modo da riflettere:
a) un approccio neutrale, che consideri una gamma di possibili esiti, ponderandoli per le rispettive probabilità di manifestazione;
b) il valore temporale del denaro; e
c) informazioni ragionevoli e dimostrabili, che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi alla data di chiusura dell’esercizio, relativamente a eventi passati, condizioni attuali e previsioni circa le condizioni economiche future.
Riclassificazione delle attività e delle passività finanziarie ai fini della valutazione successiva
39 Nel raro caso in cui l’amministrazione modifichi il proprio modello di gestione delle attività finanziarie, tutte le attività finanziarie interessate sono riclassificate in conformità ai paragrafi da 9 a 12.
La riclassificazione è applicata prospetticamente a partire dalla data di riclassificazione.
Di conseguenza, l'amministrazione non ridetermina i ricavi e i costi precedentemente rilevati.
40 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico, l’attività finanziaria è valutata al valore di mercato alla data di riclassificazione. La differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il valore di mercato è imputata al conto economico. Ciò comporta anche l’eliminazione contabile dell’eventuale fondo svalutazione.
41 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico a quella di valutazione al costo ammortizzato, il valore di mercato dell’attività finanziaria alla data di riclassificazione diventa il nuovo valore contabile lordo dell’attività finanziaria, sulla cui base viene determinato anche il tasso di interesse effettivo.
A partire dalla data di riclassificazione si applicano le disposizioni in tema di riduzioni di valore.
42 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, l’attività finanziaria è valutata al valore di mercato alla data di riclassificazione. La differenza tra il precedente valore contabile lordo dell'attività finanziaria e il valore di mercato è imputata direttamente a una riserva indisponibile del patrimonio netto. Contestualmente, l’eventuale fondo svalutazione è stornato nella riserva indisponibile di patrimonio netto di cui al paragrafo 33.
Il tasso di interesse effettivo non è rettificato a seguito della riclassificazione.
43 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto a quella di valutazione al costo ammortizzato, l'attività finanziaria è riclassificata al suo valore di mercato alla data di riclassificazione.
Contestualmente, l’ammontare cumulato delle variazioni del valore di mercato precedentemente imputate direttamente al patrimonio netto è stornato dal patrimonio netto e portato a rettifica del valore di mercato dell'attività finanziaria alla data di riclassificazione.
Infine, la riserva indisponibile di patrimonio netto costituita a fronte delle riduzioni di valore di cui al paragrafo 33 è stornata dal patrimonio netto, iscrivendo in contropartita un fondo svalutazione.
Per effetto di queste rettifiche, alla data di riclassificazione, l'attività finanziaria è valutata come se fosse sempre stata valutata al costo ammortizzato. Queste rettifiche non incidono sul conto economico.
Il tasso di interesse effettivo non è rettificato a seguito della riclassificazione.
44 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico a quella di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, l'attività finanziaria continua a essere valutata al valore di mercato.
Tale valore diventa il nuovo valore contabile lordo dell’attività finanziaria al fine della determinazione del tasso di interesse effettivo.
A partire dalla data di riclassificazione si applicano le disposizioni in tema di riduzioni di valore.
45 Se l'amministrazione riclassifica l'attività finanziaria spostandola dalla categoria di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto a quella di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico, l'attività finanziaria continua a essere valutata al valore di mercato.
Alla data di riclassificazione, l’ammontare cumulato delle variazioni del valore di mercato precedentemente imputate direttamente al patrimonio netto è stornato al conto economico.
46 La riclassificazione delle passività finanziarie non è consentita.
Eliminazione contabile delle attività finanziarie
Principi generali
47 Prima di valutare se, e in quale misura, sia opportuno operare un’eliminazione contabile ai sensi dei paragrafi da 48 a 51, l'amministrazione determina se tali paragrafi debbano essere applicati a una parte dell'attività finanziaria (o di un gruppo di attività finanziarie simili) oppure all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie simili) nella sua interezza.
