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Polizia municipale – Lavoro festivo: maggiorazione oraria e indennità di turno –

CASO ESAMINATO
La problematica relativa al compenso spettante al personale della polizia municipale per l’attività lavorativa prestata nei giorni festivi infrasettimanali, si traduce in termini sostanziali nella risoluzione dei seguenti quesiti:

a) Deve essere liquidata «l’indennità di turno festivo»?

b) Deve essere liquidata la «maggiorazione oraria per lavoro festivo»?

c) Deve essere liquidata sia «l’indennità di turno festivo»  e sia «la maggiorazione oraria per lavoro festivo»?

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
L’art. 36 della costituzione al c.3 stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Sul punto la Corte costituzionale con sentenza n.146 del 30 giugno 1971 ha affermato che l’art. 36 Cost. col termine "riposo settimanale" intende esprimere sostanzialmente il concetto di periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro. Poiché tuttavia la varietà di qualità e di tipi di lavoro non consente una uniforme disciplina, che urterebbe contro gli interessi del mondo del lavoro e degli stessi lavoratori, deve necessariamente ammettersi la legittimità di una periodicità differente da quella sopraindicata a condizione che la relativa disciplina si attenga ai seguenti principi: 1) si tratti di casi di necessità a tutela di altri apprezzabili interessi; 2) non venga snaturato od eluso il rapporto - nel complesso - di un giorno di riposo e sei di lavoro; 3) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso.
Alla luce di tale sentenza, come stabilito nella decisione n. 5441 del 24 settembre 2003 dal Consiglio di Stato, il Comune è   legittimato a prevedere un’articolazione della turnazione dei vigili urbani su sei giorni, in modo da comprendere anche i giorni festivi e domenicali, considerata la peculiarità delle funzioni attribuite alla Polizia municipale, che non tollerano soluzioni di continuità (vgs. Consiglio di Sato V, 20 aprile 994, n. 338). Il tutto deve essere programmato in modo tale da regolamentare l’esercizio del diritto del lavoratore al riposo compensativo, inteso nel senso che ad un certo numero di giornate lavorative faccia seguito quella di riposo.
Gli istituti della c.d. «maggiorazione oraria per lavoro festivo» e della «indennità di turno festivo» sono entrambi disciplinati dal CCNL integrativo del 14 settembre 2000.

INDENNITA’ DI TURNO
L'indennità di turnazione è finalizzata a compensare il disagio del dipendente dell'ente locale nel caso in cui sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quello previsto in via ordinaria per i pubblici dipendenti; pertanto, poiché detto disagio è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell'ordinario assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l'indennità deve ritenersi spettante anche nel caso in cui il turno vada a ricadere nella fascia oraria che per la generalità dei dipendenti sarebbe di normale servizi.
L’art. 22 del CCNL del 14 settembre 2000 espressamente stabilisce che le prestazioni svolte in turnazione devono essere ripartite nell’arco del mese in modo da dare luogo a una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano, in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
Pertanto non si rientrano nell’ipotesi della turnazione i seguenti casi:

a) nell’arco temporale di un mese, che rappresenta il periodo di riferimento per calcolare la condizione di equilibrio dei turni, il dipendente si trovi a operare solo una volta in un turno (antimeridiano o pomeridiano). Tale situazione, potrebbe soltanto consentire di prevedere in sede di contrattazione decentrata integrativa uno specifico compenso. Sul punto è intervenuta anche l'ARAN, affermando che tale principio non necessariamente deve essere interpretato con rigida proporzione aritmetica; il termine 'equilibrato' infatti, non corrisponde esattamente a numero 'identico', ma implica che il numero dei turni di lavoro prestati in orario antimeridiano debba essere sostanzialmente equivalente a quello prestato in orario antimeridiano, assicurando l'avvicendamento degli operatori - rotazione ciclica- [parere ARAN n. 900-22C2 ove si ritiene ragionevole, ai fini della corresponsione dell'indennità, un differenziale tra i turni antimeridiani e pomeridiani pari a una a due unità nell'arco di un mese]. Non è pertanto sufficiente, al fine della corresponsione dell'indennità de qua, un'episodica o minoritaria prestazione lavorativa in un turno diverso dalla tipologia di lavoro ordinario; un notevole squilibrio numerico tra i turni antimeridiani e pomeridiani effettuati da uno stesso agente nell'arco di un mese, potrebbe infatti configurarsi semplicemente come una particolare, seppur onerosa, articolazione dell'ordinario orario di lavoro che non dà diritto al riconoscimento dell'indennità di turno.[ Cfr. parere ARAN n. 900-22C1. In tal senso vedi anche parere ANCI 23 novembre 2005]. Infine, in risposta al quesito n. W 35 del 7 settembre 2001 l’ARAN ha chiarito che l’eventuale articolazione dell’orario di lavoro con variazioni mensili (un mese di turno interamente antimeridiano ed un mese di turno interamente pomeridiano) non possono essere ricondotti alla disciplina dell’art. 22 e pertanto non giustificano la liquidazione dell’indennità di turnazione;  

b) la struttura non  prevede un orario di servizio giornaliero di almeno dieci ore.  

