CdS AP 9/2014
Il “potere di soccorso”  costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l’azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme.

 

Nell’ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici dipendenti):

a) si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc. (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291);

b) il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l’esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell’azione amministrativa: in questi casi l’imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell’interesse pubblico primario affidato dall’ordinamento alla cura dell’amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano);

c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi; dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime;

d) la manifesta irragionevolezza e sproporzione si coglie, invece, nella conseguenza dell’inadempimento dell’onere richiesto al privato, ovvero nella esclusione dalla procedura; tali clausole sono pertanto illegittime e, se ritualmente e tempestivamente impugnate, devono essere annullate.

 

CdS AP 9/2014

CdS 796/2016 che ha annullato la decisione del TAR Toscana 1414/15
Limite al potere di soccorso istruttorio: della par condicio - limite degli elementi essenziali
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La "compilazione del modulo on-line... si presentava come un'attività di agevole esecuzione da parte dei candidati, accompagnata peraltro da istruzioni chiare e da indicazioni esemplificative, e certamente di indubbia obbligatorietà per essi, che non potevano certo essere tratti in errore né essere giustificati – e, a fortiori, rimessi in termini – per l'inesatta e/o incompleta compilazione del modulo".

Inoltre, "Il bando di concorso, nel prescrivere come unica modalità di presentazione la compilazione dell'apposito modulo on-line (art. 5), ha inteso perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia e semplificazione dell'attività amministrativa, imponendo ai singoli candidati l'onere di compilare dettagliatamente, senza particolare sforzo intellettivo, le singole domande di partecipazione".

richiama anche l'insegnamento della AP 9/2014

CdS AP 796/2016

 

 

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