In particolare:
a) I paragrafi da 48 a 51 sono applicati a una parte dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie simili) se la parte presa in considerazione per l'eliminazione contabile soddisfa una delle seguenti tre condizioni:
i. la parte comprende soltanto flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie simili) che siano specificamente identificati; per esempio, quando l'amministrazione trasferisce il diritto ai flussi finanziari relativi agli interessi derivanti da uno strumento di debito, ma non ai flussi finanziari relativi al capitale;
ii. la parte comprende soltanto una quota percentuale dei flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie simili); per esempio, quando l'amministrazione trasferisce i diritti a una determinata percentuale di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debito;
iii. la parte comprende soltanto una percentuale di flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria (o dal gruppo di attività finanziarie simili) che siano specificamente identificati; per esempio, quando l’amministrazione trasferisce i diritti a una determinata percentuale dei flussi finanziari relativi agli interessi derivanti da uno strumento di debito.
b) In tutti gli altri casi, i paragrafi da 48 a 51 sono applicati all'attività finanziaria (o al gruppo di attività finanziarie simili) nella sua interezza.
Nel disciplinare l’eliminazione contabile, quindi, il presente standard utilizza il termine “attività finanziaria” per indicare:
1. una parte dell'attività finanziaria (o del gruppo di attività finanziarie simili) nelle situazioni identificate alla precedente lettera a);
2. l'attività finanziaria (o il gruppo di attività finanziarie simili) nella sua interezza nelle situazioni identificate alla precedente lettera b).
48 L'amministrazione elimina contabilmente l'attività finanziaria quando:
a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria si estinguono o l’amministrazione vi rinuncia, oppure
b) l'amministrazione trasferisce l'attività finanziaria come illustrato nei paragrafi 49 e 50 e il trasferimento soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile stabiliti dal paragrafo 51.
49 L'amministrazione trasferisce l'attività finanziaria quando, alternativamente:
a) trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria, oppure
b) mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria, ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare tali flussi finanziari a uno o più beneficiari in un accordo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 50.
50 Quando l'amministrazione mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria (“attività originaria”), ma assume l'obbligazione contrattuale a pagare quei flussi finanziari a uno o più beneficiari (“beneficiari finali”), l'operazione è trattata come un trasferimento dell'attività finanziaria quando sono congiuntamente soddisfatte le seguenti tre condizioni:
a) l'amministrazione ha l'obbligo di corrispondere importi ai beneficiari finali solo se incassa importi equivalenti dall'attività originaria. Non violano questa condizione le anticipazioni a breve termine da parte dell'amministrazione, con il diritto al recupero totale dell’importo prestato più gli interessi determinati secondo i tassi di mercato;
b) le condizioni del trasferimento impediscono all'amministrazione di vendere l'attività originaria o darla in garanzia, salvo quando l’attività originaria è posta a garanzia dell'obbligazione a corrispondere i flussi finanziari ai beneficiari finali; e
c) l'amministrazione ha l'obbligo di trasferire tempestivamente qualsiasi flusso finanziario che incassa per conto dei beneficiari finali. Inoltre, durante il breve periodo che intercorre tra la data dell’incasso e la data in cui il pagamento è dovuto ai beneficiari finali, l'amministrazione non ha il diritto di reinvestire tali flussi finanziari se non in disponibilità liquide o disponibilità liquide equivalenti (come definite in ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio) e gli interessi attivi su tali investimenti vengono trasferiti ai beneficiari finali.
51 Quando trasferisce un'attività finanziaria (cfr. paragrafo 49), l’amministrazione valuta in che misura mantiene i rischi e i benefici della proprietà di tale attività. In particolare:
a) se trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'amministrazione elimina contabilmente tale attività e rileva separatamente come attività o passività qualsiasi diritto o obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento. L'amministrazione trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria non è più significativa.
b) Se mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'amministrazione non elimina contabilmente tale attività. L'amministrazione mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà se la sua esposizione alla variabilità del valore attuale dei futuri flussi finanziari netti dell'attività finanziaria non cambia in modo significativo per effetto del trasferimento.
c) Se non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività finanziaria, l'amministrazione determina se ha mantenuto il controllo di tale attività. L’amministrazione non mantiene il controllo solo quando il cessionario ha l’effettiva possibilità di vendere l'attività finanziaria nella sua interezza a una terza parte non correlata, unilateralmente e senza dover imporre restrizioni sul trasferimento. Su tale base:
i. se non ha mantenuto il controllo, l’amministrazione elimina contabilmente l'attività finanziaria e rileva separatamente come attività o passività qualsiasi diritto o obbligazione originati o mantenuti con il trasferimento;
ii. se ha mantenuto il controllo, l’amministrazione non elimina contabilmente l’attività finanziaria nella misura del proprio coinvolgimento residuo in tale attività (cfr. paragrafo 57).
