La giurisdizione sulla responsabilità degli amministatori di società pubbliche ha una duplice connotazione che oscilla tra la "natura giuridica della società" e "natura pubblicistica delle risorse.
Come evidenziato dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la constatazione della terzietà della società, quale soggetto con veste formale di diritto privato, rispetto al socio pubblico non può comportare – e non comporta – l'automatica applicazione della relativa disciplina civilistica. Occorre condurre l'analisi caso per caso, per stabilire in concreto la natura – sostanzialmente pubblica o privata - della società per cui operano i soggetti di volta in volta chiamati in responsabilità e per accertare che essa sia caratterizzata o meno da uno speciale statuto giuridico (vicende RAI e ENAV, Cass. SU, sent. nn. 27092/2009 e 5032/2010).
Corte di cassazione sentenza n. 27092 del 2009 aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti
La Corte di Cassazione con sentenza n. 27092 del 2009 ha riconosciuto che "Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in tema di risarcimento del danno cagionato alla Rai Radio televisione Italiana s.p.a., da componenti del consiglio d'amministrazione e da dipendenti di tale società e degli enti pubblici azionisti, in relazione alla nomina del direttore generale e al trattamento economico dello stesso e degli ex direttori generali;
la Rai, infatti, nonostante la veste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici), ha natura sostanziale di ente pubblico, con uno statuto assoggettato a regole legali, per cui essa è: designata direttamente dalla legge quale concessionaria dell'essenziale servizio pubblico radiotelevisivo; sottoposta a penetranti poteri di vigilanza da parte di un'apposita commissione parlamentare; destinataria di un canone d'abbonamento avente natura di imposta; compresa tra gli enti sottoposti al controllo della Corte dei Conti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; tenuta all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento degli appalti; né l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa è ostacolata dalla possibilità di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda".
La previsione legislativa della possibilità di promuovere confronti dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI l'ordinaria azione civilistica di responsabilità (peraltro con il vincolo di una previa deliberazione conforme della commissione di vigilanza) non implica l'esclusione dell'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile; l'avere entrambe per oggetto il medesimo danno (peraltro con i limiti che per la seconda derivano dalla diversità dei presupposti e delle conseguenze, relativamente all'elemento soggettivo, alla solo eccezionale trasmissibilità agli eredi, alla facoltà di riduzione del quantum) non osta alla loro coesistenza, ne' comporta i rischi di duplicazione del risarcimento prospettati dai ricorrenti, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali (Cass. 24 marzo 2006 n. 6581).
Il legilsatore già era intervenuto per quanto riguarda la Responsabilita' degli amministratori di societa' quotate partecipate da amministrazioni pubbliche, con l'art. 16-bis DL 248 del 31 dicembre 2007
Per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonche' per le loro controllate, la responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti e' regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA' . RESPONSABILITA' VERSO LA SOCIETA'
L'azione sociale di responsabilità per il risarcimento del danno è promossa a seguito di deliberazione dell'Assemblea (art. 2393, c.c.) o del collegio sindacale o dai soci che rappresentano un quinto del capitale (art. 2393-bis, c.c.), quindi da coloro che hanno nominato quegli amministratori con scelta politica ampiamente discrezionale.
Dispositivo dell'art. 2392 Codice Civile. Responsabilità verso la società. La responsabilità degli amministratori e dei sindaci ha natura contrattuale e incombe sugli stessi l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del danno verificatosi, mentre sulla società incombe il solo onere di dimostrare la sussistenza della violazione e il nesso di causalità tra questa e il danno conseguente.
Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge [2423, 2435, 2485, 2486] e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze [18, 1176, 1710, 2507] . Essi sono solidalmente responsabili [1292] verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori [2381, 2449, 2455]. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose [2377, 2409]. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio [2421, n. 1], dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale [18, 2260, 2941, n. 7].
Dispositivo dell'art. 2393 Codice Civile. Azione sociale di responsabilità.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione [22, 2364, n. 4, 2366, 2373, 2409]. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare [2366], quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori [2386]. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere [1966], purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale [2394, 2394 bis, 2395, 2434] o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.
Dispositivo dell'art. 2393 bis Codice Civile. Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto . La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti. In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione. I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società. Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma dell'articolo precedente.
Dispositivo dell'art. 2394 Codice Civile. Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale [2409, 2509]. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti [2949]. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria [2901] quando ne ricorrono gli estremi [2393, 2393 bis, 2395].
Dispositivo dell'art. 2395 Codice Civile. Azione individuale del socio e del terzo
Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo [2419] che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis]. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
Dispositivo dell'art. 2476 Codice Civile . Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (SRL)
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali [2261, 2320] ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione (1). In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.