La giurisdizione penale e civile, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale. Per i danni cagionati ad una società in house, la corte di cass. SSUU ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti nelle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli organi sociali responsabili di quei danni, ma è necessario, secondo la Corte, richiamare il principio, già in passato enunciato, secondo cui la verifica dei requisiti propri della società in house – la cui esistenza occorre sia consacrata nello statuto sociale e costituisce, come detto, il presupposto per l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società – deve esser svolta avendo riguardo al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita (cfr. Sez. un. n. 27993 del 2013 e n. 7177 del 2014, alle cui motivazioni di rinvia). Petanto, nel caso in esame, in cui sono in discussione comportamenti tenuti da soggetti privati i quali, nel momento in cui li realizzarono, non potevano essere ad alcun titolo considerati agenti pubblici ed il cui operato è stato ipoteticamente fonte di danno per il patrimonio di una società avente anch’essa (a quel tempo) natura di soggetto privato, la giurisdizione della Corte dei conti non sarebbe neppure in astratto configurabile: tanto meno, quindi, se ne può trarre argomento per escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
esto integraleCorte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 10 – 24 marzo 2015, n. 5848
Presidente Rovelli – Relatore Rordorf
Fatto e diritto
Premesso, in fatto, che:
— con atti notificati nell’agosto e settembre 2010 la società Aziende Industriali Municipali Vicenza s.p.a. (in prosieguo indicata come Aim) ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza i sigg.ri Bo.Sa. , B.F. , Be.Re. , C.B. , F.A. , Fo.Si. , M.A. , P.V. , R.G. , S.G. , T.G. , Tr.Gi. , e Z.P. , i quali in anni compresi tra il 2003 ed il 2006 avevano ricoperto la carica di amministratori o di sindaci della società;
— la società attrice, dopo aver narrato di una complessa operazione che aveva condotto all’acquisto, direttamente e tramite altre società partecipate, di un ramo di azienda denominato “Piattaforma di Marghera” con modalità non corrette, a condizioni affatto sconvenienti ed in una situazione che avrebbe dovuto indurre a compere scelte diverse, ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni degli ex amministratori per mala gestio e degli ex sindaci per omesso controllo sull’operato dei medesimi amministratori;
— alcuni tra i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale assumendo che la società Aim, in quanto totalitariamente partecipata dal Comune di Vicenza, destinata allo svolgimento di servizi pubblici essenziali e sottoposta al penetrante controllo dell’ente pubblico partecipante, avrebbe i connotati di una società in house, onde l’azione di responsabilità nei confronti dei suoi organi sarebbe esperibile solo dinanzi alla Corte dei conti ad opera del Procuratore della Repubblica presso detta corte;
— la società attrice ha quindi proposto alle sezioni unite di questa corte istanza per regolamento di giurisdizione a norma dell’art. 41 c.p.c.;
— i sigg.ri Be. , C. , M. , P. e Tr. hanno resistito con controricorsi, insistendo nell’eccepire il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
— i sigg.ri B. , T. e Z. , così come la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (terza chiamata in garanzia nel giudizio di merito) hanno del pari depositato controricorsi, ma dichiarando di non voler prendere posizione sul tema della giurisdizione;
— il Procuratore generale, muovendo dal presupposto che tra l’azione erariale proponibile dinanzi alla Corte dei conti e l’azione sociale di responsabilità esperibile nei confronti degli organi di società a norma del codice civile non sussista un rapporto di esclusività, bensì di alternatività, onde l’eventuale interferenza reciproca tra le due azioni potrebbe riflettersi sulla loro proponibilità ma non darebbe luogo ad una questione di giurisdizione, ha chiesto che il ricorso per regolamento sia dichiarato inammissibile;
— sono state depositate ulteriori memorie.
