Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi" (ex art. 420 bis c.p.c.).
Ammesso solo in primo grado (Cassazione civile, sez. lavoro, 1 marzo 2007, n. 4834)

 

L'art. 420 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40/2006, prevede che il giudice del lavoro possa affrontare in via pregiudiziale le questioni concernenti "l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale".
La relativa sentenza, dispone il secondo comma dell'art. 420 bis, è impugnabile con ricorso per cassazione, da proporsi nel termine perentorio di sessanta giorni dall'avviso di deposito.
La questione che i giudici della S.C. hanno risolto in senso negativo riguarda l'applicabilità di detta norma al grado d'appello oltre che al primo grado di giudizio.
A sostegno dell'applicabilità dell'art. 420 bis al solo giudizio di primo grado un duplice ordine di argomenti: testuale e logico.
Il testo della norma prevede che il giudice che decida di affrontare la questione pregiudiziale possa comunque impartire i provvedimenti necessari per l'istruzione della causa, ed è nel giudizio di primo grado ad essere tipicamente dedicato all'assunzione dei mezzi istruttori, mentrè è ipotesi del tutto residuale in grado d'appello.
Inoltre occorre rilevare come l'unico strumento di impugnazione previsto avverso la sentenza relativa a tale accertamento pregiudiziale sia il ricorso per Cassazione, con esclusione dell'appello, mentre la sentenza di secondo grado è già di per sè soltanto ricorribile.
Alle argomentazioni testuali la S.C. affianca una ben più convincente interpretazione logico-giuridica, coordinando la norma in esame con i principi costituzionali della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost) e dell'immediatezza della tutela giurisdizionale (art. 24, Cost.).
Se è vero che la legge "la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare interessi generali, con le dilazioni conseguenti", è pur vero che la normativa processuale, che comporti tale ritardo, debba essere "modulata secondo linee che rendono intrinsecamente ragionevole il limite all'immediatezza della tutela giurisdizionale" (C. Cost. n. 276/2000)
«Questo bilanciamento, nel caso dell'art. 420 bis c.p.c., non è lo stesso nel giudizio di primo grado ed in quello di appello.
L'accertamento pregiudiziale in limine litis del giudizio di primo grado vede il ritardo della completa definizione della lite compensato dalla più rapido intervento della Corte di Cassazione, perchè realizzato omisso medio, nella verifica che l'interpretazione da cui muove il Giudice di primo grado sia corretta.
Invece nel giudizio di appello la pronuncia definitiva che renderebbe il Giudice in quel grado è già di per sè soltanto ricorribile per Cassazione
e quindi il ritardo conseguente allo sdoppiamento del processo tra accertamento incidentale e pronuncia definitiva sulla domanda non ha di norma un'apprezzabile contropartita»

 

IL DLS 40 del 2006, con il nuovo trsto dell'art. 420 bis, ha esteso ai contratti collettivi del settore privato una regola già prevista per il settore pubblico

l'art.30 del D.Lgs. 80/1998 che introduceva l'art.68-bis al D.Lgs.29/1993 (la c.d. privatizzazione del pubblico impiego) dal titolo "Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi", il cui contenuto prevede che quando per la definizione di una controversia relativa alla materia del pubblico impiego sia necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale il giudice debba sospendere il giudizio e far instaurare un sotto-procedimento di natura sindacale per verificare se le parti che hanno sottoscritto il contratto riescono a raggiungere un accordo sull'interpretazione della clausola "incriminata". Se così non dovesse essere il giudice decide con sentenza la sola questione pregiudiziale sull'interpretazione della norma. La sentenza sul punto è ricorribile solo per Cassazione e il processo viene sospeso sino alla pronuncia della Cassazione. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi tutti i processi (pendenti presso lo stesso o altri Tribunali) la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi.

Si veda l'art 64 del Dlgs 165/2001

 

Ricorso in Cassazione e deposito del contratto collettivo: la decisione delle SSUU Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 23/09/2010 n° 20075

E' necessaria la produzione del testo integrale del contratto collettivo e non per estratto delle singole clausole impugnate, a pena di improcedibilità.

"L'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente (principale o incidentale) a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nel senso che, allorché il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 420 bis c.p.c. (disposizione inserita nel codice di rito dall'art. 18, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2, D.Lgs. n. 40/2006 cit.) il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni".