PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI ED ESCLUSIONI

Per l'anno 2016 sono abolite l'IMU e la TASI per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite "di lusso". Lo prevede la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 10 a 17 e da 21 a 23). I commi 639 e 669, quali risultanti dopo le modifiche contenute nella Legge di Stabilità 2016, recitano:
"È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore" (comma 639);
"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9" (comma 669).

 

c. 669 art. 1 L 147/2013

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ESLUSIONI

Il dl 16 ha rivisto le tipologie di immobili soggette alla Tasi. Rispetto a quanto previsto dalla legge di Stabilità, il tributo colpirà solo fabbricati e aree edificabili, non più le aree scoperte, la cui identificazione (in mancanza di una precisa definizione normativa) risultava alquanto problematica. Coerentemente, è stato abrogato anche il comma 670 della legge 147, che esentava dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (oltre alle aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva): tali fattispecie, ora, sono ricomprese nella più generale esclusione che riguarda, come detto, tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edifi cabili. Inoltre, sono espressamente esclusi tutti i terreni agricoli (anche se non collocati in comuni montani o di collina). Tale esenzione dovrebbe valere anche per i terreni incolti. È ancora incerto, invece, il trattamento da riservare alle aree edificabili possedute e condotte come terreni agricoli da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: tali immobili, che rispetto all'Imu sono equiparati ai terreni agricoli, ai fini Tasi tornerebbero a essere aree edificabili, con conseguente (notevole) aggravio del prelievo. Questa, almeno, è la tesi fin qui sostenuta dagli uffici ministeriali. Peraltro, l'art. 2 richiama, anche per le aree edificabili (oltre che per i fabbricati), la definizione prevista ai fini Imu, per cui si potrebbe anche sostenere la sopravvivenza dell'agevolazione. Stesso dubbio riguarda i fabbricati inagibili/inabitabili e quelli di interesse storico/artistico, che pagano l'Imu su una base imponibile ridotta del 50%. Ricordiamo che la Tasi colpisce anche i fabbricati rurali strumentali (che da quest'anno, invece, sono esenti dall'Imu), ma l'aliquota massima non potrà superare l'1 per mille.

 

Il c. 670 art. 1 L 147/2013 che stabiliva l'esclusione dalla tasi per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva è stato abrogato DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68.

 

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