Corte dei conti Lombardia/20/2015/PRSE Censura dei comportamenti dell'ente pubblico in qualità di socio, che hanno fatto prevalere, nell'ambito della gestione societaria, il perseguimento esclusivo di interessi pubblici legati al patto, ma in netto contrasto con gli interessi sociali (nel contesto di una situazione contrattuale suscettibile di più di qualche critica in termini di regole di finanza pubblica) legati alla conservazione del patrimonio e all'equilibrio economico di lungo periodo.
La Sezione di controllo, con la trasmissione degli atti alla Procura della Corte per l'individuazione di possibili profili di danno erariale, lancia un importante monito agli enti locali che vogliano, come spesso negli ultimi anni, utilizzare le (poche) partecipate dotate di cassa per garantirsi incassi straordinari utili per il rispetto del patto e alleviare crisi di liquidità.

 

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott.ssa Simonetta Rosa Presidente
dott. Gianluca Braghò Primo Referendario
dott. Donato Centrone Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti Referendario
dott. Paolo Bertozzi Referendario
dott. Cristian Pettinari Referendario
dott. Giovanni Guida Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro Referendario
nell’adunanza del 10 dicembre 2014
e nella camera di consiglio del 21 gennaio 2015
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il RD 12/07/1934, n. 1214;
viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16/06/2000, che
ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le
deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3/07/2003 e n. 1 del 17/12/2004;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
visto l’art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012;
udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone
Premesso in fatto
In sede di esame del questionario trasmesso dall’organo di revisione della Provincia di
Milano, relativo al rendiconto 2012, redatto ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della
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legge n. 266/2005, come integrato dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n.
213/2012, è emersa la necessità di approfondire le modalità del conseguimento dell’obiettivo
finanziario posto dal patto di stabilità interno per l’esercizio 2012.
Con nota del 26/11/2014, il magistrato istruttore ha avanzato al Presidente della Sezione
istanza di deferimento in adunanza collegiale.
Con l’occasione, a seguito della segnalazione inviata in data 01/10/2014, ai sensi dell’art.
153, comma 6, del TUEL, d.lgs. n. 267/2000, dal direttore dell’Area programmazione risorse
finanziarie della Provincia, è apparso necessario verificare l’attuale situazione finanziaria
dell’Ente e, in particolare, le azioni intraprese in merito dal Consiglio provinciale.
All’Adunanza della Sezione del 10 dicembre 2014 sono intervenuti, in rappresentanza della
Provincia, il Segretario generale, il Direttore dell’area finanziaria, il Direttore dell’area
patrimonio, il Direttore dell’area Welfare ed il Direttore del servizio trattamento economico.
Appare necessario precisare come l’art. 1, comma 14, della legge n. 56/2014, nell’ambito
del processo di razionalizzazione delle Province e delle Città metropolitane, ha disposto che il
presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della
legge, restino in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria
amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili. In tale arco temporale, il presidente
assume anche le funzioni del consiglio provinciale. Il successivo comma 16 della citata legge n.
56/2014 ha inoltre previsto che, dal 1° gennaio 2015, le città metropolitane, istituite ai sensi
del precedente comma 5 (fra cui, quella di Milano) subentrano alle province omonime,
succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni. Dalla predetta
data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città
metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi.
Di conseguenza la presente deliberazione, avente ad oggetto l’accertamento delle modalità
di conseguimento del patto di stabilità interno per l’esercizio 2012 e le azioni finalizzate alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2014, adottate dalla Provincia di Milano,
viene inviata, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, al Sindaco della Città
Metropolitana di Milano.
Considerato in fatto e diritto
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione
finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di
revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.
La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni
contenute nell’art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile
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alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le
verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.
L'art 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato “Rafforzamento del
controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”), il quale prevede che
la Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di
stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di
irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari
degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i
rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è
affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.
In base all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte
accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del
mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli Enti locali interessati
sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di
accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di
bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura
contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le
irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei
provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei
programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della
relativa sostenibilità finanziaria”.
Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a
172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art.
3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese
alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzati ad evitare
danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al
controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli
esiti. Queste verifiche sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza
del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell’unità economica
della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).
Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma
1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all’art. 97 Cost.,
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richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento
dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere
necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148 bis, comma 3 del
TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche
irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da
difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio,
idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a
valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro
superamento.
I. Modalità conseguimento obiettivi posti dal patto di stabilità interno per il 2012
Il prospetto dimostrativo del rispetto degli obiettivi finanziari posti dal patto di stabilità
interno per l'anno 2012, contenuto nel questionario redatto, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e
seguenti, della legge n. 266/2005, dal collegio dei revisori dei conti della Provincia, espone i
seguenti dati finanziari.
OBIETTIVO PROGRAMMATICO 2012 (A) 58.612.000
SALDO FINANZIARIO 2012 (B)
(Entrate Finali Nette – Spese Finali Nette)
58.784.000
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E
OBIETTIVO PROGRAMMATICO (C=B-A)
172.000
I dati indicati risultano confermati dai prospetti inviati al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, allegati al predetto questionario.
Anche dal documento “Il Rendiconto 2012 in sintesi - Analisi dei principali aggregati di
entrata e di spesa”, acquisito nel corso dell’esame istruttorio sfociato nella deliberazione della
Sezione n. 35/2014/PRSP, si trae conferma che il saldo di competenza mista (somma algebrica
delle componenti di parte corrente, accertamenti-impegni, ed in conto capitale, riscossionipagamenti),
da conseguire ai fini del rispetto dell’obiettivo posto dal patto di stabilità per
l’anno 2012 (pari a 58,6 milioni di euro, al netto del beneficio derivante dal c.d. patto
regionale), è stato rispettato per € 172.000. In particolare, viene sottolineata, a tal fine,
l'entrata derivante dall’alienazione della partecipazione azionaria nella società SEA spa
(detenuta dalla Provincia a mezzo della società ASAM spa).
Il sopra indicato documento illustrativo, di corredo al rendiconto 2012, evidenzia come,
sebbene l'obiettivo programmatico posto dal patto di stabilità interno sia diventato sempre più
gravoso, i pagamenti in conto capitale aumentino costantemente nel triennio (il totale 2012
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ammonta a circa € 456 milioni, di cui la spesa in conto capitale, pari a circa € 102,4 milioni,
rappresenta il 22,46%).
Esercizio Riscossioni in
conto capitale
Pagamenti in
conto capitale
2010 86.353.000 88.587.000
2011 55.979.000 97.633.000
2012 51.728.000 102.441.000
La successiva tabella (tratta dai questionari compilati dal collegio dei revisori) conferma,
quale dato di contesto, come negli ultimi esercizi l’obiettivo finanziario posto dal patto di
stabilità interno sia divenuto, per la Provincia di Milano, sempre più gravoso.
Esercizio finanziario
(dati in migliaia di euro)
Obiettivo Saldo conseguito
2010 21.868 22.678
2011 24.067 24.338
2012 58.612 58.784
2013 74.356 75.111
Circa le modalità di conseguimento dell’obiettivo finanziario assegnato dal legislatore
nazionale per l’esercizio 2012, oggetto del presente deferimento, si ricorda come, nel corso
dell’esame istruttorio condotto sul rendiconto consuntivo 2011, sfociato nella deliberazione
della Sezione n. 35/2014/PRSP, l’analisi dei residui attivi e dei rapporti creditori e debitori
intercorrenti con le società partecipate aveva evidenziato, nello stato patrimoniale al
31/12/2012 della società ASAM spa, “debiti verso controllanti” per € 66.167.630, riferiti a
quanto dovuto all’azionista Provincia di Milano (socia all’80,83%) a seguito della delibera di
riduzione volontaria del capitale sociale adottata dall’assemblea straordinaria di ASAM spa in
data 27/12/2012 (rimborso poi disposto con ordine alla banca cassiera in data 28/12/2012, ed
eseguito in data 04/01/2013).
L’indicata assemblea straordinaria di ASAM spa, tenuta in data 27/12/2012, ha operato in
esecuzione di precedente delibera, assunta, ai sensi dell’art. 2445 cod. civ., nella seduta
assembleare del 27/09/2012. Gli effetti della prima deliberazione, infatti, erano stati
subordinati alla dismissione di una delle partecipazioni azionarie detenute da ASAM spa per
conto della Provincia (nella società Milano-Serravalle spa o nella società SEA spa), nonché alla
mancata opposizione dei creditori sociali (in esecuzione delle due delibere, il capitale della
società ASAM spa è portato da € 446.674.333 a € 329.678.924, mediante riduzione del valore
nominale delle azioni e rimborso proporzionale ai soci).
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L’art. 2445 del codice civile prescrive, infatti, che la riduzione del capitale sociale può aver
luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante
rimborso del capitale, nei limiti ammessi dai precedenti articoli 2327 e 2413 dello stesso codice
civile. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della
riduzione e la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale, anteriore
all'iscrizione, abbia fatto opposizione (in aderenza a tale precetto, la concreta esecuzione della
delibera straordinaria di riduzione del capitale sociale di ASAM spa è stata effettuata in data
28/12/2012, dopo il decorso il termine previsto dalla precedente delibera del 27/09/2012).
La deliberazione della Sezione n. 35/2012/PRSP, incentrata sulla valutazione di alcune
criticità emerse nel corso dell’esame del rendiconto 2011, aveva rinviato la valutazione della
descritta operazione di cessione delle quote azionarie detenute dalla Provincia, a mezzo di
ASAM spa, nella società SEA spa, nonché del relativo impatto sul bilancio dell’Ente e sulla
situazione debitoria della società ASAM spa, all’istruttoria sul questionario relativo al rendiconto
dell’esercizio 2012.
Nella Relazione sulla gestione, parte del bilancio 2012 della società ASAM spa, si evidenzia
come l'esercizio 2012 sia stato caratterizzato da un’intensa attività esecutiva di specifici
indirizzi dell'azionista che svolge attività di direzione e coordinamento, la Provincia di Milano.
Per quanto interessa in questa sede, la predetta Relazione sottolinea come la riduzione del
capitale sociale, resasi necessaria per destinare ai soci il ricavato dalla vendita della
partecipazione azionaria nella società SEA spa, e non invece al rimborso delle banche
finanziatrici di ASAM spa, abbia comportato (unitamente ad una svalutazione del valore della
partecipazione nella società MSMT spa) la violazione di alcuni obblighi e parametri finanziari
previsti nei contratti di mutuo stipulati dalla società (già oggetto di analisi da parte della
Sezione nelle deliberazioni n. 435/2012/PRSE, n. 409/2013/PAR e n. 35/2014/PRSP). Per tale
motivo la società ASAM spa ha dovuto impostare con le banche finanziatrici delle trattative per
rinegoziare termini e condizioni contrattuali.
Per comprendere le ragioni dell’accennata operazione di riduzione volontaria del capitale
sociale della società ASAM spa, intervenuta a fine 2012, occorre fare un passo indietro.
