L'indennità di risultata prevista dall'art. 42 c.2 del CCNL dei segretari comunali 1998 -2011, puo' essere inferiore al 10% del monte salari anche qualora la valutazione sia "di ottimo" in quanto prevale la capacità di spesa dell'Etnte e la disponibilià di risorse finanziarie aggiuntive destinate a tal fine, ben potendo essere graduato in base alle risorse disponibili anche nella misura del 1,5% del monte salari . Nel caso esaminato, la Corte d'appello confermando il dispositivo del tribunale di Avellino riteneva legittimo l'operato dell'Ente che riconosceva al segretario comunale l'indennità di risultato pari al 1,5% del monte salari anzichè del 10% pur avendo ottenuto tale segreatario la valutazione di ottimo.
La norma contrattuale è chiara in quanto prevede che "Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento e nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa".
Il principio giurisprudenziale è estensibile alla maggiorazione dell'indennità di posizione. Ai sensi dell'art.1 del contratto integrativo nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali sottoscritto in data 22/12/2003 gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto
della capacità di spesa possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in
godimento al Segretario comunale secondo le indicazioni, i criteri ed i parametri come di seguito
definiti:
condizioni oggettive: complessità organizzativa, complessità funzionale e disagio ambientale;
condizioni soggettive: affidamento al Segretario comunale di attività gestionali, incarichi
speciali e progetti speciali;
criteri: vanno intesi come le "politiche" di contrattazione per la delineazione delle condizioni
e dei parametri;
parametri: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della
retribuzione di posizione ;
L'importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell'Ente e
delle funzioni aggiuntive affidate al Segretario e detta maggiorazione non può essere inferiore al
10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in godimento;