L’art.22 del CCNL del 14 settembre 2000, con riferimento alle turnazioni stabilisce che:  

Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità,  devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.

I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.

Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui  valori sono stabiliti come segue:

a) turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)

b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione  di cui all’art.52, comma 2, lett. c)

c) turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).

    L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

    Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.

 

La retribuzione oggetto di maggiorazione è la “retribuzione individuale mensile” di cui all’art. art. 52 c. 2 lett. C   del CCNL del 14 settembre 2000, così costituita:
retribuzione mensile ((valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d’accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3))
+
incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria
+
retribuzione individuale di anzianità;
+
retribuzione di posizione
+
altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile

 

TRATTAMENTO PER ATTIVITA' PRESTATA IN GIORNO FESTIVO E FESTIVO INFRASETTIMANALE

L’art.24 del CCNL del 14 settembre 2000, con riferimento al trattamento economico per attività prestata in giorno festivo stabilisce che:  

l dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

 

La retribuzione oggetto di maggiorazione è la “retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b)  del CCNL del 14 settembre 2000”. L’art.52, comma 2, lett. b) si riferisce alla retribuzione base mensile che è così costituita:
retribuzione mensile ((valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d’accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3))
+
incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria
+
retribuzione individuale di anzianità

L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

La maggiorazione per l'attività prestata dal dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

La maggiorazione prevista dal c.1 dell’art. 24 spetta ai dipendenti degli enti locali che non abbiano fruito del riposo dopo sei giornate consecutive di lavoro mentre, di converso, non è dovuta a coloro che debbano lavorare (come, di norma, gli appartenenti ai corpi delle polizie municipali) anche di domenica, usufruendo dell'ordinario turno di riposo in una precedente o successiva giornata feriale. Pertanto, l’art. 24 c.1 non è applicabile qualora il servizio di polizia municipale sia organizzato su un orario di lavoro distribuito su tutti i giorni della settimana. Infatti, in tal caso non sussiste il presupposto richiesto dalla norma contrattuale delle  "particolari esigenze di servizio", che non ricorrono  nel caso dei servizi che ordinariamente devono essere svolti con possibile non fruizione del riposo festivo ordinario, come è quello degli addetti alla polizia municipale. (Sez. V, sent. n. 3047 del 23-05-2006; Sez. V, sent. n. 3691 del 21-06-2006; Sez. V, sent. n. 3696 del 21-06-2006)

I ORIENTAMENTO - ESCLUSIONE DEL CUMULO DEGLI ISTITUTI DELL’«indennità di turno festivo»  e DELLA «maggiorazione oraria per lavoro festivo INFRASETTIMANE»

Consiglio di stato decisione n. 5441 del 24 settembre 2003
Per i vigili urbani, proprio perché categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa naturalmente articolata su turni e quindi impiegati normalmente per turno anche nei giorni festivi, è stata ritenuta spettante solo l’indennità di turnazione di cui all’art. 13 del DPR n. 268 e non anche, per cumulo, la maggiorazione stipendiale di cui all’art. 17 della stessa normativa contrattuale, ovvero il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, previsto, in alternativa al riposo compensativo, in caso di prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale (nella recente giurisprudenza di primo grado: TAR Puglia, Bari, II, 17 marzo 2000, n. 995 e 6 maggio 2000, n. 1740; TAR Sicilia, Catania, 15 ottobre 2001, n. 1839). Il tutto ovviamente al fine di evitare l’indebita concessione di un doppio vantaggio economico, che le stesse disposizioni contrattuali si sono premurate di non configurare.

Cassazione sez. lavoro n. 8458 del 9.4.2010
In materia di pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, si applica ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l'art. 22, comma 5 del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell'art. 24, che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione alle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell'ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, aveva escluso la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi del citato art. 22, con il compenso di cui al successivo art. 24). (Rigetta, App. Lecce, 27/09/2005)
Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica – parere UPPA n.  4/08 del 15 gennaio 2008
L’art. 24 dello stesso contratto disciplina, invece, una situazione completamente diversa, quella del dipendente che per particolari esigenze di servizio eccezionalmente non usufruisce del giorno di riposo settimanale. In questo caso gli dovrà essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52,comma 2, lett. b), maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Sempre l’art. 24 stabilisce che il dipendente, il quale presta eccezionalmente attività in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Quest’ultima ipotesi non è quella del turnista che si trova nell’arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale. In tal caso, cioè nell’eventualità di effettuazione della prestazione lavorativa in turno coincidente con il giorno festivo infrasettimanale (e tale si considera anche la festività del santo patrono), al lavoratore spetta solo l’indennità per turno festivo prevista dall’art. 22, comma 5, come si desume dalla formula della clausola che dice “interamente”. Di conseguenza l’art. 24, a parere dello scrivente, ferma restando ogni autonoma valutazione dell’ente datore di lavoro, non si applica nel caso in cui, nell’ambito dell’ordinaria distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, il lavoratore si trovaa prestare la propria attività durante un giorno festivo infrasettimanale, mentre risulterà applicabile nelcaso in cui il lavoratore si dovesse trovare a prestare eccezionalmente l’attività nel giorno festivo al di fuori dell’articolazione in turni.

