ESTRATTO CIRCOLARE N. 1/2010
Oggetto: Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti: pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.
1. Pubblicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle assenze del personale
Diverse recenti disposizioni di legge prevedono adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione, soprattutto on line, di dati inerenti il personale e le attività delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizioni si inseriscono nel generale orientamento legislativo teso al miglioramento dell'efficienza dell'apparato burocratico (anche) attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità e diffusione delle informazioni.
Tra queste disposizioni, particolare attenzione è stata rivolta dal Dipartimento della funzione pubblica all'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", che ha previsto l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti Internet, in attuazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale di ciascun ufficio dirigenziale.
Con circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, ai cui contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori indicazioni contenute nel prosieguo della presente circolare, relative all'art. 11 del d.lgs. 150/2009), il Dipartimento della funzione pubblica ha evidenziato le modalità operative per l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione delle amministrazioni e dei dirigenti, sul proprio sito internet, una apposita procedura per la compilazione on line dei curricula e dei dati relativi alle retribuzioni.
Inoltre, sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo www.funzionepubblica.it/dirigenti2009, è costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che vengono segnalate dalle pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione della normativa.
L'art. 21 della legge n. 69 del 2009 prevede, come sopra ricordato, l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per combattere il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione.
Al riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con le circolari n. 1 e n. 7 del 2009 e n. 7 e n. 8 del 2008 in relazione all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), si ritiene utile segnalare che con D.M. 18 dicembre 2009 (in corso di pubblicazione) è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'art. 55-septies, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009).
Il decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno contestualmente disciplinate specifiche deroghe in relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.