Considerato, in diritto, che:
— non può essere accolta la richiesta con cui il Procuratore generale vorrebbe fosse dichiarato inammissibile il proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, benché sia vero – come il medesimo Procuratore generale sottolinea – che la giurisprudenza di questa sezioni unite è ferma nel sostenere che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, onde l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione (nonché di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di giurisdizione (in tal senso, da ultimo, Sez. un n. 26659 del 2014, cui si rinvia per una più diffusa motivazione sul punto, nonché per la citazione di ulteriori precedenti di ugual segno);
— nondimeno, una volta che la difesa di alcuni dei convenuti in giudizio dinanzi al tribunale abbia eccepito il difetto di giurisdizione di quel giudice, assumendo di essere in presenza di una situazione che comporterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice contabile, fondato o meno che sia tale assunto, una questione di giurisdizione risulta per ciò stesso posta e non potrebbe negarsi alla parte interessata il diritto di ottenere che le sezioni unite della Corte di cassazione la dirimano preventivamente, così da evitare il protrarsi di qualsiasi possibile incertezza al riguardo nel corso successivo del giudizio;
— queste sezioni unite, pertanto, non possono esimersi dall’accertare se nel caso in esame il giudice adito sia o meno fornito di giurisdizione, dal momento che ciò è contestato, e qualora tale accertamento si concludesse in senso positivo ogni eventuale questione d’interferenza con la giurisdizione concorrente di altro giudice investirebbe – allora sì – unicamente il tema della proponibilità della domanda, che ovviamente resta estraneo al regolamento di giurisdizione;
— nel presente caso la questione di giurisdizione si pone, quindi, nei seguenti termini: se l’azione sociale di responsabilità proposta nei confronti di amministratori e sindaci di una società per azioni partecipata da un ente pubblico territoriale, che per quel medesimo ente svolge servizi pubblici essenziali, competa o meno al giudice ordinario;
— non è consentito mettere in dubbio che, almeno in via generale, competa al giudice ordinario la giurisdizione in ordine ad azioni di tal fatta, ancorché la società danneggiata sia partecipata dallo Stato o da altri enti pubblici, bastando a tal riguardo osservare che tali società non si sottraggono alla disciplina dettata dal codice civile, se non espressamente derogata, come agevolmente può arguirsi dall’art. 2449 c.c. e come anche in tempi più recenti è confermato dall’espressa indicazione contenuta nel comma 13 dell’art. 4 del d.l. n. 95 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) secondo cui “per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque (alle società a partecipazione pubblica) la disciplina del codice civile in materia di società di capitali“;
— com’è noto, l’assoggettamento di siffatte società alle regole ed ai principi civilistici vigenti in materia ha comportato non solo l’ovvia affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle azioni sociali di responsabilità esperibili a norma degli artt. 2392 e 2393 c.c., ma anche l’esclusione della giurisdizione della Corte di conti riguardo alle azioni per danno erariale intentate dal Procuratore della Repubblica presso detta corte nei confronti degli organi sociali cui venga addebitato di aver arrecato danno al patrimonio della società, stante l’impossibilità di configurare l’esistenza sia di un rapporto di servizio direttamente intercorrente tra i medesimi organi della società e la pubblica amministrazione sia di un danno erariale riferibile in via diretta al patrimonio dell’amministrazione medesima (si veda Sez. un. n. 26806 del 2009 e le numerose altre pronunce conformi che vi hanno fatto seguito);
è altresì noto che a diversa conclusione, quanto alla sussistenza della giurisdizione del giudice contabile, queste sezioni unite sono invece pervenute nel caso di analoghe iniziative processuali del procuratore contabile nei confronti degli organi delle cosiddette società in house providing, per tali intendendosi quelle le cui azioni non possono per statuto appartenere neppure in parte a soci privati, il cui oggetto sociale prevede un’attività da prestare prevalentemente in favore dell’ente pubblico partecipante e che, sempre in base ad apposite previsioni statutarie, sono assoggettate ad una minuziosa forma di controllo da parte del socio pubblico così da implicare una subordinazione dei suoi organi amministrativi alla volontà di quello al punto da renderle assimilabili ad una sua articolazione interna (si veda, per tutte, Sez. un. n. 26283 del 2013);