ARAN  (quesito w 36 del 7 settembre 2001 - pareri: 900-22A1; 900-22H2; 900-24D1 reperibili on line sul sito www.aranagenzia.it).
Quesito: W36. Alcuni chiarimenti circa la disciplina delle turnazioni, della relativa indennità e delle condizioni del lavoratore turnista

1. L’indennità di turno viene corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell’ambito del turno e vale a compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare articolazione dell’orario; per il medesimo personale le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate esclusivamente in base alla disciplina dell.art.38 del CCNL del 14.9.2000 e secondo le misure ivi espressamente previste, diverse da quelle previste per le prestazioni effettuate in turno;
2. nel caso di effettuazione di prestazione lavorativa in turno in occasione di festività infrasettimanale, al lavoratore deve essere corrisposto solo l’indennità per turno festivo prevista dall’art.22, comma 5, secondo alinea; l’art.24 concerne la diversa fattispecie del lavoratore che eccezionalmente ed occasionalmente viene chiamato a prestare la propria attività nel giorno del riposo settimanale o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo e quindi non può trovare applicazione anche nell’ipotesi del lavoro organizzato in turni;
3. nel caso in cui il lavoratore turnista effettui prestazioni lavorative anche nel giorno assegnato per
il riposo settimanale (si tratta del cosiddetto settimo giorno e quindi al di là dell’orario d’obbligo delle 36 ore settimanali) ha diritto solo all’applicazione della disciplina dell.art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, in relazione al numero delle ore lavorative rese; invece nel caso in cui il lavoratore sia inserito in un turno che, nell’ambito delle 36 ore settimanali di lavoro dovute abbracci
anche la domenica, con conseguente fruizione del riposo settimanale in altro giorno della settimana successiva, allo stesso, nel caso di lavoro domenicale, dovrà essere corrisposto solo il compenso per turno festivo di cui all.art.22, comma 5, secondo alinea del CCNL del 14.9.2000;
4. l’indennità di turno, come detto, vale a compensare il disagio derivante al lavoratore dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro connessa al turno; pertanto, il lavoratore, ogniqualvolta presti attività lavorativa in turno e siano presenti i requisiti stabiliti a tal fine dall.art.22 del CCNL del 14.9.2000 (distribuzione equilibrata ed avvicendata nel corso del mese dei turni antimeridiani, pomeridiani ed eventualmente notturni), ha sempre diritto a percepire la relativa indennità; conseguentemente, se lo stesso lavoratore, nell’ambito della sua prestazione lavorativa in
turno partecipa anche a progetti obiettivo, ha sicuramente diritto a percepire anche i compensi ad essi relativi dato che si tratta, come generalmente avviene nella logica dei progetti di produttività, di
una prestazione qualitativamente o quantitativamente diversa e aggiuntiva rispetto a quella normalmente richiesta nell’ambito dello svolgimento del rapporto di lavoro.

II ORIENTAMENTO - CUMULO DEGLI ISTITUTI DELL’«indennità di turno festivo»  e DELLA «maggiorazione oraria per lavoro festivo INFRASETTIMANE»

Sentenza Corte di Cassazione n. 9097/2007 - interpretazione degli artt. 22 e 24 del CCNL 14/09/00 Comparto Regioni – Autonomie Locali.

………..appare senz'altro corretta - in quanto conforme ai canoni ermeneutici sanciti dall'art. 12 preleggi, e la cui applicazione non è stata specificamente censurata dal ricorrente l'interpretazione della normativa (applicabile nella specie) nel senso che il trattamento retributivo di cui nel D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dal successivo art. 17 (che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un "riposo compensativo") e, in aggiunta o in caso di mancata fruizione di quest'ultimo, la corresponsione di un emolumento economico; per cui, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all'art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposto compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall'art. 17, nella misura prevista per il lavoro straordinario festivo (comma 2). Con la conclusione - alla quale esattamente perviene la Corte di Appello di Napoli al termine di un percorso argomentativo condotto in perfetta aderenza ai criteri valevoli nell'interpretazione della normativa nella specie applicabile - che una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione, si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citt., conferma l'infondatezza del motivo di ricorso, con cui il Comune ricorrente erroneamente sostiene che l'applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l'applicabilità della seconda in forza di un c.d. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse.

CONCLUSIONI

Vista l’incertezza in materia, si ritienen che sia maggiormente cautelativo per L’Ente attenersi all’orientamento maggioritario, avallato dall’ARAN, considerato che per effetto dell’art. 1 c. 132 della L. n. 311 del 30 dicembre 2004 nel nostro ordinamento vige il principio del  divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche (Comma così modificato dall'art. 14-septiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la proroga dell'efficacia del presente comma vedi l'art. 25, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il comma dell'art. 41, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207).

Dott. Forgione Gianluca