Trasferimenti che soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile
52 Se l’amministrazione trasferisce l'attività finanziaria in una transazione che soddisfa i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile dell’attività finanziaria nella sua interezza, ma mantiene il diritto a prestare servizi connessi all'attività finanziaria in cambio di un corrispettivo, l’amministrazione stessa rileva l'attività o la passività originata da quel contratto di servicing.
In particolare, se ritiene che il corrispettivo compenserà più che adeguatamente il servizio reso, l’amministrazione rileva un'attività, valutandola secondo quanto previsto dal paragrafo 55.
Se, invece, ritiene che il corrispettivo non compenserà adeguatamente il servizio reso, l’amministrazione rileva una passività, valutandola al valore di mercato.
53 Se, come risultato di un trasferimento, l'attività finanziaria è eliminata contabilmente nella sua interezza, ma l'amministrazione ottiene una nuova attività finanziaria o assume una nuova passività finanziaria o assume una passività originata dal contratto di servicing, l’attività ottenuta o la passività assunta è valutata al valore di mercato.
54 Al momento dell'eliminazione contabile dell'attività finanziaria nella sua interezza, la differenza tra:
a) il corrispettivo ricevuto (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta e dedotta qualsiasi nuova passività assunta) e
b) il valore contabile (alla data dell'eliminazione contabile) dell’attività finanziaria eliminata è imputata al conto economico.
55 Se l'attività trasferita è parte di una più ampia attività finanziaria (per esempio, quando l'amministrazione trasferisce i flussi finanziari relativi agli interessi derivanti da uno strumento di debito, cfr. paragrafo 47, lettera a) e la parte trasferita soddisfa le condizioni per l'eliminazione contabile nella sua interezza, il valore contabile della più ampia attività finanziaria è ripartito tra la parte che viene eliminata contabilmente e quella che non viene eliminata. La ripartizione è basata sui relativi valori di mercato alla data del trasferimento.
A questo fine, l’eventuale attività originata da un contratto di servicing è trattata come una parte che non viene eliminata contabilmente.
La differenza tra:
a) il corrispettivo ricevuto per la parte eliminata contabilmente (inclusa qualsiasi nuova attività ottenuta e dedotta qualsiasi nuova passività assunta), e
b) il valore contabile (alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte eliminata contabilmente
è imputata al conto economico.
Trasferimenti che non soddisfano i criteri di ammissibilità per l'eliminazione contabile
56 Se il trasferimento non comporta l'eliminazione contabile dell’attività finanziaria, perché l'amministrazione ha mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell'attività trasferita, l’amministrazione stessa mantiene nel proprio stato patrimoniale l'attività trasferita nella sua interezza e rileva una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto.
L'amministrazione continua a rilevare i ricavi derivanti dall’attività trasferita. Rileva, inoltre, i costi derivanti dalla passività finanziaria.
Coinvolgimento residuo nelle attività trasferite
57 Se l’amministrazione non trasferisce né mantiene sostanzialmente tutti i rischi e i benefici della proprietà dell’attività trasferita, ma mantiene il controllo di tale attività, l’amministrazione stessa mantiene nel proprio stato patrimoniale l’attività trasferita nella misura del proprio coinvolgimento residuo. La misura del coinvolgimento residuo dell’amministrazione nell’attività trasferita corrisponde alla misura in cui l’amministrazione è esposta alle variazioni del valore dell’attività trasferita.
58 Quando mantiene nel proprio stato patrimoniale l'attività trasferita nella misura del proprio coinvolgimento residuo, l’amministrazione rileva anche una corrispondente passività.
L'attività trasferita e la corrispondente passività sono valutate in modo da riflettere i diritti e le obbligazioni che l'amministrazione ha mantenuto.
In particolare, la corrispondente passività è valutata in modo tale che il valore contabile netto dell'attività trasferita e della corrispondente passività sia pari:
a) al costo ammortizzato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'amministrazione, se l'attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, oppure
b) al valore di mercato dei diritti e delle obbligazioni mantenuti dall'amministrazione, valutati su base autonoma, se l'attività trasferita è valutata al valore di mercato.
