Diretta applicabilità del diritto comunitario
Con la sentenza n. 170 del 1984, che costituisce un punto di riferimento costante nell’elaborazione giurisprudenziale in materia, la corte costituzionale aveva stabilito l’immediata applicabilità delle norme comunitarie aventi efficacia diretta (quali i regolamenti) con l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare ogni disposizione interna (non importa se anteriore o posteriore) incompatibile con esse. La successiva giurisprudenza della corte costituzionale ha sviluppato questo orientamento riconoscendo con le sentenze n. 113 del 1985 e n. 39 del 1989 che il principio della diretta applicazione della normativa comunitaria non valesse soltanto per la disciplina posta mediante regolamenti, ma anche “per le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia”.
Questa evoluzione interpretativa ha riguardato infine anche le direttive comunitarie la cui immediata applicabilità è stata riconosciuta dalla corte costituzionale dapprima con la sentenza 2 febbraio 1990, n. 64, e successivamente con la sentenza 18 aprile 1991, n. 168
Direttive - direttiva self - executing e direttiva non self – executing
La direttiva self – executing è una direttiva sufficientemente dettagliata nei propri contenuti, che, quindi, non necessita di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro: ha il potere di incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo cittadino. Tale efficacia diretta si sviluppa solamente in senso verticale (nei rapporti tra il singolo e lo Stato inadempiente) e non in senso orizzontale (nei rapporti tra singoli soggetti), e può comportare la responsabilità dello Stato per il mancato recepimento della direttiva con conseguente obbligo di risarcimento del danno subito dal singolo per effetto dell'inadempimento. Pertanto, il giudice dovrà applicarla direttamente, eventualmente anche disapplicando qualunque normativa nazionale contrastante con il suo contenuto. In tal caso si deve prescindere dal nomen iuris: la direttiva va considerata, nella sostanza, come se fosse un regolamento comunitario. La Corte di Giustizia ha puntualizzato che trovano diretta applicazione le direttive le cui disposizioni sono così particolareggiate da escludere qualsiasi discrezionalità da parte degli stati membri, e ciò a prescindere dal precetto (positivo o negativo) in esse contenuto (cfr., tra le molte, Corte di Giustizia c.e. 25 maggio 1993, in causa 193/91).
La Corte di Giustizia è giunta ad affermare che, al pari del giudice, tutte le amministrazioni nazionali hanno l’obbligo di applicare le disposizioni di una direttiva (cfr. Sentenza 22.6.1989 in causa 103/88; si veda anche la sentenza 14.7.1994, in causa N. 91/92).
La diretta applicabilità della prescrizione della direttiva comunitaria richiede la sussistenza, secondo la giurisprudenza della corte costituzionale e della Corte di Giustizia C.E.E., di alcuni presupposti sostanziali: - la prescrizione deve essere “incondizionata”, cioè non deve lasciare alcun margine di discrezionalità agli stati membri in ordine alla sua attuazione; - la prescrizione deve essere “sufficientemente precisa”, nel senso che deve essere determinata con compiutezza, e non abbisogna quindi “di alcuna ulteriore puntualizzazione di dettaglio” (corte cost. N. 168 del 1991); - lo stato destinatario della direttiva, nei cui confronti il singolo faccia valere la disposizione comunitaria, deve risultare inadempiente per non aver dato attuazione alla direttiva.
Sentenza Francovich- Sentenza Corte di Giustizia 19 novembre 1991, cause riunite C 6/90 e C 9/90
La responsabilità degli Stati per violazione del diritto UE trova la sua fonte nella giurisprudenza della Corte di giustizia, che a partire dalla nota sentenza Francovich del 1991 affermò il principio risarcitorio dello Stato in caso di violazione del diritto comunitario.
Si tratta di una storica sentenza della Corte di Giustizia comunitaria con la quale veniva stabilito il principio che il mancato recepimento di una direttiva comunitaria entro la data ultima stabilita nel provvedimento poteva determinare, a certe condizioni, una condanna dello Stato e un obbligo di risarcimento del cittadino che fosse risultato leso dall’inadempiente comportamento; la portata innovativa della sentenza risiede proprio nell’affermazione di quest’ultimo principio da parte della Corte. Una delle caratteristiche delle direttive comunitarie è quella di concedere un determinato lasso di tempo agli Stati membri per poter recepire nel proprio ordinamento le nuove disposizioni (in genere due anni). Spesso però gli Stati risultano inadempienti, in quanto non provvedono in tempo a completare tutte le procedure per dare attuazione alle disposizioni comunitarie.
