IL FUNZIONARIO DI FATTO

Le due generali casistiche dalle quali origina la figura del funzionario di fatto, sono l'usurpazione della pubblica funzione e la c.d. ingerenza autorizzata che si caratterizza per la sussistenza di un atto di assegnazione rivelatosi, tuttavia, invalido.

La ratio del riconoscimento giuridico della figura del funzionario di fatto e della giuridica rilevanza dell'attività dal medesimo compiuta così motivata dalla dottrina:

- nell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa;
- nella prospettiva della tutela dell'affidamento del terzo e nella situazione d'apparenza determinata dall'esercizio della pubblica funzione (da riconoscere solo laddove producano effetti favorevoli per il terzo di buona fede).

Ulteriore profilo problematico relativo alla figura del funzionario di fatto è quello relativo alla sua retribuzione per l'attività compiuta.

La dottrina tende a distinguere se il funzionario di fatto abbia esercitato l'attività sulla base di un atto di investitura viziato o in assenza di esso. Nel primo caso il funzionario di fatto potrà pretendere la retribuzione anche sulla scorta dell'art. 2126 cc, nel secondo potrà esigere un compenso sulla scorta dell'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 cc.