Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da alcuni dipendenti del MIUR, appartenenti all'Area C, posizione economica C1, per vedersi riconosciuto il diritto alla riqualificazione e al conseguente inquadramento nella posizione economica C2 a far data dalla pubblicazione del bando di concorso, in conformità a quanto ivi previsto, anziché, come disposto dall'amministrazione datrice, da quella successiva di approvazione della graduatoria, con condanna di quest'ultima al pagamento delle relative differenze retributive.
All'esito del giudizio di merito, le domande dei ricorrenti sono state rigettate, essendo stato dato rilievo decisivo all'avvenuta sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, contenenti la previsione della decorrenza dell'inquadramento economico e giuridico a far data dall'approvazione della graduatoria. Tale clausola è stata accettata dai lavoratori, senza che sia mai stato dedotto, ai fini di inficiarne la validità e l'efficacia, alcun vizio della volontà.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata in data 26 gennaio 2011 la Corte d'Appello di Roma ha accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato il diritto di R.A. e degli altri litisconsorti, tutti dipendenti del suddetto Ministero, appartenenti all'Area C, posizione economica C1, alla loro riqualificazione ed al conseguente inquadramento nella posizione economica C2 dall'ottobre 2001 – ossia dalla data di pubblicazione del bando di concorso, in conformità a quanto ivi previsto, anzichè, come disposto dal Ministero, da quella successiva di approvazione della graduatoria – e condannato il datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.
2. La Corte territoriale ha ritenuto decisiva l'avvenuta sottoscrizione da parte degli odierni ricorrenti dei contratti individuali di lavoro, in cui è prevista, quale espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, la decorrenza dell'inquadramento economico e giuridico dall'11/2/2004, accettata dai lavoratori, senza che sia mai stato dedotto, ai fini di inficiare la validità ed efficacia della suddetta clausola, alcun vizio della volontà.
3. La Corte territoriale ha poi richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 4 novembre 2009, n. 23327, secondo cui il bando di concorso ha una duplice natura, di provvedimento amministrativo ma anche di atto negoziale, con la conseguenza che l'approvazione della graduatoria costituisce, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Sulla base della qualificazione del bando quale atto di offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., ha ritenuto ammissibile la modificazione dei termini in esso contenuti in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro, poichè il bando non attribuisce un diritto dei vincitori del concorso ad essere assunti secondo le modalità e le condizioni ivi contenute; ha poi richiamato l'art. 4 del nuovo C.C.N.L. integrativo dell'1/12/2003, in cui si prevede che "i provvedimenti di inquadramento del personale a seguito dei passaggi all'interno delle aree B e C sono definiti con l'approvazione di tutte le graduatorie e la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da stipularsi entro il 31 gennaio 2004′′, così modificandosi la precedente norma del C.C.N.L. di settore, che ricollegava la decorrenza giuridica ed economica per il personale riqualificato alla data di pubblicazione del bando.
4. Avverso la sentenza, i dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Il Ministero non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 2 e 3, nonchè dell'art. 2077 c.c.: assumono che la sentenza è viziata nella parte in cui ha ritenuto decisiva la clausola contenuta nel contratto individuale di lavoro, con cui sono stati differiti gli effetti dell'inquadramento alla data di approvazione della graduatoria (11/2/2004), diversamente da quanto stabilito nel C.C.N.L. Comparto Ministeri, che invece fissa la decorrenza giuridica ed economica per il personale riqualificato alla data di pubblicazione del bando (art. 19, comma 5 C.C.N.L. Comparto ministeri). Precisano che, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, nel caso di specie, si non si era presenza di un passaggio del dipendente ad un'area di inquadramento superiore, bensì di progressione, all'interno della stessa area, ad una posizione economica superiore. Richiamano i principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui la progressione del dipendente da una qualifica ad un'altra, nell'ambito della stessa area, rientra negli atti di gestione del rapporto di lavoro di natura privatistica, con la conseguenza che non poteva dirsi sussistente un diverso contratto di lavoro individuale stipulato dai dipendenti, peggiorativo rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva ed in violazione del disposto dell'art. 2077 c.c..
