Non sono considerati atti normativi le circolari, essendo stati prescritti ormai dei criteri formali per l’emanazione dei regolamenti (V. art. 17 L. 23 agosto 1988 n. 400; art. 7 D. L.vo 18 agosto 2000 n.267). Esse perciò non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell'ambito dell'amministrazione che le emette

Le circolari amministrative, quindi, non spiegano normalmente alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva da parte dell’organo di vertice che le emette nei confronti degli uffici dipendenti - Cass. S. U. 2 novembre 2007, n. 23031.

Peraltro eccezionalmente può essere impugnabile una circolare insieme all’atto applicativo secondo quanto precisato da cons. St. sez. IV 17 febbraio 2014 n. 753, in quanto la circolare, pur qualificandosi come mero atto interno alla P.A., può realizzare, in riferimento ai suoi atti applicativi, profili di eccesso di potere deducibili con ricorso dinanzi al giudice amministrativo (V. anche Cons. St., Sez. VI, n. 177 del 2011).

lo sviamento di potere, L'irragionevolezza, l'illogicità e la contraddittorietà dell'atto, Travisamento ed erronea valutazione dei fatti, - Contraddittorietà tra più atti, Contraddittorietà tra più parti dello stesso provvedimento, - Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta

Inosservanza di circolari; quando l'amministrazione si discosta dalla direttiva impartita in via generale dalla stessa autorità o da un'autorità superiore. In relazione alle circolari, non è vietato discostarsi da quanto disposto da una circolare, purché però tale fatto sia motivato adeguatamente.


 

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