L’amministrazione continua a rilevare i ricavi derivanti dall'attività trasferita nella misura del proprio coinvolgimento residuo. Rileva, inoltre, i costi derivanti dalla corrispondente passività.
59 Ai fini della valutazione successiva, le variazioni nel valore di mercato dell'attività trasferita e della corrispondente passività sono rilevate coerentemente l'una con l'altra secondo quanto previsto dal paragrafo 68 e non sono compensate.
60 Se il coinvolgimento residuo dell'amministrazione riguarda soltanto una parte di un'attività finanziaria, l'amministrazione ripartisce il valore contabile dell'attività finanziaria tra la parte che viene eliminata contabilmente e quella che non viene eliminata in ragione del coinvolgimento residuo. La ripartizione avviene sulla base dei relativi valori di mercato alla data del trasferimento.
La differenza tra:
a) il corrispettivo ricevuto per la parte eliminata contabilmente, e
b) il valore contabile (alla data dell'eliminazione contabile) attribuito alla parte eliminata contabilmente,
è imputata al conto economico.
Non compensazione
61 Se un’attività trasferita non viene eliminata contabilmente, l'attività e la corrispondente passività non sono compensate (cfr. paragrafo 75). Analogamente, l'amministrazione non compensa i ricavi derivanti dall'attività trasferita con i costi sostenuti sulla corrispondente passività.
Garanzie reali
62 Se un cedente fornisce al cessionario una garanzia reale che non sia sotto forma di disponibilità liquide (per esempio, tramite strumenti di debito o strumenti rappresentativi di capitale proprio), la rilevazione della garanzia reale da parte del cedente (se il cedente è un’amministrazione) e del cessionario (se il cessionario è un’amministrazione) varia a seconda che il cessionario abbia il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale e che il cedente sia inadempiente. In particolare:
a) a eccezione di quanto stabilito alla lettera d), il cedente mantiene la garanzia reale tra le proprie attività e il cessionario non rileva la garanzia reale come attività;
b) se il cessionario ha il diritto di vendere o impegnare a sua volta la garanzia reale, il cedente mantiene tale attività nel proprio stato patrimoniale, ma ne dà separata indicazione in nota integrativa;
c) se il cessionario vende la garanzia reale ricevuta, il cessionario stesso rileva il corrispettivo della vendita nonché una passività, valutata al valore di mercato, a fronte dell’obbligazione a restituire la garanzia reale;
d) se il cedente non adempie ai termini del contratto e perde il diritto a riscattare l’attività fornita in garanzia, il cedente stesso elimina contabilmente l’attività. Corrispondentemente, il cessionario rileva la garanzia reale come una propria attività, valutandola inizialmente al valore di mercato oppure, se ha già venduto tale garanzia reale, elimina contabilmente la propria obbligazione a restituirla.
Eliminazione contabile delle passività finanziarie
63 L’amministrazione elimina contabilmente una passività finanziaria (o una parte di una passività finanziaria) quando questa passività viene estinta, ossia quando l'obbligazione specificata nel contratto è adempiuta o cancellata o decaduta per scadenza dei termini o trasferita a un altro organismo nonché quando la controparte vi rinuncia.
64 L’estinzione di un debito e l’assunzione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l’eliminazione contabile della passività finanziaria originaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del nuovo debito emesso.
Analogamente, quando vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (attribuibile o meno a difficoltà finanziarie del debitore), contabilmente si procede all’eliminazione della passività finanziaria originaria e alla contestuale rilevazione di una nuova passività finanziaria.
65 La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o parte della passività finanziaria) estinta e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività assunta, è imputata al conto economico.
Laddove la passività finanziaria si estingua perché la controparte vi rinuncia oppure perché la passività stessa viene trasferita in carico a una terza parte nell’ambito di un’operazione non di scambio, l’amministrazione rileva un provento da trasferimenti conformemente a quanto stabilito da ITAS 9 – Ricavi e proventi.
66 Laddove riacquisti una passività finanziaria, l’amministrazione rileva contabilmente l’evento come se avesse proceduto a un’estinzione anticipata della passività stessa mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui la passività sia successivamente rivenduta sul mercato.
67 Laddove riacquisti parte di una passività finanziaria, l'amministrazione suddivide il valore contabile della passività finanziaria tra la parte che viene eliminata contabilmente e quella che non viene eliminata. La ripartizione avviene sulla base dei relativi valori di mercato alla data del riacquisto.
