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La peculiarità di siffatta tipologia di illeciti risiede nel fatto che - in conformità ad un ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Corte di Cassazione - la responsabilità amministrativa viene ravvisata direttamente in capo al soggetto privato che ha percepito o utilizzato indebitamente il contributo o il finanziamento pubblico, in assenza, quindi, di un precostituito rapporto di impiego o di servizio tra costui e l’amministrazione danneggiata che lo ha erogato. Secondo tale indirizzo, infatti – così superandosi interpretativamente vetusti schemi concettuali – ciò che è dirimente ai fini del radicamento della giurisdizione della Corte dei conti non è punto l’elemento soggettivo dell’esistenza di un preesistente rapporto di impiego e/o di servizio tra l’autore del danno e l’Ente danneggiato, bensì quello oggettivo della natura pubblica delle risorse attribuite e la loro finalizzazione alla realizzazione di un programma di interesse parimenti pubblico. La riferita giurisprudenza è, inoltre, ferma nel ritenere - come si è già avuto modo di notare - che nell’ipotesi in cui il beneficiario del finanziamento pubblico abbia natura societaria o associativa, l’azione risarcitoria ben possa essere esercitata anche nei confronti della persona fisica che riveste la qualità di amministratore o nei confronti del quale sia riconoscibile la qualità di effettivo dominus della persona giuridica, poiché, in tal caso, la percezione del contributo con mezzi fraudolenti, ovvero la sua successiva distrazione dalle finalità di interesse pubblico, fa assumere a costui un rilievo autonomo e una propria soggettività nella gestione delle pubbliche risorse, che trascende l’assetto societario o associativo. Ciò consente di ottenere, a volte, concreti risultati sul piano del recupero dell’indebito, posto che assai spesso ci si trova dinanzi a società fallite o in liquidazione, ad associazioni ormai sciolte, oppure, nella migliore delle ipotesi, a situazioni in cui il patrimonio sociale è insussistente o, comunque, incapiente.

Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Sardegna, con sentenza 10 giugno 2011, n. 358, ritiene una società ed il suo legale rappresentante responsabili di danno erariale nei confronti della P.A., in quanto hanno conseguito somme di denaro in violazione delle norme e delle prescrizioni che disciplinano le modalità e i vincoli di destinazione delle contribuzioni pubbliche

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Sardegna, con sentenza 10 giugno 2011, n. 358, ritiene una società ed il suo legale rappresentante responsabili di danno erariale nei confronti della P.A., in quanto hanno conseguito somme di denaro in violazione delle norme e delle prescrizioni che disciplinano le modalità e i vincoli di destinazione delle contribuzioni pubbliche, avendo ottenuto le erogazioni mediante l’esibizione di documentazione di spesa relativa a operazioni irregolari o inesistenti. Il danno erariale, a parere della Corte, <<va ascritto all’amministratore XXX, in ragione dei comportamenti consapevolmente rivolti ad alterare la realtà dei fatti, al fine di conseguire indebitamente i benefici economici richiesti, rendendo priva di utilità la relativa spesa pubblica: comportamenti dai quali, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, discende, con la medesima qualificazione, la responsabilità della Società YYY S.r l., in quanto distinto soggetto di diritto (nella specie dotato di personalità giuridica privata, trattandosi di società a responsabilità limitata), legato - giova ribadire - da rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, poiché beneficiario di finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di fini pubblici, della cui mancata attuazione la società predetta deve essere dichiarata parimenti responsabile”. In seguito ad accertamenti svolti dalla Guardia di finanza, era anche emerso che il finanziamento era stato ottenuto ed utilizzato in violazione delle norme e delle prescrizioni che disciplinavano il programma di intervento, mediante una serie di artifici documentali e contabili, preordinati a far apparire una realtà operativa, economica e imprenditoriale differente da quella evidenziata dai controlli.

 

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GIURISPRUDENZA

PRASSI


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