Rinvio Pregiudiziale al giudice comunitario

 

Rinvio Pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale è una procedura esercitata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea che consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di giustizia sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo.

Il rinvio pregiudiziale fa parte delle procedure che possono essere esercitate dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Questa procedura è aperta ai giudici nazionali degli Stati membri, i quali possono adire la Corte per interrogarla sull’interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell’ambito di una causa pendente.

A differenza delle altre procedure giurisdizionali, il rinvio pregiudiziale non è un ricorso contro un atto europeo o nazionale, bensì un quesito sull’applicazione del diritto europeo.

Il rinvio pregiudiziale favorisce quindi la cooperazione attiva tra le giurisdizioni nazionali e la Corte di giustizia nonché l'applicazione uniforme del diritto europeo in tutta l'UE.

 

Art. 267 TFUE

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: • a) sull'interpretazione dei trattati; • b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. • Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. • Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

 

Natura del rinvio pregiudiziale

 

Qualsiasi giurisdizione nazionale, investita di una controversia in cui l'applicazione di una norma di diritto europeo solleva dei quesiti (controversia principale), può decidere di rivolgersi alla Corte di giustizia per risolverli. Esistono due tipi di rinvio pregiudiziale:

il rinvio per l’interpretazione della norma europea: il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di formulare un parere sull’interpretazione del diritto europeo per poter applicare la norma correttamente; il rinvio per l’esame di validità della norma europea: il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di verificare la validità di un atto di diritto europeo. Il rinvio pregiudiziale costituisce quindi un rinvio "da giudice a giudice". Anche se può essere richiesto da una delle parti della controversia, spetta alla giurisdizione nazionale prendere la decisione di rimettersi alla Corte di giustizia.

L'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’UE precisa, al riguardo, che le giurisdizioni nazionali di ultima istanza, le cui decisioni non possono essere oggetto di ricorso, hanno l'obbligo di esercitare un rinvio pregiudiziale se una delle parti lo richiede. Per contro, le giurisdizioni nazionali che non si pronunciano in ultima istanza non hanno l’obbligo di esercitare tale rinvio anche se una delle parti lo richiede. In qualsiasi caso, tutte le giurisdizioni nazionali possono spontaneamente adire la Corte di giustizia se nutrono dubbi su una disposizione europea.

La Corte di giustizia si pronuncia in seguito unicamente sugli elementi costitutivi del rinvio pregiudiziale dei quali è investita. La giurisdizione nazionale domina quindi la controversia principale.

In via di principio, la Corte di giustizia deve rispondere al quesito sollevato. Essa non può rifiutare di rispondere per il fatto che la risposta non sarebbe né pertinente né opportuna riguardo alla controversia principale. Essa può invece opporsi se il quesito non rientra nella sua sfera di competenza.

Valore o effetti di una sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea

 

• Effetti endoprocessuali: la decisione pregiudiziale ha portata vincolante per il giudice del rinvio, e vincola anche le giurisdizioni di grado superiore chiamate a pronunciarsi sulla medesima causa

• Il rifiuto, da parte di una giurisdizione nazionale, di tener conto di una sentenza pregiudiziale può comportare l’apertura di una procedura di infrazione, e sfociare nel ricorso di inadempimento di cui all’art. 258 TFUE

La vincolatività di una sentenza interpretativa non impedisce al giudice nazionale di sollevare un nuovo rinvio alla Corte per chiedere chiarimenti • Condizioni: “L' EFFICACIA VINCOLANTE CHE LE SENTENZE PREGIUDIZIALI HANNO NEI CONFRONTI DEI GIUDICI NAZIONALI NON OSTA A CHE IL GIUDICE NAZIONALE DESTINATARIO DI UNA SIFFATTA SENTENZA SI RIVOLGA NUOVAMENTE ALLA CORTE QUALORA LO RITENGA NECESSARIO PER LA DECISIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE. IL NUOVO RINVIO PUO’ ESSERE GIUSTIFICATO QUALORA IL GIUDICE NAZIONALE SI TROVI DI FRONTE A DIFFICOLTA’ DI COMPRENSIONE O DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA, QUALORA EGLI SOTTOPONGA ALLA CORTE UNA NUOVA QUESTIONE DI DIRITTO, OPPURE QUALORA EGLI LE SOTTOPONGA NUOVI ELEMENTI DI VALUTAZIONE CHE POSSANO INDURLA A RISOLVERE DIVERSAMENTE UNA QUESTIONE GIA SOLLEVATA” (CGUE, sentenza Pretore di Salò, 11 giugno 1987, causa 14/86, pt. 12)

 

Portata delle decisioni pregiudiziali

 

La decisione della Corte di giustizia è passata in giudicato. Essa è inoltre obbligatoria non solo per la giurisdizione nazionale che ha avviato il rinvio pregiudiziale ma anche per tutte le giurisdizioni nazionali degli Stati membri.

Nel quadro del rinvio pregiudiziale per l’esame di validità, se l'atto europeo è dichiarato non valido, lo è anche l'insieme degli atti adottati sulla sua base. Spetta quindi alle istituzioni europee competenti adottare un nuovo atto per porre rimedio alla situazione.

Le sentenze pregiudiziali sono efficaci anche al di fuori del giudizio principale per due ordini di motivi:

• 1) le sentenze interpretative, pur originando da una controversia determinata, hanno carattere astratto, essendo volte a chiarire l’interpretazione e la portata delle disposizioni UE in questione (PORTATA DICHIARATIVA). L’interpretazione della Corte dispiega i suoi effetti al di là dell’ambito del litigio principale. Pertanto le sentenze producono effetti erga omnes, per effetto della portata vincolante delle stesse disposizioni interpretate

• 2) Uno degli obiettivi fondamentali del rinvio pregiudiziale è quello di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione europea. Tale scopo sarebbe frustrato se le sentenze interpretative della Corte dispiegassero i propri effetti soltanto nella causa a qua. Cfr. art. 23 dello Statuto della Corte, in base al quale gli Stati UE, la Commissione, e quando sia il caso il Consiglio, il Parlamento e la Banca centrale, hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni nelle causa pregiudiziali. Si tratta di una garanzia procedurale che trova il suo fondamento nel fatto che, una volta pronunciata, la sentenza della Corte produrrà effetti al di fuori della causa principale e dell’ordinamento giuridico nazionale del giudice a quo. Pertanto, l’effetto della sentenza pregiudiziale può essere qualificato come “AUTORITA’ DI COSA INTERPRETATA”

 

 

DOTTRINA

 

Il rinvio pregiudiziale al giudice comunitario: soggetti legittimati, relativi criteri di individuazione, e profili problematici concernenti la Corte dei conti italiana. Sommario: 1.- Introduzione del tema nei suoi aspetti sistematici. 2.- I soggetti legittimati al rinvio in base al Trattato ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia. 3.- Il diniego opposto alla legittimazione della Corte dei conti italiana in sede di controllo sulle pubbliche gestioni: a) profili descrittivi b) profili critici e prospettive di una soluzione diversa. (*) Testo rielaborato della Relazione tenuta dall’A. al Convegno sul tema “Profili evolutivi dell’obbligo di corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali e delle pubbliche amministrazioni” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e tenutosi a Roma il 25 febbraio 2005 presso l’Avvocatura Generale dello Stato- Sala Vanvitelli. »»»»»

 

 

Gli strumenti a disposizione del giudice nazionale per l’applicazione del diritto europeo »»»»»

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