La differenza tra:
a) il valore contabile attribuito alla parte eliminata contabilmente e
b) il corrispettivo pagato per estinguere la parte eliminata contabilmente, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività assunta,
è imputata al conto economico.
Ricavi e costi su strumenti finanziari
68 Le variazioni nel valore di mercato di un’attività o passività finanziaria valutata al valore di mercato sono imputate al conto economico, a meno che lo strumento finanziario:
a) sia un'attività finanziaria valutata al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto secondo quanto previsto dal paragrafo 11. In tal caso, l'amministrazione imputa direttamente al patrimonio netto le variazioni nel valore di mercato conformemente al paragrafo 72;
b) rappresenti un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale proprio e l'amministrazione abbia scelto di imputare direttamente al patrimonio netto le variazioni nel valore di mercato di tale investimento conformemente al paragrafo 13. Ulteriori disposizioni in merito sono contenute nel paragrafo 73; o
c) sia una passività finanziaria designata come valutata al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico in conformità al paragrafo 16. In tal caso, l'amministrazione imputa gli effetti delle variazioni del rischio di credito della passività direttamente al patrimonio netto conformemente al paragrafo 74.
69 I dividendi o analoghe distribuzioni di risultati economici sono rilevati come ricavo quando sono soddisfatte congiuntamente le seguenti tre condizioni:
a) sorge il diritto dell'amministrazione a ricevere il pagamento del dividendo;
b) è probabile che i benefici economici derivanti dal dividendo affluiranno all'amministrazione; e
c) la valutazione dell’ammontare del dividendo rispetta i postulati e i vincoli dell’informazione di bilancio.
70 Rispetto a un'attività finanziaria valutata al costo ammortizzato in conformità al paragrafo 10, l’amministrazione imputa un ricavo o un costo al conto economico: (i) quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente, (ii) quando l'attività finanziaria è riclassificata conformemente al paragrafo 40; (iii) tramite il processo di ammortamento, o (iv) a fronte di una riduzione di valore.
71 Rispetto a una passività finanziaria che è valutata al costo ammortizzato in conformità al paragrafo 15, l’amministrazione imputa un ricavo o un costo al conto economico: (i) quando la passività finanziaria è eliminata contabilmente o (ii) tramite il processo di ammortamento.
72 Per le attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto conformemente al paragrafo 11, le variazioni del valore di mercato dell’attività finanziaria sono imputate:
a) al conto economico, nella misura corrispondente alle riduzioni di valore determinate conformemente al presente standard (cfr. paragrafi da 33 a 38) o attribuibile a fluttuazioni dei tassi di cambio;
b) per la parte restante, direttamente a una riserva indisponibile del patrimonio netto, fino a quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente o riclassificata.
Se l'attività finanziaria è eliminata contabilmente, l’ammontare cumulato delle variazioni nel valore di mercato, precedentemente imputate direttamente al patrimonio netto, è stornato dal patrimonio netto al conto economico.
Se l'attività finanziaria è riclassificata dalla categoria di valutazione al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto verso un’altra categoria di valutazione, l'amministrazione applica quanto stabilito dai paragrafi 43 e 45. L'interesse calcolato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo è imputato al conto economico.
Per effetto delle disposizioni contenute in questo paragrafo, gli importi imputati al conto economico sono pari agli importi che sarebbero stati imputati al conto economico se l'attività finanziaria fosse stata valutata al costo ammortizzato.
73 Per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale proprio, irrevocabilmente designati come valutati al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto conformemente al paragrafo 13, l’ammontare cumulato delle variazioni nel valore di mercato, imputate direttamente al patrimonio netto, non viene mai stornato al conto economico, nemmeno quando l'attività finanziaria è eliminata contabilmente.
74 Per le passività finanziarie designate come valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico in conformità al paragrafo 16, le variazioni del valore di mercato sono imputate:
a) direttamente al patrimonio netto, per la parte attribuibile alle variazioni del rischio di credito di tale passività;
b) al conto economico, per la parte restante.
Ciò a meno che il trattamento di cui alla lettera a) crei o amplifichi un'asimmetria contabile nel conto economico, nel qual caso l’amministrazione imputa al conto economico l’intera variazione del valore di mercato della passività.
