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Approvato il D.Lgs. n. 85 del 2010 sul federalismo demaniale che attribuisce a regioni, comuni, province e città metropolitane il possesso dei beni statali

In attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato approvato il D.Lgs. 28 maggio 2010 n.85 di attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, pubblicato sulla G.U. 11 giugno 2010 n. 134.

Il provvedimento stabilisce i criteri della attribuzione: territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, valorizzazione ambientale. 

L'ente territoriale, a seguito del trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la massima valorizzazione funzionale, a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale rappresentata. 

Le risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, e quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari ai quali i beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento. Le risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il Direttore dell'Agenzia del Demanio, in attuazione delle previsioni introdotte dal D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, recante - Attribuzione a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell’art. 19 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 - ha emanato la circolare prot. 24320 del 24.06.10, indirizzata a tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli Enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999, relativamente all’obbligo dei predetti soggetti di comunicare all’Agenzia del Demanio, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto, l’elenco dei beni di cui richiedono l’esclusione dal trasferimento. Successivamente, con circolare 28104 del 26.07.10, il Direttore dell'Agenzia del Demanio ha diramato specifiche istruzioni operative al fine di consentire ai medesimi soggetti di adempiere a tale obbligo di comunicazione, mediante un apposito sistema denominato U.GOV.

Il decreto in argomento, nei termini delineati dalla delega contenuta nell'art. 19 della legge n. 42/2009, costituisce il primo adempimento formale del processo di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, il quale, al sesto comma, prevede testualmente che "I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato".

La norma in parola, nell’individuare le tipologie di beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, esclude espressamente dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili (di patrimonio, demanio marittimo, etc.) utilizzati per comprovate ed effettive finalità istituzionali dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli Enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999.

Al riguardo, il Legislatore ha previsto l'obbligo dei predetti soggetti di comunicare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 85/2010 (e dunque entro il 23 settembre 2010) all’Agenzia del demanio, l’elenco dei beni di cui richiedono l’esclusione.

I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono i seguenti:

a)  i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;
b)  i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione:
1)  dei fiumi di ambito sovraregionale;
2)  dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;
c)  gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;
d)  le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;
e)  gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo; i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate in uso di proprietà dello Stato; sono altresì esclusi dal trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti.

I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza.

Dr. Forgione Gianluca