proprio all’orientamento che ravvisa la giurisdizione della Corte dei conti in materia di azioni di responsabilità proposte nei confronti degli organi di società in house si riallaccia ora l’assunto dei controricorrenti, i quali contestano la giurisdizione del giudice ordinario sull’implicito presupposto che la giurisdizione del giudice contabile per i danni sofferti da società in house avrebbe un carattere esclusivo, di modo che, una volta affermata quella, non residuerebbe spazio per postulare anche la giurisdizione in materia del tribunale civile;
s’è già sopra accennato all’orientamento secondo il quale la giurisdizione penale e civile, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale: se ne potrebbe dedurre che la surriferita tesi dei controricorrenti non coglie nel segno, appunto perché non è sufficiente che, in una determinata situazione, sia ravvisabile la giurisdizione della Corte dei conti per escludere che sussista anche la giurisdizione del tribunale civile;
se ciò è vero, in via generale, ci si potrebbe nondimeno chiedere se, nel particolare caso di danni cagionati ad una società in house, gli specifici argomenti che hanno condotto queste sezioni unite ad affermare la giurisdizione della Corte dei conti nelle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli organi sociali responsabili di quei danni – implicanti l’inesistenza, almeno a questo fine, di un vero e proprio rapporto di alterità soggettiva tra la società partecipata e l’ente pubblico partecipante – non debbano al tempo stesso portare, sul piano logico, ad escludere la possibilità di una (eventualmente concorrente) giurisdizione del giudice ordinario investito da un’azione sociale di responsabilità per i medesimi fatti;
ma una simile indagine, nel caso di specie, si rivela superflua: per l’assorbente ragione che la Aim, se pure è divenuta una società in house nel corso della sua esistenza, di certo non lo era al tempo in cui i suoi amministratori e sindaci hanno tenuto i comportamenti dai quali scaturirebbe la responsabilità loro imputata nel giudizio di cui trattasi né al tempo in cui si è verificato il pregiudizio patrimoniale cui l’azione risarcitoria tende a porre rimedio;
le vicende di cui si discute in causa risalgono, infatti, ad anni compresi tra il 2003 ed il 2006 e dalla documentazione allegata al ricorso (con i numeri a 52 a 58) si evince che solo a partire dal 3 febbraio 2009 sono state introdotte nello statuto della Aim clausole implicanti il divieto di cessione delle azioni a soggetti privati e l’attribuzione al socio pubblico di poteri di controllo analogo a quello che esso esercita sulle proprie articolazioni interne (previsioni poi venute meno a seguito di ulteriori modifiche statutarie deliberate il 14 ottobre 2013);
stando così le cose, non può non richiamarsi il principio, già in passato enunciato da queste sezioni unite, secondo cui la verifica dei requisiti propri della società in house – la cui esistenza occorre sia consacrata nello statuto sociale e costituisce, come detto, il presupposto per l’affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società – deve esser svolta avendo riguardo al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita (cfr. Sez. un. n. 27993 del 2013 e n. 7177 del 2014, alle cui motivazioni di rinvia);
ne discende che nel caso in esame, in cui sono in discussione comportamenti tenuti da soggetti privati i quali, nel momento in cui li realizzarono, non potevano essere ad alcun titolo considerati agenti pubblici ed il cui operato è stato ipoteticamente fonte di danno per il patrimonio di una società avente anch’essa (a quel tempo) natura di soggetto privato, la giurisdizione della Corte dei conti non sarebbe neppure in astratto configurabile: tanto meno, quindi, se ne può trarre argomento per escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
— sulle spese del presente regolamento provvedere il Tribunale di Vicenza nel decidere il merito della causa;
P.Q.M.
La corte dichiara che il giudice ordinario ha giurisdizione in ordine alla vicenda per cui è causa e gli demanda di provvedere anche sulle spese del presente regolamento