Presentazione in bilancio
Compensazione di attività e passività finanziarie
75 Un’attività e una passività finanziaria sono compensate, esponendo nello stato patrimoniale il relativo saldo, solo quando l’amministrazione:
a) detiene un diritto legale a compensare gli importi, e
b) intende estinguere l’attività e la passività per il relativo saldo, oppure monetizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività. La monetizzazione di un’attività finanziaria e l’estinzione di una passività finanziaria sono considerate contemporanee solo se avvengono nello stesso momento.
Informazione integrativa
Classificazione degli strumenti finanziari
76 Quando questo standard richiede di presentare, in nota integrativa, informazioni articolate per classi di strumenti finanziari, l’amministrazione adotta una classificazione coerente con la natura delle informazioni da presentare e con le caratteristiche degli strumenti finanziari detenuti.
In ogni caso, le informazioni devono essere presentate separatamente per gli strumenti finanziari derivati e, relativamente agli altri strumenti finanziari, per ciascuna delle seguenti categorie:
a) attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico;
b) passività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico;
c) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
d) passività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
e) attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto conformemente al paragrafo 11;
f) investimenti in strumenti rappresentativi di capitale proprio valutati al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto conformemente al paragrafo 13.
L’amministrazione evidenzia le corrispondenze tra la classificazione adottata e l’articolazione delle voci esposte nello stato patrimoniale.
Rilevanza degli strumenti finanziari per la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’amministrazione
77 L’amministrazione fornisce informazioni integrative che consentono agli utilizzatori del bilancio d’esercizio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari per la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’amministrazione stessa.
Informazioni relative allo stato patrimoniale
78 Per ogni classe di attività e passività finanziarie, l’amministrazione indica il valore alla data di chiusura dell’esercizio e alla data di chiusura dell’esercizio precedente. Scompone inoltre la relativa variazione in termini di: (i) nuove acquisizioni, (ii) eliminazioni contabili, (iii) riclassificazioni, (iv) variazioni di valore imputate al conto economico; (v) variazioni di valore imputate direttamente al patrimonio netto; (vi) altre cause di variazione.
79 L’amministrazione indica se, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce o in esercizi precedenti, ha riclassificato attività finanziarie in conformità al paragrafo 39. Per ogni riclassificazione, l’amministrazione:
a) indica la data di riclassificazione;
b) fornisce una spiegazione dettagliata del cambiamento del proprio modello di gestione delle attività finanziarie nonché una descrizione qualitativa del relativo effetto sul bilancio d’esercizio;
c) presenta l’importo riclassificato da e verso ogni categoria di valutazione.
80 L'amministrazione indica:
a) il valore contabile di eventuali attività finanziarie date in garanzia, inclusa la separata indicazione, conformemente al paragrafo 62 lett. b), delle garanzie reali che il cessionario ha il diritto di vendere o impegnare, e
b) le clausole e condizioni della garanzia.
81 Quando l’amministrazione detiene a titolo di garanzia attività finanziarie o non finanziarie e le è consentito di vendere o di ridare in garanzia tali attività anche in assenza di inadempimento da parte del proprietario, essa indica:
a) il valore di mercato dell’attività detenuta in garanzia;
b) il valore di mercato di qualsiasi attività ricevuta in garanzia e venduta o ridata in garanzia, evidenziando anche l’eventuale obbligo di restituzione; e
c) le clausole e condizioni associate all’utilizzo dell’attività ricevuta in garanzia.
82 Per ogni classe di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, l’amministrazione indica l’entità del fondo svalutazione nonché le relative variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. Illustra inoltre i metodi, le ipotesi e le informazioni utilizzati per stimare le riduzioni di valore e le motivazioni delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
Per ogni classe di attività finanziarie valutate al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, l’amministrazione indica l’entità della riserva costituita a fronte delle riduzioni di valore nonché le relative variazioni intervenute nel corso dell’esercizio (cfr. paragrafi 33 e 72). Illustra inoltre i metodi, le ipotesi e le informazioni utilizzati per stimare le riduzioni di valore e le motivazioni delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio.
