____________________________


D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province

Il decreto legislativo sui fabbisogni standard di province, comuni e città metropolitane è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 18 novembre 2010.

Spesa storica e fabbisogni standard, efficienza dei servizi e risparmi di spesa, è su questi parametri che nei prossimi anni si potrà valutare l'attuazione concreta del federalismo fiscale nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche.

Il processo di determinazione dei fabbisogni standard punta a soddisfare le esigenze dei cittadini promuovendo un uso più efficiente delle risorse pubbliche. Per valutare l'efficienza, l’efficacia e l'adeguatezza dei servizi erogati al fine di migliorarli a vantaggio di cittadini ed imprese servono però indicatori significativi. Il procedimento di individuazione di questi indicatori è affidato alla Società per gli studi di settore-Sose, con la collaborazione di altri soggetti qualificati, come l'Ifel, l'Istat e la Ragioneria dello Stato.

La determinazione dei fabbisogni standard per regioni, province, comuni e città metropolitane rappresenta dunque un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione del federalismo fiscale.

L'avvio della fase transitoria per il superamento della spesa storica è prevista a partire dal 2012 e terminerà nel 2017. Il passaggio sarà graduale per gruppi di funzioni, le quali vengono individuate in via provvisoria dal decreto sui fabbisogni standard in attesa del varo della Carta delle Autonomie.

Il fabbisogno standard sarà determinato con riferimento a ciascuna funzione fondamentale, ad un singolo servizio, o ad aggregati di servizi, in relazione alla natura delle singole funzioni fondamentali. La metodologia dovrà tener conto delle specificità legate ai recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di Comuni, o l'esercizio di funzioni in forma associata. In questo processo, particolare riguardo è posto nella individuazione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali loro assegnate.

Per esplicito richiamo del decreto, fino a nuova determinazione, dovranno essere considerati livelli essenziali quelli già fissati in base alla legislazione statale vigente.

Inoltre, è nell'ambito del sistema delle decisioni di bilancio, delineato dalla legge di contabilità e finanza pubblica, che saranno definite le norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché il percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle predette funzioni fondamentali.

A regime, il compito di effettuare il monitoraggio degli obiettivi di servizio sarà affidato alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il provvedimento dispone che per l'individuazione dei fabbisogni standard si dovrà tener conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata dagli enti, considerando la diversità della spesa in relazione ad ampiezza demografica e caratteristiche territoriali ed anche con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio. Infine, nel decreto si precisa che eventuali economie, realizzate dall'ente locale tra la spesa effettiva ed il fabbisogno standard, siano acquisite al bilancio dell'ente.

Nel decreto è stata poi introdotta anche una clausola di non applicabilità agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

13-Feb-2011