Nel caso esaminato nella sentenza Francovich lo Stato inadempiente era l’Italia, che non aveva recepito in tempo una direttiva sulla tutela dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro. Il mancato recepimento di tale direttiva aveva danneggiato tutti quei lavoratori che non potevano godere della speciale tutela loro accordata dalla normativa comunitaria; per questo motivo la Corte, oltre a rilevare l’inadempienza dell’Italia, aveva anche stabilito l’innovativo diritto del soggetto leso al risarcimento del danno ricevuto. Tuttavia nella citata sentenza la Corte aveva precisato che affinché potesse configurarsi un diritto al risarcimento dovevano verificarsi tre condizioni: — il risultato prescritto dalla direttiva doveva implicare l’attribuzione di diritti a favore dei singoli; — il contenuto di tali diritti doveva essere chiaramente individuabile sulla base delle disposizioni della direttiva; — doveva esistere un nesso di causalità tra la violazione dello Stato e il danno subito dal soggetto leso. La Corte non aveva pronunciato nessuna sentenza di condanna per inadempimento a carico dello Stato, cosa che d’altra parte le era preclusa dal momento che si trattava di un rinvio pregiudiziale. Il compito di accertare l’esistenza del danno, di stabilire il nesso con l’inadempienza dello Stato e di quantificare il danno subito spetta, secondo la Corte, al giudice nazionale. La Corte di Giustizia ha sempre affermato che in mancanza di una corretta e tempestiva trasposizione delle direttive, lo Stato non può opporre ai singoli il suo inadempimento agli obblighi espressi dalla direttiva inattuata. Il principio affermato dalla Corte è che, non solo gli Stati membri, ma anche i loro cittadini sono soggetti all’ordinamento giuridico comunitario, ed in base a ciò sono titolari di diritti ed obblighi discendenti da esso: l’obbligo gravante sullo Stato, ex articolo 249 Trattato CE, di dare attuazione alle direttive, corrisponde al diritto vantato dai singoli di vedere applicate le norme comunitarie. Tutto ciò rappresenta un esempio di applicazione rafforzata del principio dell’efficacia diretta e del principio del primato del diritto comunitario, ma uno dei punti sui quali la sentenza Francovich differisce rispetto alla precedente giurisprudenza è che la responsabilità dello Stato è determinata non più in base al diritto interno, ma in base al diritto comunitario, lasciando agli ordinamenti nazionali solo gli aspetti meramente procedurali (punti 41 e 42 della sentenza). La portata innovativa della sentenza sta nel fatto che, nonostante siano numerosi i casi di direttive non attuate dagli Stati membri, viene esercitata una forte pressione affinché ciò avvenga, in quanto lo Stato si espone ad un numero di pretese risarcitorie, pari ad un numero di potenziali beneficiari della norma, indeterminato ed indeterminabile.
Successivamente, la Corte di Giustizia ha stabilito che i principi indicati dalla sentenza Francovich con riferimento alle direttive dovesse essere applicato anche ad ogni altro atto comunitario che fosse in grado di costituire diritti a favore dei cittadini. Le sentenze Brasserie du Pecheur e Factortame LTD del 1996, utilizzando un paramentro più definito della precedente sent. Francovich, affermarono la possibilità di vedere uno Stato condannato solo in presenza di una "violazione manifesta e grave", rilevando come il "quantum" dovesse essere rapportato in maniera adeguata al danno subito dal cittadino. Le sentenze Palmisani e Maso del 1997 hanno ribadito che spetta al giudice nazionale "far sì che il risarcimento dei danni subìti dai beneficiari sia adeguato".
Legge europea 2014
Il 3 marzo 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitva il disegno di legge europea per il 2014. Il provvedimento chiude 11 procedure d'infrazione e 7 Casi EU pilot, prevede il recepimento di una direttiva che scade nel 2016 e attua 2 decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio UE. Diversi i settori interessati dal provvedimento: libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, trasporti, fiscalità e dogane, aiuti di stato, salute pubblica e sicurezza alimentare, lavoro e politica sociale, ambiente, protezione civile »»»»»