Le informazioni richieste in questo paragrafo sono fornite separatamente per:
a) attività finanziarie le cui riduzioni di valore sono valutate in base alle perdite attese nei 12 mesi successivi;
b) attività finanziarie le cui riduzioni di valore sono valutate in base alle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario perché il rischio di credito è aumentato in misura significativa dopo la rilevazione iniziale, ma che non sono attività finanziarie deteriorate;
c) attività finanziarie le cui riduzioni di valore sono valutate in base alle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario perché trattasi di attività finanziarie deteriorate, ma che non sono attività deteriorate acquistate o originate;
d) crediti le cui riduzioni di valore sono valutate in base alle perdite attese lungo tutta la vita dello strumento finanziario con il metodo semplificato di cui al paragrafo 37;
e) attività finanziarie deteriorate acquistate o originate. Per quelle iscritte in bilancio nel corso dell’esercizio, l'amministrazione indica anche l'importo totale delle perdite attese stimate al momento della rilevazione iniziale.
83 Per ogni classe di attività finanziarie, l’amministrazione indica:
a) l’entità delle eventuali eliminazioni contabili operate ai sensi del paragrafo 31, ossia perché l’amministrazione non ha più una ragionevole aspettativa di ricevere i flussi finanziari relativi a un'attività finanziaria nella sua interezza o a parte di essa;
b) le iniziative intraprese per recuperare l’attività finanziaria prima di deciderne l’eliminazione contabile;
c) l’importo delle attività finanziarie che, pur essendo state contabilmente eliminate, sono ancora oggetto di esecuzione forzata.
84 Per i debiti esistenti alla data di chiusura dell’esercizio, l’amministrazione indica:
a) i dettagli di qualsiasi inadempimento intervenuto nel corso dell’esercizio;
b) il valore contabile, alla data di chiusura dell’esercizio, dei debiti oggetto dell’inadempimento; e
c) se l’inadempimento sia stato sanato o se le condizioni del debito siano state rinegoziate prima dell’approvazione o adozione del bilancio d’esercizio.
Informazioni relative al conto economico
85 Per ogni classe di attività e passività finanziarie, l’amministrazione indica i ricavi e i costi derivanti da:
a) variazioni nel valore di mercato imputate al conto economico;
b) interessi attivi o passivi;
c) commissioni, a eccezione degli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo;
d) dividendi ricevuti e analoghe distribuzioni ricevute di risultati economici;
e) riclassificazioni di attività finanziarie;
f) riduzioni di valore e relativi ripristini;
g) eliminazioni contabili operate, ai sensi del paragrafo 31, laddove non vi fosse più una ragionevole aspettativa di recuperare integralmente o parzialmente l’attività finanziaria;
h) altre eliminazioni contabili;
i) ulteriori cause.
86 L'amministrazione presenta un’analisi dei ricavi e dei costi rilevati nel corso dell’esercizio per effetto dell'eliminazione contabile di attività e passività finanziarie. Presenta inoltre i motivi dell'eliminazione.
Politiche contabili
87 L’amministrazione presenta le politiche contabili applicate, in conformità con ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio. Presenta inoltre gli eventuali cambiamenti di politiche contabili, in conformità con ITAS 2 – Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
88 L’amministrazione presenta e motiva l’eventuale ricorso alle opzioni disciplinate:
a) dal paragrafo 19 (valutazione al valore nominale di crediti e debiti a breve termine quando gli effetti dell’attualizzazione e i costi di transazione sono irrilevanti);
b) dal paragrafo 13 (per specifici investimenti in strumenti rappresentativi di capitale proprio che non siano detenuti per la negoziazione, designazione irrevocabile quale strumento finanziario valutato al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto);
c) dal paragrafo 14 (per attività finanziarie che sono di norma valutate al costo ammortizzato conformemente al paragrafo 10 o al valore di mercato conformemente al paragrafo 11, designazione irrevocabile quale strumento finanziario valutato al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico);
d) dal paragrafo 16 (designazione irrevocabile di passività finanziarie come valutate al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico).
Valore di mercato
89 Per ogni classe di attività e passività finanziarie, l’amministrazione presenta il valore di mercato, con modalità che consentano il confronto con il relativo valore contabile. L’informazione non è richiesta quando il valore contabile rappresenta una ragionevole approssimazione del valore di mercato.
90 Per ogni classe di attività e passività finanziarie, l’amministrazione presenta i metodi impiegati per determinare il valore di mercato. Presenta inoltre gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione impiegati in assenza di dati di mercato osservabili, nonché le eventuali modifiche rispetto all’esercizio precedente e le relative motivazioni.
