Tenuta registro infortuni: Caduta dell'obbligo dal 23 dicembre 2015

L'INAIL ricorda che dal 23 dicembre 2015 non è più obbligatoria la tenuta del registro degli infortuni, in virtù della previsione di cui all'art. 21, comma 4, del d.lgs. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, il quale stabilisce che "a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni". In pratica, il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

Circolare n. 92 del 23 dicembre 2015.

Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio

Quadro Normativo
Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955

“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, articolo 403

  •  Decreto ministeriale del 12 settembre 1958 e successive modifiche e integrazioni “Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”

  •  Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, articolo 53

    Decreto ministeriale 10 agosto 1984 “Integrazioni al Decreto Ministeriale del 12 settembre 1958 concernente l’approvazione del modello del Registro degli infortuni”

  • Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, articolo 8, comma 4 e articolo 53, comma 6

  •  Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, articolo 21 – 4

    Premessa

    In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21 comma 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso.

    Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4 del richiamato d.lgs. n. 81/2008 istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

    Abolizione della tenuta del registro infortuni

    L’articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 prevede: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni”.
    In proposito, il citato d.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, diventerà effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non avrà più l’obbligo della tenuta del menzionato registro, istituito con d.p.r. n. 547/1955, articolo 403, il cui modello è stato approvato con d.m. 12.9.1958, come modificato dal d.m. 5.12.1996.

    Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).

    Rilascio del “cruscotto infortuni“ e modalità di fruizione

    In considerazione dell’abolizione del citato registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’ Inail stesso, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del d.p.r. 1124/1965 e s.m..

    Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame.
    Il cruscotto infortuni, accessibile agli organi di vigilanza nell’area dei servizi online del sito ufficiale dell’Inail www.inail.it tramite l’inserimento delle credenziali in possesso degli organi stessi, prevedrà per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.
    Sarà possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite l’inserimento del relativo codice fiscale. In tal caso l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità Produttiva o alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Territoriale (in sigla PAT).

    Inoltre, potrà essere effettuata la ricerca per tipologia di singolo settore ed ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore agricoltura.

    La ricerca per singolo settore prevedrà l’elaborazione di un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative “conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e l’Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il settore delle amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura.

    Assistenza agli utenti e rilascio del servizio

    Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate agli utenti esterni dal contact center multicanale attraverso il numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile.
    Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali sarà a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area contatti del portale www.inail.it ).

    E’ stato sviluppato il manuale “Cruscotto Infortuni” volto a fornire istruzioni puntuali ed utili alla navigazione nel database in argomento e che prevede nell’area news la comunicazione degli aggiornamenti che saranno apportati nel corso del tempo al database stesso.

    Il manuale utente del nuovo servizio online sarà disponibile sul sito istituzionale.