Infatti, la Provincia ed il Comune di Milano, nel mese di aprile 2012, avevano avviato
trattative finalizzate alla permuta dei pacchetti azionari, detenuti rispettivamente (la Provincia,
a mezzo di ASAM spa) nelle società SEA spa e Milano Serravalle-Milano Tangenziali spa (MSMT
spa) allo scopo di concentrare il possesso delle rispettive quote azionarie in società ritenute
strategiche e di rilevante interesse rispetto alla propria missione istituzionale (nonché ai fini
della successiva massima valorizzazione economica ed industriale).
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In particolare, con lettera di intenti sottoscritta in data 24/04/2012 dal Presidente della
Provincia e dal Sindaco di Milano, i due Enti avevano manifestato il proprio interesse a
permutare le suindicate quote azionarie (14,56% della Provincia, tramite ASAM spa, in SEA
spa; 18,60% del Comune in MSMT spa), garantendo l'equivalenza del valore di scambio con il
riconoscimento di una differenza in denaro a favore della Provincia.
In esecuzione della predetta lettera di intenti, era stato raggiunto un accordo, nell'ambito
dei range di sovrapposizione delle diverse valutazioni, sui seguenti valori di scambio,
considerati un fair market value da un terzo advisor indipendente: per il pacchetto azionario di
SEA spa, detenuto dalla Provincia di Milano (14,56%), 190 milioni di euro; per il pacchetto
azionario di Milano Serravalle-Milano Tangenziali spa, detenuto dal Comune di Milano
(18,60%), 145 milioni di euro. L’operazione di permuta avrebbe comportato, pertanto, un
conguaglio finanziario di 45 milioni di euro a favore della Provincia di Milano.
Tuttavia, la società F2i SGR spa, socio privato di SEA spa, previa diffida datata 24/07/2012,
notificava ai due enti interessati, nonché alla società ASAM spa, un ricorso depositato al TAR
Lombardia, finalizzato ad ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio provinciale
n. 36 del 12/07/2012 e degli atti conseguenti e connessi (senza richiedere alcuna sospensiva).
In dipendenza del richiamato ricorso, il CdA di ASAM spa, anche a seguito di conforme
indicazione dei soci espressa in assemblea, sospendeva il perfezionamento dell'operazione.
Contemporaneamente avviava lo studio di un'alternativa che potesse rispondere alle esigenze
di finanza pubblica (leggasi, conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno da parte
della Provincia di Milano), alla miglior valorizzazione dei pacchetti azionari (che, mediante la
concentrazione susseguente alla permuta, avrebbero acquistato maggior peso e, quindi,
valore) ed agli impegni finanziari previsti dagli investimenti della società MSMT spa in nuove
opere autostradali.
La Provincia di Milano manifestava pertanto l'intenzione di procedere al più presto, e
comunque entro il 31/12/2012, ad una o più operazioni di dismissione di partecipazioni
societarie e, in particolare, alla cessione, tramite procedura ad evidenza pubblica di una parte
o dell’intera partecipazione in ASAM spa (si rinvia all’informativa n. 28 del 2012 della Giunta
provinciale). A tal riguardo, la Provincia, con comunicazione del 19 luglio 2012, ha delegato
ASAM spa al compimento degli atti prodromici all'operazione di dismissione. In particolare, fra
gli altri, alla valutazione dell'operazione dal lato economico, industriale e fiscale, anche in
considerazione dell'esposizione bancaria della società e delle controllate.
Nelle more della suddetta attività, la Provincia ed il Comune di Milano, hanno promosso
l'individuazione di altre ipotesi, alternative alla permuta dei pacchetti azionari, pervenendo ad
un accordo nei seguenti termini:
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- vendita congiunta delle quote detenute, nella società Milano Serravalle-Milano Tangenziali
spa, dal Comune di Milano (18,60%) e dalla Provincia di Milano (52,90%, tramite ASAM spa);
- quotazione delle azioni ordinarie della società SEA spa sul Mercato telematico azionario,
collocando un flottante non inferiore ai minimi di legge (25% capitale sociale);
- possibile aggregazione degli enti pubblici azionisti di minoranza della società Milano
Serravalle-Milano Tangenziali spa interessati a dismettere la propria partecipazione.
Di conseguenza, abbandonata l'ipotesi di cessione di una quota di ASAM spa, la Provincia di
Milano, con lettera del 10/09/2012 a firma del Presidente, rende noto alla propria società
partecipata, che l’Ente sta considerando una modalità di dismissione delle partecipazioni che
preveda: 1) la cessione, da parte di ASAM, della partecipazione detenuta in Milano Serravalle-
Milano Tangenziali spa, da realizzarsi assieme al Comune di Milano; 2) la cessione della
partecipazione in SEA spa, secondo modalità che ne consentano la miglior valorizzazione.
Il consiglio di amministrazione di ASAM spa, nella seduta dello stesso 10/09/2012, prende
atto della comunicazione di cui sopra e ritiene necessario ridefinire il perimetro degli incarichi
di due diligence e di valutazione già affidati per l'operazione di dismissione parziale di ASAM
spa, determinando un nuovo termine per la consegna, in previsione di un bando di gara da
pubblicarsi entro i primi di giorni di ottobre 2012.
Sulla scorta di quanto esposto, l'assemblea ordinaria degli azionisti di ASAM spa
(rappresentata, come detto, per l’80,83% dalla Provincia di Milano) in data 27/09/2012
approva una proposta riassumibile nei seguenti termini:
- autorizzazione al CdA di ASAM spa a procedere alla vendita della partecipazione azionaria
posseduta nel capitale della società Milano Serravalle-Milano Tangenziali spa (pari a n.
95.223.197 azioni), congiuntamente al Comune di Milano e facoltà anche per altri azionisti di
minoranza di aderire all'iniziativa (la ridetta operazione, poi non conclusa, è stata già oggetto
di esame, da parte della Sezione, nella deliberazione n. 35/2014/PRSP);
- in alternativa, dismissione della partecipazione nel capitale di SEA spa.
La stessa assemblea dei soci di ASAM spa del 27/09/2012, in seduta straordinaria
(composizione in cui la Provincia, socia all’80,83%, detiene azioni sufficienti a integrare i
quorum costitutivi e deliberativi previsti dal codice civile, cfr. art. 2368, e dallo statuto sociale,
cfr. art. 12), facendo seguito a quanto deliberato in composizione ordinaria in ordine
all’autorizzazione alla cessione delle partecipazioni in MSMT spa e/o in SEA spa, delibera una
riduzione di capitale sia per perdite, sia volontaria ex art. 2445 cod. civ. (subordinando
quest’ultima alla condizione che si concludano le procedure di cessione delle partecipazioni nel
capitale di MSMT spa e/o di SEA spa).
La gara per la vendita della partecipazione in MSMT spa, indetta il 15/10/2012 e con
scadenza il 26/11/2012, va deserta.
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In parallelo, sempre l'assemblea degli azionisti di ASAM spa, in data 9/10/2012, autorizza il
CdA a riavviare il processo di quotazione della società SEA spa, mettendo a disposizione
l'intera partecipazione detenuta (pari al 14,56% del capitale sociale). Tuttavia, a causa del
mancato ricevimento di numero sufficiente di ordini di acquisto, la quotazione di SEA spa non
ha luogo.
Di conseguenza, l'assemblea di ASAM spa del 30/11/2012, in aderenza al precedente
deliberato del 27/09/2012, autorizza il proprio CdA a dar corso alla gara pubblica per la
vendita della partecipazione nel capitale di SEA spa, secondo termini e condizioni tali da poter
concludere la procedura prima della fine dell'anno 2012. In data 27/12/2012, dopo
l’espletamento della ridetta gara, l'intera partecipazione azionaria in SEA spa, detenuta dalla
Provincia a mezzo di ASAM spa, viene aggiudicata (ed il giorno successivo venduta) al prezzo
di 147 milioni di euro.
A seguito di tale vendita, l'assemblea degli azionisti di ASAM spa, riunitasi lo stesso
27/12/2012, constatato l’avveramento delle condizioni di cui alla precedente delibera del
27/09/2012, da corso alla riduzione del capitale sociale, sia per perdite, che volontaria ex art.
2445 cod. civ.
Infatti, da un lato, l'assemblea straordinaria approva una situazione patrimoniale al
27/12/2012 evidenziante una perdita complessiva di € 222.314.445, dovuta essenzialmente
alla svalutazione della partecipazione azionaria nel capitale della società MSMT spa.
Dall'altro lato, constatato l'introito finanziario di notevole entità ricavato dalla vendita della
partecipazione azionaria nel capitale di SEA spa, pari a 147 milioni di euro, delibera di dare
esecuzione alla riduzione di capitale ex art. 2445 cod. civ. per complessivi € 116.995.358 e di
versare tale liquidità ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, entro la fine
dell'anno e comunque immediatamente dopo l'incasso del prezzo di vendita. In conformità a
tali indicazioni, in base a quanto emerge dalla citata Relazione sulla gestione al bilancio 2012
di ASAM spa, i rispettivi versamenti agli azionisti vengono effettuati il 28/12/2012 ed il
04/01/2013 (e imputati a bilancio al titolo IV, concernente le entrate da alienazione di beni
patrimoniali).
Dalla nota integrativa al bilancio 2012 della società ASAM spa si trae conferma del fatto che,
alla chiusura dell'esercizio, la società aveva in essere un debito nei confronti della controllante
Provincia di Milano di € 66.167.590 (al netto degli € 28.400.020 già corrisposti a fine 2012),
discendenti appunto dal rimborso di capitale deliberato dalla citata assemblea straordinaria del
27/12/2012 (la stessa nota integrativa conferma che l'importo è stato poi versato in data
04/01/2013).
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Il capitale sociale di ASAM spa diminuisce pertanto complessivamente di € 337.168.743 (da
€ 666.847.718 a € 329.678.974), pari alla somma della riduzione per perdite (€ 220.173.385)
e di quella volontaria (€ 116.995.358).
Come accennato, la stessa Relazione sulla gestione, allegata al bilancio d’esercizio 2012 di
ASAM spa, evidenzia come la descritta articolata operazione di riduzione del capitale sociale
abbia comportato importanti ripercussioni sui pregressi contratti di mutuo e, in generale, sulla
situazione finanziaria della società.
Come ricordato anche nelle precedenti deliberazioni della Sezione (n. 435/2012/PRSE, n.
409/2013/PAR e n. 35/2014/PRSP), ASAM spa aveva stipulato due principali contratti di
finanziamento:
A) un primo, del 28 luglio 2008, per 80 milioni di euro con gli istituti DEXIA (€ 40 mln) e
BNL (€ 40 mln). Al 31/12/2012 il capitale da restituire si era ridotto a circa 68,88 milioni.
B) un secondo, del 29 aprile 2010, per 100 milioni con gli istituti BNL (€ 50 mln), BPM (€ 30
mln) e MPS (€ 20 mln). In questo caso, al 31/12/2012, non risultava ancora restituito importo
capitale, essendo in corso il preammortamento quinquennale che prevede il pagamento di soli
interessi fino al 10/06/2015.
L’indicata Relazione sulla gestione al bilancio 2012 evidenzia come i due contratti abbiano
condizioni essenzialmente simili, salvo precisare che il finanziamento indicato alla lettera B) è
postergato al finanziamento di cui alla lettera A) (pertanto la società ASAM spa deve
rimborsare prima il finanziamento A e poi il B).
I due contratti non sono invece corredati da garanzie reali (ipoteche o pegni) a favore dei
mutuanti. Le garanzie prestate si basano sul patrimonio della società ASAM spa e sul controllo
esercitato dalla Provincia di Milano e sono indicate nei seguenti termini:
1) integrità del patrimonio. Il patrimonio di ASAM spa deve essere conservato integro. In
caso di vendita di asset (partecipazioni azionarie), il ricavato deve essere versato alle banche a
rimborso del credito (prima per il finanziamento A e, se c'è capienza, per il finanziamento B).
2) solidità del patrimonio. Al tal fine, ASAM spa si era impegnata ad osservare determinati
parametri finanziari (covenants) relativi al rapporto tra patrimonio e indebitamento, sia proprio
che del gruppo (Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto di ASAM (PFN/PN)=0,30; PFN di
Gruppo/Margine Operativo Lordo di Gruppo (MOUPFN)=4,5; PFN di Gruppo/PN di Gruppo (PFN
G/PN G)=0,35).
3) garanzie prestate dalla Provincia di Milano. Rilascio di lettera di patronage (su cui la
Sezione si è già espressa nella deliberazione n. 35/2014/PRSP).
4) controllo sulla governance di ASAM. Determinate operazioni societarie (fusioni, scissioni,
patrimoni dedicati, riduzioni di capitale volontarie ex. 2445 cod. civ.) devono essere approvate
preventivamente dalle banche.
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Come sottolineato anche nella richiamata Relazione sulla gestione, il venire meno di una di
queste garanzie comporta il diritto per le banche di risolvere il contratto di mutuo e richiedere
ad ASAM spa il pagamento integrale del debito residuo (al 01/01/2013 pari a circa 168,88 mln
di euro). Inoltre, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, a seguito delle violazioni
contrattuali e/o della risoluzione, decorrono comunque gli interessi di mora (nel 2013
ammontanti al 7,75% annuo).
Già in sede di approvazione del bilancio 2011 della società ASAM spa, a seguito della
svalutazione registrata dalla partecipazione azionaria detenuta nella società Milano Serravalle-
Milano Tangenziali spa (e della conseguente perdita pari a circa 203 milioni di euro), la società
ASAM spa avrebbe violato il parametro della solidità del patrimonio (in particolare il rapporto
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto aveva raggiunto lo 0,45 contro lo 0,30 richiesto).
A seguito della descritta operazione di riduzione volontaria del capitale sociale (ex art. 2445
cod. civ.), eseguita in data 27/12/2012, conseguente alla vendita della partecipazione
azionaria nel capitale di SEA spa (con pagamento agli azionisti di un importo complessivo di
circa 117 milioni di euro), si è verificato un ulteriore inadempimento alle clausole contrattuali
di garanzia. Infatti, in violazione dell’impegno all’integrità del patrimonio, a seguito della
retrocessione ai soci della liquidità ottenuta dalla vendita di un proprio asset, alle banche
mutuanti è rimasto disponibile un importo residuo di 30 milioni di euro (aumentato a 40 grazie
alle giacenze di cassa presenti a fine 2012).
Impregiudicata la valutazione sul piano civilistico di tali clausole di garanzia (non effettuabile
in questa sede, in quanto appannaggio di eventuale giudizio da attivare in sede civile), in virtù
della riduzione volontaria del capitale sociale deliberata dall’assemblea dei soci, ASAM spa
sarebbe venuta meno a due obbligazioni contrattuali (quella di assoggettare la predetta
riduzione al preventivo assenso delle banche e quella di versare a queste ultime i proventi
derivanti dalla vendita della partecipazione in SEA), con conseguente diritto, a favore delle
banche finanziatrici, di risolvere il contratto di mutuo e perdita, per ASAM spa, del beneficio del
termine alla restituzione rateale delle somme acquisite.
Per evitare tale conseguenza, come emerge anche nella Relazione sulla gestione al bilancio
2012, ASAM spa ha dovuto avviare nel 2013, per evitare l'esercizio del diritto di recesso da
parte dei finanziatori, un percorso di rinegoziazione del debito sulla base di nuove condizioni
commerciali e di un nuovo assetto delle garanzie. In sintesi, le richieste dei creditori per la
rinegoziazione dei contratti di finanziamento, emergenti dall’indicata Relazione sulla gestione
(nonché dalla documentazione acquisita ai fini della deliberazione della Sezione n.
409/2013/PAR), sono state le seguenti:
1) conferimento di pegno sul 50%, più un’azione, del pacchetto azionario detenuto nella
società MSMT spa (oltre al mantenimento delle due comfort letter rilasciate dalla Provincia di
12
Milano). Sul punto l’indicata Relazione sulla gestione si dichiara in attesa di un parere da parte
della scrivente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (poi rilasciato con
deliberazione n. 409/2013/PAR);
2) rivisitazione in peius delle condizioni finanziarie, con diversificazione fra i due contratti
di finanziamento. Per il primo pool di banche, interessi di mora contrattuali su 68,88 mln di
euro (costo per il 2013: € 904.000); waiver fee di circa € 145.000 per il 2013 ed € 145.000
per il 2014; nuovo, e più elevato, spread sulla quota residua del mutuo (crescente fra il 2013
ed il 2015). Per il secondo pool di banche, interessi di mora; waiver fee pari all’1% su 100 mln
di euro; nuovo e più elevato spread; riduzione della durata del finanziamento (dal 2028 al
2021).
Nella ridetta Relazione sulla gestione sul bilancio 2012, redatta nel settembre 2013, viene
anche evidenziato come le banche finanziatrici abbiano già applicato parte delle pregiudizievoli
conseguenze finanziarie, prima fra tutte il decorso degli interessi di mora, che, per il solo 2013,
produrrebbero un maggiore esborso, in relazione al primo finanziamento, di circa € 2.730.000.
Su tale punto va segnalato che, in data 4/03/2013, ASAM spa ha versato, quale rimborso
anticipato parziale del primo finanziamento, la somma complessiva di 40 milioni di euro. Di
conseguenza il debito verso il primo pool di banche si è ridotto (nulla imputando ad interessi di
mora) a € 28.888.882.
Per il secondo contratto di finanziamento, sulle somme richieste ad ASAM spa a partire dal
25/03/2013 (30 giorni dopo specifica richiesta da parte della banca agente) sarebbero già
decorsi di mora per un ammontare stimato, per il 2013, di circa € 5.434.000.
La Relazione sulla gestione evidenzia come sussista per le banche finanziatrici anche la
possibilità di azionare le lettere di patronage rilasciate dalla Provincia di Milano. In particolare,
si prospetta tale possibilità evidenziando che la Provincia, deliberando, in qualità di socio di
maggioranza, la riduzione del capitale di ASAM spa (al fine di incassare i proventi della
cessione delle azioni di SEA spa, sotto forma di rimborso del capitale sociale), avrebbe
espressamente disatteso gli impegni assunti nella citata garanzia personale atipica (in
relazione alla reale qualificazione di tali lettere di patronage ed alla valutazione della procedura
amministrativa adottata per il rilascio, si rinvia alla deliberazione della Sezione n.
35/2014/PRSP).
In ultimo, la più volte citata Relazione sulla gestione ricorda che, se scattasse la risoluzione
dei contratti di finanziamento, tra gli oneri a carico della società ASAM spa ci sarebbero anche
quelli connessi alla risoluzione anticipata dei contratti derivati (swap a tasso fisso) stipulati a
copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse, oneri che, in base al mark to market
valutato al 30/06/2013, ammonterebbero a circa 7,8 milioni di euro.
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Quanto esposto trova conferma nel paragrafo dell’indicata Relazione concernente i
“principali rischi e incertezze a cui è esposta la società”, redatto ai sensi del primo comma
dell'art. 2428 cod. civ., che, per quanto interessa in questa sede, segnala come il mancato
raggiungimento di un accordo con le banche finanziatrici, in ordine alla rinegoziazione dei
mutui, potrebbe portare alla risoluzione dei contratti stessi e, di conseguenza, all'obbligo per
ASAM spa di dover restituire tutto il debito residuo (pari, in quel momento, a circa 129 milioni
di euro) o, in mancanza, a dover riconoscere, come previsto dalle clausole contrattuali,
interessi di mora (pari al 7,75%), oltre ad altri oneri. Quanto esposto, conclude la Relazione,
potrebbe comportare ingenti oneri finanziari (complessivamente stimati, per il solo anno 2013,
in circa € 8.230.000).
Per quanto riguarda le eventuali responsabilità (oggetto di analisi nel seguito della presente
deliberazione), la richiamata Relazione sulla gestione ricorda, in apposito paragrafo, che, ai
sensi del comma 5 dell'art. 2497 bis del codice civile, la società è soggetta all'attività di
direzione e coordinamento della Provincia di Milano (che ne detiene, come detto, l’80,83%
delle azioni). Tale attività avrebbe prodotto numerosi effetti sulla gestione dell’esercizio 2012,
fra i quali cita l'operazione di scambio di pacchetti azionari con il comune di Milano (poi non
realizzatasi); quella di cessione di parte della partecipazione detenuta nella stessa società
ASAM; la vendita congiunta con altri enti pubblici della partecipazione nel capitale della società
Milano Serravalle-Milano Tangenziali spa; l'operazione di quotazione sul mercato
regolamentato di SEA spa; la vendita con gara pubblica della quota del 14,85% detenuta nel
capitale di SEA spa; la riduzione del capitale sociale ex art. 2445 c.c., concretizzatasi
definitivamente il 27 dicembre 2012.
Infine, nel paragrafo inerente alla “Prevedibile evoluzione della gestione” (n. 6 del secondo
comma dell'art. 2428 del codice civile) viene di nuovo sottolineato come la situazione
economico-finanziaria della società, per l'esercizio 2013, sia prevista in forte tensione a causa
sia della mancata riscossione di dividendi da parte della società controllata (la sola MSMT spa,
dopo l’intervenuta cessione delle quote azionarie detenute nella società SEA spa), sia
dell'incertezza degli esiti delle trattative con le banche per la rinegoziazione dei contratti di
finanziamento. La situazione si giudica in miglioramento solo se, nel corso dell’esercizio, venga
venduta la partecipazione azionaria nel capitale di MSMT spa (sinora non intervenuta), il cui
introito potrebbe chiudere definitivamente tutte le partite debitorie aperte da ASAM, sia con le
banche finanziatrici che con gli azionisti (sotto quest’ultimo profilo si rinvia agli accertamenti
effettuati nelle deliberazioni n. 435/2012/PRSE e n. 35/2014/PRSP).
Circa tale ultimo punto, va precisato che la Sezione non ha ancora avuto modo di poter
esaminare il bilancio d’esercizio 2013 della società ASAM spa. Infatti, anche a seguito del
trasferimento della proprietà del pacchetto azionario effettuato ex lege a favore della regione
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Lombardia, nonché della ricostituzione degli organi sociali, previsto dalla medesima normativa
(cfr. art. 1, commi 49, 49 bis e 49 ter, della legge n. 56/2014), il bilancio dell’esercizio 2013
non risultava, al momento dell’esame istruttorio sfociato nella presente deliberazione, ancora
approvato.
Nella memoria post adunanza del 16/12/2014, il direttore dell’area risorse finanziarie ha
ricordato come, ai sensi dell'art. 1, commi 49, 49 bis e 49 ter, della legge n. 56/2014,
modificati dall'art. 23, comma 1, lettere b e c, della legge n. 114/2014, è stato deciso il
subentro a titolo gratuito della regione Lombardia nella proprietà delle quote azionarie della
società ASAM spa, in quanto soggetto che opera, per tramite di società controllate o
partecipate, nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse all'Expo 2015. L’art. 49
della legge n. 56/2014 ha disposto, infatti, in considerazione della necessità di garantire il
tempestivo adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo nazionale, nonché
dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, il subentro della
Regione, anche mediante società controllate, entro novanta giorni dalla data di entrata della
legge, in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano (e nelle
partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza) nelle società che operano
direttamente, o per tramite di società controllate o partecipate, nella realizzazione e gestione
di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015.
La norma dispone, altresì, che entro il 30 giugno 2014 siano eseguiti gli adempimenti
societari necessari per il trasferimento delle predette partecipazioni, a titolo gratuito e in
regime di esenzione fiscale. Inoltre, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, impone di definire con decreto del Ministro per gli affari regionali (da adottare di
concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze e delle Infrastrutture e dei trasporti), le
direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento.
Infine, prevede che, alla data del 31 dicembre 2016, le partecipazioni originariamente
detenute dalla provincia di Milano siano trasferite, sempre in regime di esenzione fiscale, alla
città metropolitana di Milano (mentre le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia
di Monza e della Brianza andranno trasferite alla nuova provincia).
La Sezione, nella deliberazione n. 35/2014/PRSP, aveva già evidenziato come alcune
criticità relative alla situazione economico patrimoniale della società ASAM spa fossero
contenute nella relazione del collegio sindacale sul bilancio 2012, datata 27/09/2013, il cui
esame, in particolare sotto il profilo dell’impatto sugli equilibri di bilancio della Provincia,
nonché dell’indebitamento della società ASAM spa verso le banche finanziatrici, era stato
rimandato al questionario relativo al rendiconto consuntivo 2012.
La citata relazione del collegio sindacale si compone sostanzialmente di due parti, in quanto,
in calce all’esternazione del giudizio espresso dalla maggioranza del collegio, sono riportate le
15
motivazioni del dissenso del presidente, componente in minoranza. Quest’ultimo ha
evidenziato, infatti, alcune criticità sulle modalità di redazione del bilancio, in particolare circa
l’applicazione dei criteri di iscrizione e valutazione delle poste contabili, alcune delle quali
rilevanti in questa sede. In primo luogo, sottolinea come il conto economico 2012 avrebbe
dovuto già rilevare la stima degli oneri che la società ASAM spa potrebbe sostenere (e che, in
parte, aveva già sostenuto al momento dell’approvazione del bilancio 2012, avvenuta il
27/09/2013,) a causa dell'inadempimento ai contratti di finanziamento del 22/07/2008 (della
durata di 20 anni, stipulato per originari 80 milioni di euro) e del 29/04/2010 (della durata di
19 anni, stipulato per 100 milioni di euro). I due contratti prevedevano, infatti, fra gli oneri a
carico di ASAM spa, come già esposto, l'impegno a non ridurre il proprio capitale sociale se non
in dipendenza di obblighi di legge e, in caso di dismissione di attivi fissi aziendali, la
destinazione prioritaria del ricavato al rimborso anticipato dei due finanziamenti.
Invece, il 27/09/2012 ed il 27/12/2012, ricorda il sindaco dissenziente, senza preventivo
assenso degli istituti di credito mutuatari, ASAM spa delibera la riduzione volontaria del
capitale, ex articolo 2445 del codice civile (a seguito della vendita della partecipazione in SEA,
perfezionata il 27/12/2012), destinando l'importo di € 116.995.358 a favore dei propri
azionisti, invece che dei finanziatori bancari. Il predetto rimborso, specifica il sindaco, è stato
eseguito con tre distinti bonifici disposti in pari data: i primi due (di € 28.400.000, a favore
della Provincia di Milano, e di € 22.426.843, a favore della Provincia di Monza) eseguiti in data
28/12/2012; il terzo di € 66.167.609, a favore della Provincia di Milano, ordinato in data
28/12/2012, ma con valuta differita al 4/01/2013 (i restanti 906 euro sono stati pagati al terzo
azionista, il comune di Trezzo sull'Adda, il 14/01/2013).
Tale operazione, prosegue il sindaco, suscettibile di determinare un grave danno a carico
della società ASAM spa in termini di maggiori oneri finanziari, ha provocato l'immediata
reazione dei due pool di banche creditrici che, a fronte delle violazioni contrattuali specificate in
precedenza, hanno reclamato maggiori interessi moratori (già pagati, in parte, da ASAM nel
2013), nonché altri oneri novativi (aumento dei tassi di interesse, waiver fee una tantum,
ulteriori garanzie, riduzione della residua durata dei prestiti, etc.).
Il presidente del collegio sindacale precisa di non aver dato parere favorevole né alle
decisioni del CdA di ASAM spa in ordine alla riduzione di capitale sociale, né alle deliberazioni
assunte dall'assemblea dei soci il 27/09/2012 e il 27/12/2012, e ritiene che l'onere
complessivo, stimabile in diversi milioni di euro, conseguente all'operazione di riduzione di
capitale attuata il 28/12/2012 debba essere imputato, in ossequio ai principi di competenza e
prudenza, al bilancio di ASAM spa dello stesso esercizio 2012, in quanto il fatto generatore (la
decisione di non rispettare, per comportamento concludente, le clausole dei contratti di
mutuo), si è materialmente verificata in quest’ultimo esercizio (il 28/12/2012).
16
Inoltre, il progetto di bilancio 2012 approvato dal CdA non considera, sempre a parere del
sindaco, che il danno provocato alla società ASAM spa dalla descritta operazione di riduzione e
rimborso del capitale potrebbe essere anche più grave. Infatti, l'operazione censurata ha posto
il problema (descritto anche nella Relazione sulla gestione) della possibile compromissione
della continuità aziendale della società e, addirittura, del suo fallimento (nonché di un possibile
dissesto della Provincia di Milano, che aveva rilasciato alle banche due lettere di patronage).
Tale situazione, prosegue il sindaco, obbligava, di fatto, la società ASAM spa a cedere
quanto prima la partecipazione nella società Milano Serravalle-Milano Tangenziali spa per poter
eseguire rimborso ai finanziatori che, invece, avrebbe dovuto fare alla fine di dicembre 2012
(mediante l’incasso dei 147 milioni di euro discendenti dalla cessione delle azioni possedute
nella società SEA spa).
Anche la relazione del sindaco di minoranza conferma, inoltre, che gli amministratori di
ASAM spa, espressione degli enti locali soci, hanno motivato l'operazione con la necessità di
assicurare agli azionisti la provvista necessaria a rispettare gli obiettivi di finanza pubblica (resi
più difficili a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n.
135/2012), in primo luogo del c.d. patto di stabilità interno per il 2012 (e, vista la valuta di
uno dei bonifici di rimborso del capitale, suppone il sindaco, anche del 2013). A prescindere
dalla correttezza di tale manovra, questione che dichiara lui stesso esulare dalle funzioni di
sindaco della società ASAM spa, ribadisce come l'onere indotto in capo alla società debba
essere imputato fra i costi dell'esercizio in quanto certi nell'esistenza (e, in parte, già
sostenuti), ancorché in quel momento non determinabili con precisione nel loro importo finale
(posto che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi). Pertanto chiude
rilevando come, secondo i principi contabili, vadano stimati e imputati all'esercizio 2012, con
specifico accantonamento in conto economico (e confluenza in fondo per oneri nel Passivo dello
Stato Patrimoniale) e corrispondente peggioramento del risultato (perdita) d'esercizio.
In effetti, il conto economico 2012 del bilancio della società ASAM spa non espone alcun
accantonamento per rischi, né importi, a titolo di fondo rischi e oneri, risultano evidenziati
nello stato patrimoniale al 31/12/2012.
Sempre in relazione alle operazioni di dismissione di società partecipate effettuate dalla
società ASAM spa, il sindaco di minoranza rileva come, nell'esercizio 2012, ci sono stati diversi
mutamenti di strategia, piuttosto repentini e non sempre coerenti (con probabile influenza sul
sensibile aumento delle spese per consulenze, passate da 225.000 a circa 1.788.000 euro). Le
decisioni del CdA di ASAM, in sostanza, non paiono formarsi, a suo parere, nel rispetto dei
distinti ruoli che la legge assegna agli organi societari, ma risentono fortemente degli indirizzi
della proprietà. Il sindaco ritiene, invece, che le determinazioni degli amministratori, pur nel
rispetto dell'attività di direzione e coordinamento cui la società ASAM è soggetta, dovrebbero
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sempre avere prioritario riguardo agli interessi della società, attuando anche quelli della
proprietà solo in quanto compatibili (in proposito, richiama i numerosi passaggi della Relazione
sulla gestione che accompagna il bilancio 2012).
La descritta operazione di riduzione volontaria del capitale sociale di una società partecipata
finalizzato all’ottenimento, da parte del socio, di liquidità necessaria al conseguimento degli
obiettivi posti dal patto di stabilità interno pone, alla luce delle evidenziate circostanze del caso
concreto, il problema di valutare eventuali responsabilità del socio discendenti dall’esercizio
dell’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 cod. civ.).
Nel caso di specie, come esposto, la decisione della Provincia socia di procedere alla
riduzione volontaria del capitale di ASAM spa ha comportato, quale diretta conseguenza, la
produzione di un danno (in parte attuale, in altra potenziale) al patrimonio della società,
espletante attività strumentale (gestione di pacchetti azionari) nei confronti degli enti pubblici
proprietari in virtù di affidamento diretto (ricorrendo i presupposti del c.d. in house).
A seguito della riduzione di capitale, infatti, la società ha violato alcuni impegni assunti
contrattualmente nei confronti delle banche finanziatrici (meglio sopra descritti), con aumento
del costo dei mutui concessi ed esposizione al pagamento di penali e altre commissioni.
L’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte dei rappresentanti dell’ente
pubblico socio di maggioranza (la Provincia di Milano) avrebbe, in sostanza, prodotto un danno
alla società partecipata, titolare di affidamento diretto c.d. in house. I responsabili, alla luce
della disciplina civilistica (art. 2497 cod. civ.), nonché dell’elaborazione della giurisprudenza di
legittimità nell’affine materia del danno arrecato dagli amministratori di società in house (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 26283/2013), potrebbero essere chiamati a rispondere innanzi alla
magistratura contabile per danno erariale.
L’art. 2497, comma 1, del codice civile, sancisce che “Le società o gli enti che, esercitando
attività di direzione e coordinamento di società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o
altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società
medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio
arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei
creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è
responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività
di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a
ciò dirette”. Il legislatore ha poi chiarito che “per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi,
diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività
imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria”.
L’art. 2497, comma 2, cod. civ. prevede, altresì, la responsabilità risarcitoria di “chi abbia
comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi abbia
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consapevolmente tratto beneficio”. Al comma 3, precisa poi che “Il socio ed il creditore sociale
possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo
se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento”
(nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di
società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori è esercitata
dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario).
L’attività di dominio diviene fonte di responsabilità diretta verso soci e creditori se abusiva,
ovvero se, in primo luogo, l’ente pubblico dominus la esercita nell’interesse imprenditoriale
proprio o altrui e, in secondo luogo, se tale esercizio è contrario ai criteri di corretta gestione
imprenditoriale e societaria. La responsabilità dell’ente pubblico dominus sorge per effetto della
violazione di un dovere specifico derivante da un preesistente rapporto obbligatorio verso
soggetti determinati, individuato e qualificato dalla legge (non dal generico dovere del
neminem laedere verso qualsiasi soggetto dell’ordinamento).
Nel caso di società interamente partecipata da enti pubblici, titolare di affidamento diretto di
contratti di appalto o concessioni, è evidente come il c.d. “controllo analogo”, che legittima la
deroga alle ordinarie procedure di gara, viene per definizione esercitato in funzione degli
interessi istituzionali dell’ente (beneficiario del servizio strumentale) o della collettività
(beneficiaria del servizio pubblico) e non dell’interesse (lucrativo) della società controllata.
Pertanto, in una situazione in cui l’interesse della società controllata diverge quasi
necessariamente da quello del socio pubblico controllante, occorre valutare quando, nella
ricorrenza degli altri presupposti previsti dalla legge, può scattare la responsabilità dell’ente
capogruppo nei confronti dei soci della società partecipata. Può, infatti, ritenersi che l’esercizio
dei poteri concretanti il c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici integri, senza
bisogno di ulteriori accertamenti, gli estremi dell’attività di direzione e coordinamento prevista
dalla disciplina civilistica. Al contrario, si potrebbe opinare che i due sistemi normativi siano
limitati alla sola sedes materiae (le procedure di affidamento di appalti e concessioni, per i
principi giurisprudenziali disciplinanti il controllo analogo, presupposto per un legittimo
affidamento diretto, c.d. in house; la responsabilità del socio dominante verso la società
partecipata ed i relativi creditori, nel caso della disciplina dell’attività di direzione e
coordinamento). In quest’ultimo caso, laddove si accerti una fattispecie di controllo analogo,
nei termini indicati dalla giurisprudenza comunitaria (cfr., per tutte, Corte Giustizia UE, Corte
di Giustizia sentenza C- 107/98 Teckal, sentenza C-26/03 Stadt Halle, C-458/03 Brixen),
amministrativa (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 1/2008) e, ai fini della
responsabilità amministrativa, da quella delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr.,
l’orientamento avviato con la sentenza n. 26283/2013), non si avrebbe l’integrazione, in re
ipsa, della fattispecie disciplinata dall’art. 2497 cod. civ., richiedendosi invece un accertamento
19
ulteriore circa la ricorrenza di tutti i presupposti previsti dalla disciplina civilistica, sia oggettivi
che soggettivi.
Sotto il profilo della legittimazione passiva, l’azione del procuratore contabile appare
ammissibile in quanto diretta ad ottenere il risarcimento del danno arrecato a società c.d. in
house (cfr. citata Cass., Sez. Un. n. 26283/2013) dai rappresentanti dell’ente socio, sia in sede
di adozione dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione al compimento dell’operazione
di riduzione volontaria del capitale sociale, che di voto nelle assemblee straordinarie della
società che la hanno concretamente deliberata. In sostanza, la violazione degli obblighi di
diligenza comportamentale sanzionati dall’art. 2497 del codice civile costituisce il fondamento
sostanziale della responsabilità dei rappresentanti del socio (trattandosi di ente, e non di
persona fisica), allo stesso modo in cui gli artt. 2392, e seguenti, cod. civ. fondano la
responsabilità degli amministratori per il danno arrecato alla società.
In entrambi i casi, alla luce della recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. Un., n. 26283/2013 e successive), essendo l’ipotizzato danno arrecato a società
c.d. in house, si tratta di un’ipotesi di lesione al patrimonio di un soggetto considerato pubblico
dalla giurisprudenza contabile e di legittimità e, di conseguenza, permette l’attivazione di un
eventuale giudizio di responsabilità da parte del procuratore contabile.
Un’ultima annotazione sotto il profilo più generale della salvaguardia degli equilibri di
bilancio. L’abuso del dominio societario espone a rischio anche le regole di contabilità pubblica
atte ad evitare l’assunzione di obbligazioni in misura superiore alla capacità di copertura del
bilancio (cfr. nel d.lgs. n. 267/2000 gli artt. 162, comma 6, 183, comma 7; 191, comma 1),
precetti aventi fonte, come noto, in norme della Carta costituzionale (cfr. artt. 91, 91 e 119, in
particolare nella formulazione vigente, successiva alla legge costituzionale n. 1/2012).
L’art. 2497 cod. civ., nel sanzionare l’ente pubblico socio che, esercitando attività di
direzione e coordinamento di società, agisce nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in
violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, con la responsabilità
diretta nei confronti dei soci della società dominata per il pregiudizio arrecato alla redditività ed
al valore della partecipazione, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata
all’integrità del patrimonio, prospetta, infatti, una potenziale assunzione di spese di
ammontare indeterminato (quantificabili genericamente nel “pregiudizio arrecato alla
redditività ed al valore della partecipazione sociale”).
Appare pertanto necessario, in disparte gli evidenziati profili di eventuale responsabilità
amministrativa (rimessi all’apprezzamento della competente Procura regionale della Corte dei
conti) o civile (rimessi alla valutazione degli attuali soci e dei creditori), che le direttive
impartite dal socio pubblico ai propri rappresentanti all’interno del CdA (cfr. art. 4, commi 4 e
5, del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, nonché, nello specifico, art. 1,
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comma 49 ter, della legge n. 56/2014) tengano in adeguato conto i precetti comportamentali
enucleabili dalla fattispecie di responsabilità descritta dall’art. 2497 del codice civile. A questi
ultimi devono adeguarsi, altresì, il comportamento e le manifestazioni di voto dei
rappresentanti del socio nelle assemblee, ordinarie e straordinarie.
A tal fine, appare necessaria l’esplicitazione delle modalità di formalizzazione di tali
direttive, e della successiva verifica del relativo rispetto, in sede di definizione delle modalità di
esercizio del controllo interno sulle società partecipate, che ogni ente locale deve istituire, e
implementare, ai sensi degli artt. 147, lett. d, e 147 del TUEL.
II. Equilibri di bilancio 2014
Il dirigente dell’area risorse finanziarie della Provincia ha inviato alla Sezione, in data
01/10/2014, una segnalazione, ex art. 153, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, con la quale ha
evidenziato, alla luce delle periodiche verifiche finalizzate alla salvaguardia degli equilibri
finanziari della gestione e dei vincoli di finanza pubblica, come, nel corso della gestione 2014,
si siano verificate maggiori spese e minori entrate rispetto agli stanziamenti del bilancio di
previsione. L’indicata norma del TUEL dispone, infatti, che il regolamento di contabilità
dell’ente locale disciplini le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del
responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio, al segretario ed
all'organo di revisione, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di
situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli
equilibri del bilancio. Tale segnalazione va effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei
fatti e sollecita il Consiglio a provvedere al riequilibrio, a norma dell’art. 193 del medesimo
TUEL, entro trenta giorni.
Dalla predetta nota emerge, in primo luogo, secondo la stima effettuata dall’Unione delle
Province Italiane, e la successiva comunicazione del Ministero dell’Interno, la necessità per la
Provincia di Milano di operare nel 2014 ulteriori riduzioni di spesa per 22,5 milioni di euro, da
dimostrare attraverso conseguente versamento al bilancio dello Stato, in applicazione dei
dettami posti dagli artt. 46 e 47 del d.l. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014.
Una quota di tale riduzione, pari a 5,6 milioni di euro, riguardante i c.d. costi della politica, è
stata ufficializzata con decreto interministeriale Interno-Economia e Finanze del 16/09/2014.
L’ammontare delle riduzioni riguardanti le altre voci erano, invece, in quel momento,
stimate solo in via ufficiosa.
Inoltre, nella ridetta segnalazione si rileva una diminuzione del gettito dei tributi provinciali,
in particolare dell’imposta sull’assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di
veicoli, comportante minori entrate nel 2014 per circa 26 milioni di euro.
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L’effetto combinato di aumento della spesa (derivante dalla necessità di operare i
versamenti al bilancio dello Stato prescritti dal citato d.l. n. 66/2014) e di diminuzione delle
entrate inciderebbe negativamente, fra l’altro, sulle prospettive di raggiungimento
dell’obiettivo del patto di stabilità interno per il 2014.
Nella segnalazione si evidenzia come le strutture amministrative della Provincia, di concerto
con la Giunta, si siano attivate per definire una manovra compensativa atta a garantire
l’effettivo mantenimento degli equilibri finanziari. A tal fine è stata definita un’articolata
manovra per fronteggiare le minori entrate, mentre rimaneva da definire il finanziamento dei
maggiori versamenti (spesa) da effettuare a favore dello Stato. Per tale motivazione, la Giunta
presenta, in data 30/09/2014, una proposta di deliberazione, avente ad oggetto le misure
necessarie a ripristinare gli equilibri di bilancio (ex art. 193 TUEL), nella quale prende atto che
la “manovra nel suo attuale grado di definizione non garantisce, ai sensi dell’art. 193, comma
2 del TUEL, gli equilibri di bilancio a fronte dei maggiori oneri derivanti dal 66/2014, stimati per
il corrente esercizio in 22,5 milioni di euro, in attesa di determinazione definitiva del loro
importo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
Come risulta dal processo verbale dell’adunanza del Consiglio provinciale del 30/09/2014, il
Presidente della Provincia, dopo aver rilevato che, con d.l. n. 66/2014, convertito con legge n.
89/2014, sono state ridotte le risorse finanziare delle Province “senza nessun criterio ed in
misura maggiore di tutti gli altri Enti, con la conseguenza che, quando poi è stato deciso di
trasformare le Province in Enti di secondo grado e di istituire le Città metropolitane, non vi
sono le risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi per il periodo di transizione e
tantomeno, per avviare il nuovo sistema”, anche alla luce di quanto sostenuto dal Presidente
dell’ANCI in sede di Conferenza Stato-Città circa le effettive decurtazioni (in quel momento non
ancora recepite nel prescritto decreto ministeriale) “sospende l’esame della proposta di
deliberazione e aggiorna la seduta ad avvenuta acquisizione dei dati che consentono una
compiuta verifica degli equilibri di bilancio”.
Al fine di completare l’esame della ridetta segnalazione, pervenuta ai sensi dell’art. 153,
comma 6, del TUEL, il magistrato istruttore, parallelamente alla richiesta di deferimento in
adunanza collegiale, ha inviato istanza istruttoria n. 17305 del 27/11/2014, con la quale ha
richiesto i seguenti dati relativi alla situazione finanziaria della Provincia:
1. delibera di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
2. delibera di approvazione dei provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
ex art. 193 TUEL, per l’esercizio 2014;
3. prospetto dimostrativo degli equilibri di parte corrente, come definiti dall’art. 162
comma 6, del TUEL, per l’esercizio 2014;
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4. ammontare del fondo svalutazione crediti e congruenza rispetto ai limiti minimi previsti
dall’art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012;
5. prospetto dimostrativo del conseguimento, a livello di bilancio di previsione, degli
obiettivi posti dal patto di stabilità interno.
In riscontro, il dirigente dell’area risorse finanziarie, con nota n. 249320 del 03/12/2014, ha
trasmesso la documentazione richiesta, che ha permesso i seguenti accertamenti.
Equilibri di bilancio per l’esercizio 2014
La Provincia, in allegato alla risposta istruttoria del 03/12/2014, ha inviato la deliberazione
n. 3/2014 del 26/06/2014, avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2014,
del Bilancio pluriennale 2014-2016 e della Relazione previsionale e programmatica per il
triennio 2014–2016”, nonché il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di
previsione 2014. Inoltre, in riscontro al secondo punto dell’istanza istruttoria, ha inviato la
deliberazione n. 21 del 13/11/2014, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2014–Variazione
di assestamento generale e ricognizione degli equilibri di bilancio” ed i relativi allegati.
L'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 (nella formulazione vigente per il 2014,
anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 126/2014) stabilisce che, mediante la
variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 30 novembre di
ogni anno (dal 2015, entro il 31 luglio), si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e
di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. L'articolo 193 del
medesimo d.lgs. n. 267/2000 impone di rispettare il pareggio finanziario durante la gestione e
nelle variazioni di bilancio, nonché tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti
e per il finanziamento degli investimenti. Il comma 2 dell’art. 193 prevede che il Consiglio
effettui la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dia atto del permanere degli
equilibri di bilancio almeno una volta, entro il 30 settembre di ciascun anno.
La citata delibera di assestamento e salvaguardia degli equilibri ricorda, innanzitutto, che il
Presidente della Provincia (nell’esercizio delle funzioni del Consiglio, ai sensi dell'articolo 1,
comma 14, della legge n. 56/2014), con delibera n. 3 del 26 giugno 2014, ha approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione
previsionale e programmatica.
Il bilancio di previsione 2014 è stato predisposto ed approvato tenendo conto dei tagli
stabiliti dal d.l. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, dalla legge di stabilità 2013 e dal
d.l. n. 16/2014, convertito con legge n. 68/2014, ma non incorpora le riduzioni disposte dal
d.l. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, che, per l'intero comparto Province,
ammontano a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014.
I tagli operati dal predetto decreto legge ai bilanci delle Provincie sono stati parametrati alla
spesa sostenuta per acquisto di beni e servizi (cfr. art. 8, comma 4, e risultano pari, per il
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2014, a 340 milioni di euro) ed alla spesa per incarichi di consulenza, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e autovetture (cfr. artt. 14 e 15, e risultano pari nel
2014 a 4,5 milioni di euro).
Inoltre, in base ad altre disposizioni, specificamente dettate per Città metropolitane e
Province (cfr. art. 19), è stato operato un ulteriore taglio per complessivi 100 milioni di euro.
La delibera di riequilibrio segnala che, a seguito delle manovre restrittive succedute in
questi ultimi anni, la Provincia di Milano ha registrato una progressione in aumento dei
versamenti da effettuare a favore del bilancio dello Stato (che dai 65,4 milioni di euro del 2011
passano, nel 2014, a 111,4 milioni di euro).
Per quanto riguarda le entrate tributarie, invece, sulla base dei dati rilevati nel periodo
gennaio-ottobre 2014, vengono stimate in 79 milioni di euro per l’Imposta Provinciale di
Trascrizione e 129,4 milioni di euro per l’Imposta sull’assicurazione per la responsabilità civile
dei veicoli, con una diminuzione di gettito di circa 24 milioni di euro.
Sul versante della spesa, la delibera di riequilibrio ricorda come, con riferimento alle
riduzioni previste dal d.l. n. 66/2014, tre decreti del Ministero dell'Interno del 10/10/2014
hanno determinato le quote a carico di ciascuna provincia, in relazione alla spesa per beni e
servizi, per incarichi di consulenza/collaborazione e per le autovetture (per i cosiddetti costi
della politica, invece, era già intervenuto il decreto interministeriale del 16/09/2014). La
riduzione complessiva per la Provincia di Milano è ammontata, per il 2014, a € 22.394.000.
Al fine di riequilibrare il bilancio, la delibera sottolinea come, già a partire dal mese di
maggio 2014, sono state trasmesse alle strutture organizzative dell'Ente due direttive (n.
1/2014 e 2/2014), a firma del Direttore generale e del Direttore dell'Area programmazione
risorse finanziarie, riguardanti la razionalizzazione della spesa per beni e servizi.
Nell’occasione, oltre al rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del d.l. n. 66/2014
(riduzione del 5% sugli importi contrattuali), è stato chiesto ai dirigenti di valutare la possibilità
di rinegoziare gli importi contrattuali anche in misura superiore e di limitare qualsiasi nuovo
impegno di spesa corrente ai soli indispensabili. Successivamente, con nota del 4 luglio 2014
(prot. n. 144977), è stato chiesto a tutte le strutture provinciali di effettuare le verifiche
necessarie al fine di impostare la manovra di riequilibrio.
Inoltre, il Direttore generale, con decreto n. 7102/2014 del 9/7/2014, ha istituito un gruppo
di lavoro intersettoriale per il contenimento della spesa, e, con nota del 4 agosto 2014, il
Direttore dell'Area programmazione risorse finanziarie ha ribadito la necessità che la gestione
del bilancio si limiti all'effettuazione di spese strettamente necessarie, senza le quali la
Provincia incorrerebbe in danni certi e gravi.
In esito alle verifiche effettuate dal citato Gruppo di lavoro, le economie di spesa rilevate
alla fine del mese di settembre, da destinare al riequilibrio, ammontavano, specifica la delibera
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di assestamento, a complessivi euro 15,3 milioni. Inoltre, a seguito dell'analisi dell’andamento
delle entrate e delle spese iscritte sulla competenza del bilancio provinciale 2014,
l’Amministrazione ha reperito risorse per ulteriori € 5.541.005, confluite interamente nel fondo
di riserva (passato da € 1.106.000 a € 6.647.005).
In seguito, il Direttore Generale, con nota del 6 ottobre 2014, prot. n. 0204614, ha chiesto
alle direzioni di evitare qualunque tipo di atto che possa andare in contrasto con il processo di
equilibrio di bilancio. Infatti, decorso il termine del 30 settembre senza aver provveduto
all’adozione della delibera di riequilibrio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 194, comma
4, e dell'art. 163, comma 2, del TUEL, si determina una restrizione della capacità di spesa della
Provincia, in quanto trova applicazione il regime della gestione provvisoria.
In esecuzione, il Direttore dell'Area programmazione risorse finanziarie ha inviato una nota,
datata 9 ottobre 2014, per evidenziare che gli impegni di spesa corrente, a valere su
stanziamenti del bilancio 2014, devono essere limitati ad alcune predeterminate tipologie.
Anche il Presidente della Provincia, con nota del 30/10/2014, ha ribadito gli indirizzi atti a
limitare gli impegni di spesa ed effettuare riduzioni sulle somme non ancora impegnate.
A conclusione delle ridette verifiche, la deliberazione di riequilibrio evidenzia il reperimento
di ulteriori risorse sul bilancio 2014, che, sommate a quelle già rilevate nel mese di settembre,
hanno consentito di finanziare i versamenti al bilancio dello Stato conseguenti alle riduzioni
previste per l'esercizio 2014 dal d.l. n. 66/2014 (pari a complessivi € 22.394.000).
Sul versante delle entrate, invece, il calo del gettito tributario è stato fronteggiato con le
risorse reperite dalla gestione dei residui (nonché con le somme non prelevate dal fondo di
riserva, che presentava uno stanziamento disponibile di € 1.922.366). Infatti, la delibera
precisa che le economie registrate dalla gestione dei residui, incidendo al momento della
chiusura dei conti dell'esercizio sul risultato di amministrazione, compensano le minori entrate
dell'esercizio 2014.
La delibera ricorda, infine, come il subentro della Regione Lombardia nella proprietà del
pacchetto azionario detenuto dalla Provincia di Milano in ASAM spa, per effetto dell'articolo 1,
comma 49, della legge n. 56/2014, ha ridotto il patrimonio alienabile dell’Ente (che aveva già
autorizzato ASAM spa a procedere alla cessione della partecipazione nella società MSMT spa).
Conseguentemente la Provincia si trova nell'impossibilità di avvalersi di un cespite del valore
molto significativo per il raggiungimento dell'obiettivo di patto di stabilità almeno fino al
31/12/2016, data prevista per la retrocessione della partecipazione dalla Regione alla Città
metropolitana di Milano.
In sintesi, la descritta manovra di riequilibrio si compone di:
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- riduzioni di spesa rispetto alle previsioni iniziali per il 2014, che consentono di finanziare i
tagli previsti dal d.l. n. 66/2014, pari a 22,4 milioni di euro (con utilizzo, ex art. 187, comma
2, TUEL, anche di avanzo di amministrazione non vincolato per 2,4 milioni di euro);
- positivo andamento della gestione dei residui, evidenziante economie di spesa per circa 22
milioni di euro, da destinare a compensazione delle minori entrate tributarie;
- destinazione del fondo di riserva (iscritto in bilancio per € 1.922.366) a compensazione del
calo delle entrate tributarie.
La ridetta manovra di riequilibrio viene espressamente dichiarata come limitata alla gestione
dell’esercizio 2014, ove invece, precisa sempre la delibera provinciale di riequilibrio, il calo
delle entrate tributarie ed i maggiori trasferimento all’erario statale impattano anche sugli
esercizi successivi (per 28,8 milioni di euro nel 2015 e per 29,3 milioni di euro nel 2016). Sotto
tale profilo prospetta, pertanto, una situazione di elevata criticità relativamente al
mantenimento del pareggio di bilancio e al raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità
interno negli anni futuri (cui aggiunge un quadro ancora non ben definito delle funzioni in capo
alle Province ed alla Città metropolitana).
Nella memoria post adunanza del 16 dicembre 2014, il responsabile del servizio economico
e finanziario ha ribadito che, con la manovra di assestamento, disposta con la narrata delibera
consiliare n. 21 del 13/11/2014, si è adeguato lo stanziamento della contribuzione allo Stato a
seguito del citato d.l. n. 66/2014. Quest’ultimo aumenta da 84,7 milioni (anno 2013) a 107,7
(anno 2014), pari a oltre un quarto delle spese correnti complessive (373,8 milioni),
accentuando la rigidità del bilancio provinciale. Il bilancio assestato, dopo l’ultima variazione
approvata con delibera consiliare n. 29 del 25/11/2014, presenta il seguente quadro.
Entrate Spese
Tributarie (Titolo I) 299.437.061 Correnti (Titolo I) 347.509.633
Da contributi e
trasferimenti (Titolo
II)
48.070.136 In conto capitale
(Titolo II)
308.289.796
Extra tributarie
(Titolo III)
58.643.958 Per rimborso di
prestiti (Titolo III)
48.023.155
Da alienazioni e
trasferimenti (Titolo
IV)
302.167.513
Da accensione di
prestiti (Titolo V)
8.508.469
Da servizi conto terzi 56.520.200 Da servizi conto terzi 56.520.200
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(Titolo VI) (Titolo VI)
Avanzo
d’amministrazione
13.995.447 Disavanzo
d’amministrazione
0
Totale entrate 787.342.784 Totale spese 787.342.784
Equilibri di parte corrente per l’esercizio 2014
Ciascun ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a
carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui
in ammortamento, etc.). Principi di sana e corretta gestione impongono di assicurare la
copertura di tali spese con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi
straordinari (mentre il risultato di amministrazione può essere utilizzato per fornire copertura
in caso di evidenziazione di disequilibri nel corso della gestione, cfr. art. 187 TUEL).
In relazione a questa esigenza, l’art. 162 del TUEL stabilisce che la situazione corrente,
come definita al comma 6, deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per tale ragione, la norma prevede che le
entrate ordinarie siano tali da far fronte alle spese di Titolo I e di (parte del) Titolo III.
In presenza di una “differenza di parte corrente” negativa, la legge prevede che alcune
entrate (per loro natura in conto capitale o non aventi carattere ordinario) possano essere
utilizzate a copertura. Fra queste, i contributi per permesso di costruire che, pur essendo
entrate in conto capitale, possono essere ancora, in parte, destinate a spesa corrente. Il
relativo utilizzo è consentito dall’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 la
cui vigenza è stata prorogata, con l’art. 1, comma 536, della legge n. 190/2014, fino al 2015.
Sotto quest’ultimo profilo, corre l’obbligo di ricordare come l’art. 1, commi 443 e 444, della
legge di stabilità per il 2013, n. 228/2012, abbia soppresso la possibilità di utilizzare le
plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali, sottraendo una delle risorse che la legge,
eccezionalmente, consentiva di utilizzare per conseguire l’equilibrio di bilancio di parte
corrente. Allo stato, infatti, queste ultime, sono destinabili, in sede di redazione del bilancio di
previsione, a copertura di spese di investimento ovvero a riduzione del debito (cfr. art. art.
162, comma 6, TUEL) e, in sede di delibera di salvaguardia, per la copertura di squilibri di
parte capitale (art. 193 TUEL).
La stessa riserva legislativa per l’individuazione d’ipotesi derogatorie al pareggio di parte
corrente sottolinea l’importanza per gli enti locali del perseguimento dell’equilibrio a
prescindere da entrate di parte capitale o non ripetitive.
Tali previsioni non fanno che esprimere, a livello d’impostazione di bilancio, il principio di
buon andamento, di cui all’articolo 97 della Costituzione, e quello di sana gestione finanziaria
posto dagli articoli 81 e 119 della Costituzione, specie come riformulati in seguito
27
all’approvazione della legge costituzionale n. 1/2012. Il primo impone l’equilibrio di bilancio e
vieta il ricorso ad indebitamento se non “al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti,
al verificarsi di eventi eccezionali”. Il secondo prevede che le Regioni e gli enti locali “possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale
definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna
Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio”.
Anche le norme costituzionali esprimono il principio secondo cui le entrate in conto capitale
non possono, di regola, essere utilizzate per finanziare spesa corrente (mentre non è vietato
l’inverso posto che, in questo caso, l’ente pubblico, oltre a garantire la spesa corrente, destina
parte delle entrate a spesa d’investimento creando ricchezza duratura per la collettività).
L’importanza della prescrizione introdotta dal citato art. 162 del TUEL viene esplicitata
altresì dai principi contabili approvati nel marzo 2004 dall’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli Enti locali. Se lo squilibrio si ripete nel tempo è indice di una spesa corrente
che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate di pari natura ed i rimedi che l’ente deve
adottare devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione
della spesa di Titolo I o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli).
Nella risposta istruttoria del 3/12/2014 la Provincia ha precisato come gli equilibri di parte
corrente del bilancio di previsione 2014 sono esplicitati nell’allegato B alla citata delibera n.
3/2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014, e riportati nel parere dell’organo di
revisione sulla relativa proposta. Con riferimento al bilancio assestato, conseguente alla
manovra di riequilibrio, il prospetto si trova nell’allegato B alla delibera n. 21/2014.
Dal parere congiunto tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione avente per oggetto la
variazione di assestamento generale e la ricognizione degli equilibri di bilancio, si desume il
seguente quadro assestato di entrate e spese per il bilancio 2014.
ENTRATE SPESE
Titolo I — Entrate tributarie 299.437.061 Titolo I — Spese correnti 373.837.974
Titolo II - Entrate derivanti
da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della
Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni
delegate dalla regione
47.547.686 Titolo II — Spese in
conto capitale
307.786.796
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Titolo III — Entrate
extratributarie
58.504.749 Titolo III — Spese per
rimborso prestiti
48.383.155
Titolo IV - Entrate derivanti
da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e
da riscossione di crediti
302.014.513 Titolo IV — Spese per
servizi per conto di terzi
36.520.200
Titolo V — Entrate derivanti
da accensione di prestiti
8.508.469
Titolo VI — Entrate da
servizi per conto di terzi
36.520.200
Avanzo di amministrazione 13.995.447
TOTALE 766.528.125 TOTALE 766.528.125
Di conseguenza, l'equilibrio economico-finanziario, come definito, dall’art. 162, comma 6,
del d.lgs 267/2000, risulta il seguente:
- Entrate correnti (titoli I, II, III): 405.489.496
- Spese correnti (titolo I): - 373.837.974
- Quota ammortamento prestiti (titolo III) - 48.383.155
Saldo da finanziare: - 16.731.633
Il citato parere tecnico contabile precisa che l'importo risulta negativo in quanto parte del
rimborso anticipato di prestiti è stato finanziato da entrate da alienazioni patrimoniali (€
17.370.155), come previsto dall’art. 1, commi 441 e seguenti, della legge di stabilità n.
228/2012. Inoltre una quota delle spese correnti risultano coperte dall'impiego dell'avanzo di
amministrazione (€ 2.793.911, di cui € 2.400.000 di avanzo non vincolato ed € 393.911 di
avanzo vincolato), come da art. 187 del TUEL.
Prospettive 2015-2016
La delibera del Consiglio provinciale n. 21/2014 evidenzia come, al momento dell’adozione
dei provvedimenti di riequilibrio per il 2014, non sono state reperite risorse sufficienti per il
finanziamento, nel biennio 2015-2016, del contributo richiesto alla Provincia di Milano, ai sensi
del citato d.l. n. 66/2014. Ulteriore difficoltà in tal senso sarebbe costituita dalla mancanza di
un quadro sufficientemente definito delle funzioni finanziariamente a carico delle Province (e
delle nuove Città metropolitane), a seguito della legge n. 56/2014.
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In conclusione, la ridetta delibera evidenzia come il pareggio di parte corrente, nel bilancio
pluriennale, sia assicurato solo formalmente. Di conseguenza, nella relazione tecnica non viene
riscontrato il rispetto dei principi di veridicità e attendibilità sanciti dall'art. 162, comma 5, del
d.lgs 267/2000 e, più in generale, una reale compatibilità del bilancio pluriennale rispetto ai
vincoli di finanza pubblica derivanti dal vigente quadro normativo.
Fondo svalutazione crediti
La risposta istruttoria del 03/12/2014 allega un prospetto dimostrante la congruità del
costituito svalutazione crediti, precisando l’elenco dei residui attivi considerati ai fini del
calcolo. Espone, infatti, come su un ammontare complessivo di residui attivi, di titolo I e III,
aventi anzianità superiore ai 5 anni, pari a € 16.464.912, la Provincia ha accantonato nel
bilancio di previsione 2014, un fondo pari a € 3.293.000, superiore al minimo del 20% (€
3.292.982) imposto, per il 2014, dall’art. 3 bis del d.l. n. 16/2014, convertito con legge n.
68/2014.
L’art. 6, comma 17, del d.l. n. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, ha, infatti,
imposto agli enti locali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in
vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al d.lgs. n.
118/2011, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al
25 per cento dei residui attivi, derivanti dai Titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore
a 5 anni. La norma prevede altresì che, previo parere motivato dell'organo di revisione,
possono essere esclusi dalla base di calcolo quei residui per i quali i responsabili dei servizi
competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del
credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
In proposito, l’art. 1, comma 17, del d.l. n. 35/2013, convertito con legge n. 64/2013, ha
imposto agli enti locali beneficiari di anticipazioni funzionali al pagamento di debiti pregressi
l’elevazione al 30% della percentuale sopra indicata. Per l'anno 2014, invece, art. 3 bis del d.l.
n. 16/2014, convertito con legge n. 68/2014, ha ridotto la percentuale minima di costituzione
del predetto fondo svalutazione crediti al 20 per cento.
Naturalmente, a decorrere dall’entrata in vigore a regime, nel 2015, del nuovo ordinamento
contabile, frutto dei decreti sull’armonizzazione (d.lgs. n. 118/2011, come integrato dal d.lgs.
n. 126/2014) occorrerà fare riferimento alla disciplina ivi prevista (esplicitata, in particolare,
nell’allegato Principio contabile applicato per la contabilità finanziaria).
Quanto esposto non esclude la necessità di proseguire la costante opera di rivisitazione e
riaccertamento dei residui attivi, già prevista dal TUEL, nonché di mantenere un congruo
vincolo all’avanzo d’amministrazione nel caso in cui la mera costituzione del fondo svalutazione
crediti, prevista dalla legge, non rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione di
potenziale rischio di inesigibilità dei crediti insita nei residui attivi inseriti a bilancio. La norma
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del decreto spending review impone, infatti, a tutti gli enti locali un comportamento di
prudenza minimo, non intervenendo nelle valutazioni che, discrezionalmente, ogni ente può
compiere (anzi deve, ex artt. 228 e 230 del TUEL) su tutti i residui attivi (non solo quelli di
Titolo I e III aventi anzianità superiore a 5 anni) al fine di far emergere un avanzo
d’amministrazione veritiero e corretto.
Conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno
Nella risposta istruttoria del 3/12/2014, il responsabile del servizio economico e finanziario
ha precisato che il prospetto dimostrativo degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno
2014, a livello di bilancio di previsione, è contenuto nell’allegato A alla delibera del Consiglio
provinciale n. 3/2014, e, con riferimento al bilancio assestato, nell’allegato B alla delibera del
Consiglio provinciale n. 21/2014. In quest’ultimo si legge che, a seguito del d.l. n. 133/2014,
convertito con legge n. 164/2014, che ha riaperto i termini per le assegnazioni di risorse da
parte delle Regioni ai fini del c.d. patto verticale, la Lombardia ha concesso alla Provincia di
Milano ulteriori spazi finanziari per 15,8 milioni (oltre ai 18,6 già attribuiti), valevoli per
pagamenti in conto capitale finalizzati ad alcune tipologie di interventi (quali opere connesse ad
EXPO 2015, edilizia scolastica, rischio idrogeologico, etc.). In conseguenza, l'obiettivo relativo
al patto di stabilità 2014 della Provincia è passato da 54,1 a 38,3 milioni.
La citata delibera di riequilibrio ricorda che ulteriori alleggerimenti erano stati previsti dalla
legge di stabilità per il 2014, che ha assegnato alla Provincia spazi per pagamenti in conto
capitale per un totale di 8,9 milioni (art. 1, comma 535, legge n. 147/2013). Inoltre, con
Decreto MEF n. 17785 del 28/02/2014, è stato assegnato un ulteriore spazio di 6,2 milioni,
finalizzato a pagamenti in conto capitale di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012.
Precisa, comunque, che le concessioni di spazi finanziari per l’anno 2014, pari
complessivamente a 49,6 milioni, rimangono di importo inferiore ai benefici accordati nel 2013
a seguito del d.l. n. 35/2013 (pari a 147,2 milioni).
Analizzando le componenti del saldo di parte corrente, il primo elemento di criticità,
connesso al rispetto del patto, è la diminuzione del gettito delle entrate tributarie. Infatti, tale
calo, se a livello di equilibri complessivi, può essere sostanzialmente compensato dalle
economie in conto residui e dal mancato utilizzo del fondo di riserva, pesa invece
negativamente sul raggiungimento dell’obiettivo posto dal patto di stabilità interno (ai fini del
quale non rileva il saldo della gestione in conto residui, anche se positivo).
Sul fronte delle spese correnti, la delibera provinciale sottolinea come il totale stimato di
370,5 milioni, risultante dalla manovra di riequilibrio (detratto il fondo svalutazione crediti),
può essere realisticamente ridotto a 366,8 (considerando una percentuale di impegni pari al
99%, a fronte di una media del triennio precedente dichiarata pari al 94,58%).
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In relazione alla parte capitale, le previsioni d’incasso relative ai trasferimenti, pari a 29,3
milioni di euro, alla data di adozione della delibera di riequilibrio risultano realizzate solo per il
19,9% (con accertamenti da incassare pari a circa 23,5 milioni). La delibera sottolinea che
gran parte di tali trasferimenti viene erogata dalla Regione, che, solitamente, li liquida alla fine
dell’anno. Condizione necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo del patto risulta essere,
infatti, come in precedenti esercizi, la realizzazione delle entrate patrimoniali.
La diminuzione del saldo di parte corrente comporta poi, come accennato, la riduzione della
capacità di spesa in conto capitale, che scende da 66,2 a 58,6 milioni (il taglio risulta di
importo più contenuto, rispetto alla diminuzione complessiva del saldo di parte corrente, grazie
all’attribuzione di spazi regionali per 15,8 milioni).
In tale situazione di crescente criticità, la delibera di assestamento conferma comunque
l’assoluta necessità di promuovere ogni azione utile per l’accertamento e l’incasso delle entrate
previste nel bilancio e, contestualmente, di limitare gli impegni di spesa corrente.
Si riportano le previsioni assestate del patto di stabilità per il 2014.
Entrate correnti (accertamenti) 379.207.406
Spese correnti (impegni) 366.757.434
Saldo di parte corrente 12.449.972
Entrate di parte capitale (incassi) 69.355.000
Spese di parte capitale (pagamenti) 43.410
Saldi di parte capitale 25.945.000
Saldo complessivo 38.394.972
Saldo obiettivo 72.720.000
Saldo obiettivo al netto del patto regionale 38.288.000
Margine 106.972
Nell’esposta tabella si ipotizza la piena realizzazione delle alienazioni patrimoniali e l’incasso
di 29,3 milioni di trasferimenti in conto capitale. Tuttavia, alla luce del ridotto margine e
dell’imminente fine dell’esercizio, la stessa delibera di riequilibrio non assicura il
raggiungimento dell’obiettivo per l’anno in corso.
Per il successivo biennio 2015-2016 la delibera del Consiglio provinciale n. 21/2014
prospetta il conseguimento del saldo obiettivo, senza, tuttavia, tenere in considerazione gli
effetti del d.l. n. 66/2014 e quelli previsti dalla legge di stabilità per il 2015. Aggiunge che
quest’ultima dovrebbe considerare, per il calcolo del saldo, gli stanziamenti di competenza del
fondo crediti di dubbia esigibilità (che, a parità di condizioni, si tradurranno in un aggravio).
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In ogni caso, sempre con riferimento al prossimo biennio, la delibera non giudica realistico,
per fronteggiare gli effetti del d.l. n. 66/2014, operare riduzioni dei pagamenti in conto
capitale. Infatti, la realizzazione delle riscossioni in conto capitale dipende anche
dall’effettuazione di un certo volume di pagamenti per stati di avanzamento lavori e, quindi, il
calo dei secondi determinerebbe anche la diminuzione dei primi.
Nella memoria post adunanza del 16/12/2014, il Responsabile del servizio economico e
finanziario ha nuovamente sottolineato come, nel 2014, le manovre finanziarie statali e il calo
delle entrate tributarie non hanno solo prodotto conseguenze negative sugli equilibri di bilancio
(e, in particolare, sul saldo della gestione di competenza), ma anche sul raggiungimento
dell’obiettivo del patto di stabilità. Già dalla delibera di approvazione del bilancio si è
evidenziato che il raggiungimento dell’obiettivo sarebbe stato condizionato dalla realizzazione
di alienazioni patrimoniali per 40 milioni e dall’incasso di trasferimenti in conto capitale per
circa 30 milioni. Le più recenti simulazioni sul saldo finale indicano che il suo valore effettivo
sarà di oltre 40 milioni inferiore all’obiettivo assegnato (pari a 38,3 milioni, al netto del patto
regionale verticale), nonostante la diminuzione rispetto all’anno precedente dei pagamenti in
conto capitale. Questo a causa, come già esposto, della mancata realizzazione di entrate di
parte capitale (titolo IV).
La memoria sottolinea come le prospettive finanziarie per i prossimi esercizi rimangano
preoccupanti. Per sostenere le riduzioni ai trasferimenti erariali o, meglio, l’incremento delle
somme dovute allo Stato, non si potrà disporre di significative risorse una tantum o comunque
straordinarie. Il riassetto degli enti locali, che, in particolare, coinvolge le Province e prevede
l’inizio dell’attività delle Città metropolitane (legge n. 56/2014), non garantirebbe la
sincronizzazione tra la diminuzione delle risorse finanziarie, il ridisegno delle dotazioni
organiche e la redistribuzione delle funzioni amministrative. Pertanto, se alla riduzione delle
risorse finanziarie non corrisponde il contenimento delle spese, questo sfasamento temporale è
destinato a determinare un grave pregiudizio agli equilibri finanziari delle Province e delle Città
metropolitane, inclusa quella di Milano.
Tutto ciò premesso, la Giunta provinciale, in data 16/12/2014, ha preso atto, con
deliberazione, del probabile mancato raggiungimento per l’anno 2014 dell’obiettivo del patto di
stabilità interno, fornendo linee di indirizzo per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti
ed improrogabili.
Il conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dal patto di stabilità interno, da parte di
ciascun Comune e Provincia, è importante nella misura in cui concorre alla realizzazione degli
obiettivi del comparto degli enti locali previsti, di anno in anno, dalla legislazione di finanza
pubblica (al fine di consentire alla Repubblica di osservare le limitazioni previste dalla disciplina
europea del Patto di stabilità e crescita).
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Le norme relative al Patto di stabilità interno hanno imposto agli enti locali la necessità di
prevedere adeguate modalità di programmazione finalizzate al perseguimento degli obiettivi di
volta in volta previsti dal legislatore nazionale. L’adempimento degli obblighi assunti dall’Italia
nei confronti degli altri Paesi dell’UE (che condiziona, altresì, il giudizio dei mercati finanziari,
determinanti il costo dell’emissione del debito pubblico), cui il conseguimento degli obiettivi del
Patto è funzionale, conduce a ritenere quale fattispecie tipizzata di “comportamento difforme
dalla sana gestione finanziaria” (cfr. nuovo art. 148 bis del TUEL) la violazione del patto di
stabilità interno. In tale eventualità, l’Ente, da un lato, deve applicare, nell’anno successivo, le
limitazioni amministrative previste in via generale dal legislatore e, dall’altro, adottare specifici
provvedimenti per ricondurre la gestione entro gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale.
Sotto tale ultimo profilo si ricorda come la rinnovata disciplina dei controlli interni (d.l. n.
174/2012, convertito con legge n. 213/2012) prescrive agli enti locali di instaurare il c.d.
controllo sugli equilibri finanziari, estrinsecantesi, ai sensi dell’art. 147 del TUEL, come
costante controllo degli equilibri della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche
ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità
interno. Il sistema presuppone l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del
responsabile del servizio finanziario, nonché un necessario coordinamento fra quest’ultimo
(preposto al rilascio dei pareri di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ex artt. 49 e 153 del TUEL) ed i responsabili dei servizi che, in virtù delle
competenze loro attribuite dalla legge (cfr. art. 4 d.lgs. n. 165/2001 e art. 107 TUEL),
adottano i provvedimenti di impegno di spesa nei confronti dei quali opera l’accertamento
preventivo prescritto dall’art. 9 del d.l. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 in punto
di conformità dei discendenti pagamenti agli obiettivi finanziari posti, fra gli altri, dal patto di
stabilità interno.
La valutazione della Sezione circa l’effettivo conseguimento, da parte della Provincia di
Milano, nell’esercizio 2014, degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno sarà effettuata in
sede di esame del questionario che il subentrante organo di revisione della Città Metropolitana
di Milano dovrà inviare alla Sezione, in aderenza all’art. 148 bis del d.lgs. n. 267/2000 ed
all’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, sul rendiconto consuntivo 2014.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia
accerta
sulla base dell’esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti della Provincia
di Milano sul rendiconto consuntivo 2012, nonché della segnalazione obbligatoria, ex art. 153,
comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, evidenziante i rischi per gli equilibri di bilancio discendenti
dalla gestione finanziaria dell’esercizio 2014, e della successiva attività istruttoria:
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1) il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’esercizio 2012
invita
l’amministrazione della Città Metropolitana di Milano, subentrata dal 1° gennaio 2015,
nell’esercizio delle funzioni spettanti alla Provincia di Milano ai sensi della legge n. 56/2014, a:
1) adottare, o implementare, adeguate procedure atte a mantenere l’attività di direzione e
coordinamento nei confronti di società partecipata entro i canoni di corretta gestione societaria
ed imprenditoriale indicati dall’art. 2497 cod. civ., nonché a verificarne l’osservanza all’interno
del sistema di controlli interni sulle società partecipate imposto dagli artt. 147 e 147 quater del
d.lgs. n. 267/2000;
2) proseguire le azioni intraprese al fine di garantire gli equilibri complessivi di bilancio e,
in particolare, quelli di parte corrente, nonché gli obiettivi di coordinamento complessivo della
finanza pubblica posti dal patto di stabilità interno
dispone
1) la trasmissione della presente pronuncia di accertamento alla competente Procura
regionale della Corte dei conti al fine di valutare l’eventuale responsabilità amministrativa
discendente dalla deliberazione di riduzione volontaria del capitale sociale della società ASAM
spa, partecipata interamente da enti locali e, in misura maggioritaria (fino alla data del
trasferimento alla regione Lombardia, prescritto dall’art. 1, comma 49, della legge n. 56/2014)
dalla Provincia di Milano;
2) la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco della Città
metropolitana di Milano e, attraverso il sistema SIQUEL, al Collegio dei revisori dei conti;
2) la pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, sul sito internet
dell’Amministrazione.
Il Magistrato istruttore Il Presidente
(dott. Donato Centrone) (dott.ssa Simonetta Rosa)
Depositata in Segreteria
26 gennaio 2015
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)