Prestiti a condizioni agevolate
91 Per i prestiti a condizioni agevolate concessi dall’amministrazione, l’amministrazione stessa presenta:
a) il valore nominale dei prestiti alla data di chiusura dell’esercizio;
b) la finalità e le condizioni di ciascuna tipologia di prestiti, inclusa la natura dell’agevolazione concessa;
c) le ipotesi poste a base della valutazione.
Natura ed entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari
92 L’amministrazione fornisce informazioni qualitative e quantitative che consentono agli utilizzatori del bilancio d’esercizio di valutare la natura e l’entità dei rischi derivanti da strumenti finanziari ai quali l’amministrazione è esposta alla data di chiusura dell'esercizio.
Questi rischi tipicamente comprendono il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di mercato.
93 In termini di informazioni qualitative, per ogni tipo di rischio derivante da strumenti finanziari, l’amministrazione presenta:
a) le esposizioni al rischio e come si sono generate;
b) gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione dei rischi, nonché i metodi utilizzati per valutare il rischio; e
c) qualsiasi variazione di a) o b) rispetto all’esercizio precedente.
94 In termini di informazioni quantitative, l’amministrazione presenta:
a) per ogni tipo di rischio derivante da strumenti finanziari, dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio alla data di chiusura dell'esercizio;
b) con riferimento specifico al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di mercato, le informazioni richieste rispettivamente dai paragrafi 95 e 96, 97, 98;
c) per ogni tipo di rischio derivante da strumenti finanziari, le concentrazioni di rischio, se non già evidenti dalle informazioni fornite in conformità alle lettere a) e b).
95 Con specifico riferimento al rischio di credito, l’amministrazione fornisce informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio d’esercizio di comprendere l'effetto del rischio di credito sull'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei flussi finanziari futuri. A tal fine, le informazioni integrative sul rischio di credito comprendono:
a) per le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato o al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto, le informazioni in materia di riduzione di valore richieste dal paragrafo 82;
b) per gli strumenti finanziari ai quali non si applicano le disposizioni in materia di riduzione di valore di cui ai paragrafi da 33 a 38, le informazioni richieste dal paragrafo 96;
c) informazioni sulle pratiche di gestione del rischio di credito e sulla loro relazione con la valutazione delle perdite attese;
d) informazioni sull’esposizione al rischio di credito derivante da contratti di garanzia finanziaria;
e) ulteriori informazioni quantitative e qualitative sull'esposizione dell’amministrazione al rischio di credito, comprese le concentrazioni significative del rischio di credito.
96 Per ogni classe di strumenti finanziari ai quali non si applicano le disposizioni in materia di riduzioni di valore di cui ai paragrafi da 33 a 38, l'amministrazione presenta:
a) l'ammontare che, alla data di chiusura dell'esercizio, meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie reali detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito. Queste informazioni non sono richieste per gli strumenti finanziari il cui valore contabile rappresenta la massima esposizione al rischio di credito;
b) una descrizione delle garanzie reali detenute e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito.
97 Con specifico riferimento al rischio di liquidità, l’amministrazione:
a) presenta, per ogni classe di passività finanziarie (compresi i contratti di garanzia finanziaria stipulati in qualità di garante), un’analisi delle scadenze residue;
b) descrive le proprie pratiche di gestione del rischio.
98 Con specifico riferimento al rischio di mercato, l’amministrazione presenta:
a) un’analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l’amministrazione stessa è esposta alla data di chiusura dell’esercizio, mostrando gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto che deriverebbero da variazioni ragionevolmente possibili in ciascuna variabile rappresentativa del rischio;
b) i metodi e le ipotesi utilizzati nell’analisi di sensitività; e
c) le eventuali modifiche rispetto ai metodi e alle ipotesi utilizzati nell’esercizio precedente, con le relative motivazioni.
99 Con riferimento alle attività finanziarie trasferite (come definite nel paragrafo 49), l’amministrazione fornisce un’informativa circa la natura e i rischi di:
a) attività finanziarie trasferite, ma non eliminate contabilmente nella loro interezza, inclusa la relazione con le passività associate; e
b) attività finanziarie che sono state eliminate contabilmente nella loro interezza, ma rispetto alle quali persiste un coinvolgimento residuo dell’amministrazione, incluso il valore contabile e il valore di mercato delle attività e passività iscritte nello stato patrimoniale che rappresentano tale coinvolgimento residuo.