c. 676 art. 1 L 147/2013 L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille.
c. 676 art. 1 L 147/2013 Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.
La situazione cambierà completamente con decorrenza dal 2015, quando per l’abitazione principale l’aliquota massima risulterà automaticamente elevata al 6 per mille.
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
In risposta ai numerosi quesiti pervenuti, il Dipartimento delle Finanze è intervenuto per fare chiarezza sulla corretta applicazione della SUPERTASI con circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014
c. 677 art. 1 L 147/2013 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (1 PER MILLE).
La regola generale in base alla quale l’IMU non si applica alle abitazioni principali trova un’eccezione proprio negli immobili di lusso individuati dal legislatore sulla base della categoria catastale agli stessi attribuita. Si considerano tali le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi ai fini IMU le vecchie regole. In questi casi il comune potrà aver deliberato (ai fini IMU) un’aliquota massima del 6 per mille e il possessore potrà fare valere (automaticamente) la detrazione di 200 euro. Invece è stata completamente eliminata la detrazione prevista (in passato) di 50 euro per ogni figlio convivente (e residente) fino a 26 anni di età.
Anche con riferimento alle abitazioni principali di lusso troverà applicazione il vincolo introdotto dalla legge di Stabilità n. 147/2013, relativo alla somma delle aliquote TASI e IMU.
Ad esempio se il comune dovesse aver deliberato ai fini IMU un’aliquota pari al 4 per mille, l’aliquota TASI deliberata non potrà superare il 2 per mille. In tale ipotesi la limitazione sarebbe automatica in quanto il comune avrebbe così raggiunto il massimale del 6 per mille. Analogamente, se l’aliquota IMU deliberata fosse pari al 5 per mille, il comune potrà aver deliberato ai fini della TASI l’1 per mille.
L’unica possibilità di superare il vincolo riguarda esclusivamente l’anno 2014. I comuni potrebbero aver deliberato un’addizionale della TASI pari allo 0,8 per mille
Il comune potrà applicare l’IMU fino ad un massimo del 6 per mille con l’applicazione (ai fini della TASI) del vincolo ora descritto.
La natura pertinenziale (ai fini del trattamento agevolato) può riguardare esclusivamente una pertinenza per ciascuna categoria catastale. Pertanto, le pertinenze (C/2, C/6 e C/7) se asservite all’uso di un fabbricato di lusso, si considerano anch’esse immobili di lusso.