PRIVACY DEL DIPENDENTE TUTELATA PER L'UTILIZZO DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA, MA NON PER LE INFORMAZIONI CHE IL DATORE DI LAVORO PUO' TRARRE DAI SOCIAL NETWORK.
Con la sentenza n. 32290 depositata il 24 agosto 2010, la Corte di Cassazione ha   stabilito che ha diritto al riconoscimento dell’attenuante il dipendente   pubblico che, condannato per truffa, timbra il cartellino ma poi esce solo per   qualche ora. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che l’attenuante   riconosciuta all’imputato si basa sulla lieve entità della truffa. L’imputato   infatti, nel caso di specie, un dipendente comunale, si assentava ma gli episodi   di assenteismo ingiustificato erano stati solo tre e, per di più, di poche ore.   Inoltre, la Corte, scagionando il dipendente dall’accusa di falso in atto   pubblico, in quanto i registri delle presenze non hanno la qualità di atti   pubblici, ha però confermato la condanna per truffa aggravata continuata, in   quanto, come si legge dalla motivazione datane dai giudici di legittimità, “la   falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio   riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta   fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di   appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di   integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani   senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda   magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso   concreto, economicamente apprezzabili”. Però, ha aggiunto la Corte, è necessario   riconoscere l’attenuante (“lieve entità”) all’imputato in quanto gli episodi di   assenteismo ingiustificato accertati, sarebbero limitati nel tempo a soli tre   episodi.