In virtù del criterio regolatorio della prevalenza, le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato si applicano agli organismi partecipati dai soggetti pubblici unicamente per i profili non derogati dal TUSP (cfr. art. 1, co. 3, TUSP).
Le disposizioni recate dal Testo unico, hanno una «funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio» (C. conti, Sez. reg. contr. Basilicata, 29 aprile 2021, n. 31/2021/PRSP), tenuto conto che la cosituzione di organismi societari o la semplice partecipazione a società già esistenti, oltre ad incidere potenzialmente sull'equlibrio di bilancio dell'ente pubblico socio, in passato è stata spesso attuata al fine di eludere i vincoli di finanza pubblica.
Le limitazioni poste dalla normativa riguardano non soltanto la facoltà di costituzione di società e di mantenimento delle partecipazioni societarie detenute, ma anche la possibilità di sovvenzionamento degli organismi partecipati in perdita.
La preclusione del soccorso finanziario a favore di organismi partecipati in condizione di precarietà economico-finanziaria è stata normativizzata ad opera dell'art. 6 c. 19 del DL 78 del 2010 il quale nella versione originaria stabiliva che "Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali."
Tale disposizione normativa prevedeva due deroghe:
a) consente trasferimenti alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti;
b) consente trasferimenti al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità. Ricorrendo tale fattispecie, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi in argomento
Le disposizioni del TUSP si pongono in continuità con il previgente regime normativo, confermando la preclusione del soccorso finanziario a favore di organismi partecipati in condizione di precarietà economico-finanziaria, dovuta a perdite di esercizio strutturali.
A nulla rileva l’eventuale accantonamento operato ai sensi dell’art. 21 del TUSP per le perdite registrate dall’organismo in quanto “non determina per l’ente socio alcun obbligo di provvedere al ripiano delle perdite né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato”.
Piu' in particolare l'art. 14 c.5 stabilisce che" Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito)), né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Tale disposizione normativa prevedeva due deroghe:
a) sono consentiti trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni;
b) sono consentiti trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".
Ove non siano riscontrabili condizioni di <straordinarietà> ovvero motivazioni riconducibili agli stretti profili corrispondenti (cfr., più in generale, artt. 77, comma 2, Cost. e 50, comma 5, D. Lgs. 267/2000), il soccorso non è ammesso poiché costituirebbe un’elusione dell’intento del legislatore di razionalizzazione societaria in ambito pubblico.
Rispetto alla previgente formulazione dell'istituto del divieto di soccorso finanziario il legislatore del TUSP ha di fatto aggravato le condizioni che consentono, nella prima ipotesi derogatoria, di superare il divieto, stabilendo che i trasferimenti «straordinari» sono consentiti «purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti […] che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni» (co. 5, secondo periodo).