Atto nullo negli altri casi espressamente previsti dalla legge
In alcuni casi, le norme prevedono la nullità di certi provvedimenti, per la violazione di definite norme:
− assunzioni operate dalle pubbliche amministrazioni senza concorso;
Cons. di St. Ad.Pl. , 29 febbraio 1992, n.2, per la quale “nei casi di nullità in senso tecnico dell’atto costitutivo del rapporto di lavoro, l’interessato non puo’ invocare la costituzione di un rapporto di pubblico impiego efficace anche se invalida, come titolo per la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Per volontà di legge, infatti, il provvedimento adottato in suo favore, è improduttivo, in quanto tale di qualsiasi effetto giuridico, anche se i fatti e le attività storicamente verificatisi e seguito del negozio nullo possono, in base ad una diversa valutazione normativa, produrre limitate e autonome conseguenze...quali ad esempio la costituzione di un rapporto di fatto con conseguenze favorevoli di cui all’art. 2126 cc., che come precisato dalla corte di Cass SSUU con sentenza n. 2993 del 3 maggio 1986 pone una fictio iuris di validità del rapporto nullo (sul punto si veda anche la giurisprudenza della Corte die Conti secondo la quale costituisce danno erariale il pagamento di retribuzioni in favore di dipendenti assunti illegittimamente, restando esclusa ogni ipotesi di compensatio lucri cum damno dal fatto che l’utilitas derivante dall’attività dei dipendenti è valutata dalla legge attraverso la predisposizioni delle piante organiche e dei modi con cui procedere alla costituzione del rapporto di lavoro (sez, I sent 114/87, SSRR 531/87, 386/84, 349/83, Sez I 42/87, 14 e 20/84, 58/82). Conforme Cons. di St. Ad.Pl. , 29 febbraio 1992, n.5.
− inquadramento di dipendenti pubblici in violazione delle norme;
− conferimento di incarichi a dipendenti di altre amministrazioni, senza l'autorizzazione delle stesse;
− atti privi di copertura finanziaria;
− provvedimenti emanati da organi amministrativi scaduti. Si tratta di ipotesi diverse, almeno astrattamente, da quelle relative alla annullabilità e all'inesistenza: vi è, infatti, un atto riconoscibile come provvedimento amministrativo, espressione di un potere amministrativo del quale l'autorità emanante è titolare; questo provvedimento, tuttavia, non produce alcun effetto giuridico. Ciò avviene non perché manchi il potere o perché esso non possa essere esercitato, bensì perché il provvedimento è affetto da un vizio al quale l'ordinamento, eccezionalmente, reagisce con la radicale privazione di efficacia. Tuttavia, il regime di questi atti è analogo a quello dei provvedimenti inesistenti. I provvedimenti nulli non hanno neanche la limitata rilevanza giuridica che il codice civile riconosce ai contratti nulli (per esempio, ai fini della conversione). Di conseguenza, la distinzione tra inesistenza e nullità è solo teorica.