2. Il motivo è fondato.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di esaminare controversie analoghe alla presente (cfr., da ultimo Cass., 24 giugno 2014, n. 14275; Cass., 28 novembre 2011, n. 25045;Cass., 30 dicembre 2010, n. 26493; Cass., 19 giugno 2009, n. 14478), osservando che: – ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede: ne consegue che il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, nè espropriatole per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtù del disposto dell'ari.
2077 c.c., comma 2, (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 29 agosto 1998, n. 8595; Cass., 21 agosto 2004, n. 16501);
- tale principio di diritto risulta pienamente coerente con la posizione che il datore di lavoro pubblico riveste nell'ambito del pubblico impiego, cosiddetto privatizzato e con la conseguente natura delle situazioni soggettive tutelabili che fanno capo ai dipendenti, posto che la tesi secondo cui il principio dell'immodificabilità del bando dovrebbe ritenersi recessivo rispetto all'esigenza di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, non considera che, a seguito della riforma, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario, e che, non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi (integralmente importabile alla categoria dei diritti soggettivi o, a fronte di specifici poteri discrezionali, degli interessi legittimi di diritto privato, pur sempre, comunque, riconducigli alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c.: cfr, Cass., SU, 1 ottobre 2003, n. 14625; Cass., 22 febbraio 2006, n. 3880) non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, come era in passato, allorchè la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all'esercizio del potere amministrativo pubblico;
- dal che discende, che, al di fuori dei casi in cui viene eccezionalmente riconosciuto al datore di lavoro, pubblico o privato, il potere di incidere unilateralmente sul vincolo contrattuale (come nei casi di esercizio del potere disciplinare o di legittimo esercizio dello ius variandi), non risulta configurabile un potere di autotutela della pubblica amministrazione, e la specialità del rapporto non è riferibile (come era nel testo originario della riforma) al perseguimento di interessi generali, ma alle singole disposizioni (essenzialmente concernenti le modalità dell'assunzione, rirrilevanza dei fatti concludenti e l'obbligo di assicurare "parità di trattamento" per i dipendenti), che determinano una regolamentazione specifica per il pubblico impiego.
2.2. Non appare poi condivisibile l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'art. 4 del CCNL Integrativo del 1.12.2003 avrebbe modificato quanto previsto, per ciò che qui specificamente rileva, dall'art. 19, comma 5, del CCNL Integrativo del 21.9.2000 (in base al quale "la decorrenza giuridica ed economica per il personale riqualificato è da considerare la data della pubblicazione del bando"), posto che la nuova normativa pattizia, pretesamente innovativa sul punto, si limita a prevedere che "i provvedimenti di inquadramento del personale a seguito dei passaggi all'interno delle aree B e C sono definiti con l'approvazione di tutte le graduatorie e la sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro da stipularsi entro il 31 gennaio 2004′′ e, perciò, a disciplinare la data ultima di sottoscrizione dei contratti e la necessità dell'adozione dei necessari atti ricognitivi, senza che da ciò possa desumersi una modificazione dell'art. 19 citato.
2.3. Infine, non possono ravvisarsi profili di nullità della clausola contrattuale collettiva integrativa, in conformità della quale è stata indicata nel bando la decorrenza dell'inquadramento, posto che, vertendosi in tema di passaggio di livello nell'ambito della stessa area, si è al di fuori dell'ipotesi di nuova assunzione e di conseguente eventuale violazione delle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 (Cass., 28 novembre 2011, n. 25045).
3. In definitiva il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza impugnata, e la causa rimessa alla stessa Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinchè risolva la controversia in applicazione del seguente principio: In tema di lavoro pubblico privatizzato, qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un tale comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buonafede. Il superamento del concorso pertanto consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale non disconoscibile alla stregua della natura del bando nè espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento.
Ne deriva che non può ravvisarsi alcun profilo di nullità contrattuale nell'art. 19, comma 5, del ccnl integrativo del 21 settembre 2000, secondo cui, in coerenza con i suddetti principi, "la decorrenza giuridica ed economica del personale riqualificato è da considerarsi la data di pubblicazione del bando", posto, altresì, che non si verte in ipotesi di nuova assunzione e di conseguente ed eventuale violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, nè, "a fortiori", della disciplina pubblicistica inerente alle assunzioni o agli inquadramenti superiori".
Alla stessa corte è demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015