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DECRETO MILLEPROROGHE- D.L. 29-12-2011 n. 216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ( Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302) NOVITA' IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO:

ARGOMENTO

DL 26 DICEMBRE 2011, N. 216 – PUBBLICO IMPIEGO

PROROGA TERMINI IN MATERIA DI ASSUNZIONI
(art. 1 )

In materia di assunzioni di personale del pubblico impiego, vengono fissate alcune proroghe al 31 dicembre 2012, tra cui:

  • le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (art. 1, comma 523 Legge n. 296/2006);
  • le ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità (art. 1, comma 527 Legge n. 296/2006);
  • le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte degli enti di ricerca entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive (art. 1, comma 643 Legge n. 296/2006);
  • le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (art. 66, comma 3 D.L. n. 112/2008);
  • le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell’anno 2010 (art. 3, comma 102, Legge n. 244/2007 e art 66, commi 9-bis, 13 e 14 D.L. n. 112/2008); le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il 31 luglio 2012;
  • l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 31 dicembre 2005. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quest’ultima disposizione prevede che nell’Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l’anno 2008, 46 milioni di euro per l’anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010. L’Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall’Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l’Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l’utilizzo di tali graduatorie da parte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, è prioritario rispetto all’utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell’Agenzia delle dogane.

Proroga dei termini in materia di lavoro relativi ad alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali –
(art.6 c.2)

Prorogata al 31 dicembre 2012, la possibilità di effettuare prestazioni di natura accessoria in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 70 D.Lgs. n. 276/2003).

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative di interesse della Difesa
(art.8)

Proroga la 2012 dell’intervento di cui al comma 1, lettera a) che è rivolto a consentire il completamento delle procedure concorsuali relative al transito nel ruolo tecnico – logistico dell’Arma dei carabinieri di sette ufficiali provenienti dall’Esercito e di un ufficiale proveniente dall’Aeronautica, autorizzato con decreto del Ministro della difesa del 01 settembre 2011, ai sensi dell’articolo 2214 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale disposizione prevede, infatti, che con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati fino al 31 dicembre 2011, nel numero complessivo di 149 unità, transiti nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri di ufficiali provenienti dall’Esercito italiano, dalla Marina militare e dall’Aeronautica militare provenienti dai
ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati”.
Proroga la 2012 dell’intervento di cui al comma 1, lettera b) che è rivolto a evitare una anomala applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri (ARQ) per gli ufficiali con il grado di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri , ai sensi dell’art. 2223 del Codice dell’ordinamento militare. Tale disposizione prevede l’entrata in vigore dell’aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell’articolo 907 dello stesso Codice, a partire dall’anno 2012. Secondo tale disciplina le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a prescindere che l’eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo.
La situazione dei gradi apicali del ruolo tecnico-logistico non risulta ancora completamente assestata poiché risente della disomogenea costituzione iniziale di tale ruolo. Le diverse anzianità di grado possedute dagli ufficiali comporteranno un anomalo sviluppo del ruolo, che determinerà il temporaneo superamento degli organici nei gradi apicali. In tale contesto, i conseguenti provvedimenti di aspettativa per riduzione di quadri potrebbero interferire con le stesse esigenze dell’Istituzione, provocando la  cessazione dal servizio attivo di ufficiali che esprimono qualificata competenza ed esperienza professionale. Anche nel ruolo speciale si registra una temporanea e limitata eccedenza nel grado di colonnello, conseguente alle disomogeneità verificatesi a seguito dei provvedimenti di riordino. Tale eccedenza, tuttavia, sopperisce a una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale; qualora operasse l’aspettativa per riduzione di quadri, pertanto, si sottrarrebbero dal servizio attivo pregiate risorse umane, necessarie a garantire efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno
(art.15 C.1 2)

Prorogate di sei mesi e quindi fino al 31 dicembre 2012  la durata dei contratti a tempo determinato delle 650 unità di personale impiegate presso gli Sportelli unici per l’immigrazione delle Prefetture presso gli uffici immigrazione delle Questure.

 

Prorogato la 31 dicembre 2012 la possibilità di avvalersi della deroga prevista dall’articolo 1, comma 6-septies del Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, all’articolo 133, commi 1 e 3 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Quest’ultima disposizione prevede la possibilità, per gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri di avvalersi delle prestazioni professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello dirigenziale, mediante l’istituto del comando o del collocamento fuori ruolo.
Tale facoltà non può eccedere,  contemporaneamente, cinque unità di personale dirigenziale del Corpo.
Il successivo comma 3 prevede, poi, che gli oneri finanziari siano a carico dell’Amministrazione di
destinazione. L’articolo 1, comma 6-septies del Decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, prevede una deroga espressa all’articolo 133, commi 1 e 3 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Pertanto le unità di personale possono essere più di cinque, e le spese restano a carico dell’Amministrazione che dispone il comando, cioè del Ministero dell’interno.

Proroga di norme nel settore postale
(art. 21)

Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 34-bis del predetto decreto.
E’ prorogato fino al 31 dicembre 2013, il  termine entro il quale non si applica il rimborso e concernente le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2, i gestori dei servizi postali sono autorizzati ad applicare apposite tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali con riferimento alle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche, ferma anche per queste la necessità dell'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e con esclusione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,